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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 400 del 06/07/2010


PORETTI, PERDUCA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010, in corso di esame in Parlamento, che istituisce il pedaggio forfettario per i raccordi autostradali, recita all'articolo 15, comma 2: "In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS SpA è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto";

dal 1° luglio 2010, l'Anas esige il pagamento del pedaggio forfettario. Nel comunicato stampa in cui annuncia l'applicazione del pedaggio, l'Anas afferma che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 è stato adottato il 25 giugno. Ma, come ha segnalato l'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), tale decreto non risulta all'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio. E, anche ove il decreto fosse stato adottato dalla Presidenza, previo parere del Consiglio di Stato, esso deve essere sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti (controllo di legittimità) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988. Non risulta però alcun visto della Corte dei conti e soprattutto non vi è stata ad oggi alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficialee, come noto, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i decreti ministeriali hanno valore di semplice circolare;

interpellata dall'Aduc, l'Anas SpA ha scritto - attraverso l'ufficio stampa - quanto segue: «Le confermiamo che la data del DPCM è quella del 25 giugno 2010. Il testo del dpcm non possiamo diffonderlo perché è un atto di competenza della Presidenza del Consiglio, unica abilitata alla sua diffusione prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, altrimenti l'avremmo già pubblicato sul nostro sito»;

secondo l'Aduc si è, quindi, di fronte ad una situazione di illegalità: gli automobilisti sono costretti a pagare in forza di un decreto che ancora non è efficace e quindi in violazione della legge stessa che prevede tali pedaggi;

considerato che il meccanismo della provvisorietà, in attesa che entrino in vigore le norme per il pagamento vero e proprio del pedaggio entro il 31 dicembre 2011, si configura come il pagamento di un tributo e non di un corrispettivo per l'uso di un servizio. Ad esempio, nel caso di Firenze/Siena (raccordo Autopalio) il pagamento è dovuto da chiunque esce al casello autostradale di Firenze-Certosa, anche se poi non imbocca l'Autopalio per recarsi a Siena; situazione ad avviso degli interroganti persino assurda dato che chi da Siena arriva a Firenze attraverso l'Autopalio, pur avendo fruito del servizio stradale soggetto a pagamento, non deve versare nulla,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano intervenire per ordinare all'Anas l'immediato blocco dell'esazione fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

come intendano agire per la restituzione del pedaggio forfettario riscosso illegalmente;

come intendano porre rimedio alla situazione del casello autostradale Firenze-Certosa, dove il pedaggio forfettario si configura come vero e proprio tributo.

(4-03405)