PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 2058, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 421 e 1393.
Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato il recepimento delle condizioni rese sullo stesso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, osservando tuttavia che occorre valutare l'opportunità della soppressione dell'articolo 6 e ribadendo il parere contrario, peraltro espresso senza riferimento alla suddetta norma costituzionale, sulle disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1) (ultimo periodo), 5) e 10), e agli articoli 13 e 14.
La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione della proposta 1.813, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.807, 1.825, 1.804, 1.811, 1.812, 1.827, 1.901, 1.834, 1.835 (limitatamente al numero 5) e 1.851, parere contrario sugli emendamenti 1.728, 1.805, 1.810 e 1.832 e parere di nulla osta sulla proposta 1.72 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione dell'articolo 1, comma 1, lettera d). Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».
«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 2 a 12 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione delle proposte 3.812, 3.811, 3.818, 4.804, 9.800, 10.800, 10.804 e 3.0.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».
«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati i restanti emendamenti 3.812, 3.811, 3.818, 4.804, 9.800, 10.800, 10.804 e 3.0.100 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle proposte 3.0.100 e 3.818, parere di nulla osta sulle proposte 3.812 e 3.811 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle rispettive clausole di copertura finanziaria di cui all'ultimo periodo, parere contrario sugli emendamenti 4.804, osservando che la proposta determina la soppressione delle disposizioni relative alle modalità di attuazione dell'articolo 4, e 10.800 nonché parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 9.800 e 10.804».
Do altresì lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamati i principi e le considerazioni formulate nei precedenti pareri resi alla Commissione di merito - e segnatamente nei pareri del 9 dicembre 2003 e del 16 marzo 2004; premesso che la collocazione della disciplina in esame nel sistema delle fonti legislative, è prevalentemente riconducibile alla materia della "previdenza sociale", demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma secondo della Costituzione; che le disposizioni afferenti alla previdenza integrativa rientrano nella materia "previdenza complementare e integrativa" che la Costituzione comprende tra quelle di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali; che l'istituto del trattamento di fine rapporto può essere ricondotto alla materia "ordinamento civile", demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - non ostativo sugli emendamenti 1.813 e 1.729 segnalando tuttavia l'esigenza di una loro riformulazione che limiti l'intervento legislativo ivi previsto ai soli principi fondamentali concernenti la previdenza complementare, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni; - non ostativo sugli emendamenti 1.725, 1.215 e 1.321, segnalando tuttavia l'opportunità di sostituire il riferimento a "i criteri direttivi" con quello ai "princìpi fondamentali", avendo ad oggetto le proposte emendative in questione la previdenza integrativa, anch'essa demandata dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, nell'ambito della quale allo Stato è riservata, appunto, la determinazione dei principi fondamentali; - non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti».
Comunico, inoltre, che gli emendamenti 1.902, 1.903, 1.905, 1.906, 1.908, 1.910 e 1.911 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.
Sono altresì inammissibili gli emendamenti 1.849 e 1.850 ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. Il primo iscritto a parlare è il senatore Malabarba, che però è appena arrivato. In assenza degli altri iscritti, chiedo al senatore Gubert di svolgere per primo il suo intervento, al termine del quale riprenderemo il previsto ordine degli iscritti. Il senatore Gubert ha facoltà di parlare.