ORDINI DEL GIORNO
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
premesso che:
il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espressione di un'attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra detenute madri e figli minori;
l'istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata, di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specificazione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire una stabile e positiva relazione genitori figli;
per gli istituti a custodia attenuata come per le case famiglie la copertura finanziaria presente nel provvedimento è assolutamente insufficiente e rischia di rendere minime le risorse effettivamente a disposizione per la creazione e il funzionamento di tali strutture,
impegna il Governo:
a sostenere l'attuazione del provvedimento, reperendo sin dal prossimo provvedimento di natura economico-finanziaria, le risorse destinate all'operatività delle strutture nonché la dotazione di mezzi e di personale competente idonei a svolgere sin da subito le previste funzioni necessarie.
FLERES, BURGARETTA APARO, ALICATA, FERRARA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
premesso che:
la situazione penitenziaria merita particolare attenzione e non può essere considerata avulsa dal contesto sociale;
la preoccupante ed allarmante situazione del sovraffollamento delle nostre carceri costituisce oggi uno dei problemi principali del sistema penitenziario;
il Consiglio d'Europa ha elaborato una serie di raccomandazioni capaci di avere effetti per un forte contenimento del problema, raccomandazioni di rispetto dei diritti umani che hanno come conseguenza una riduzione dell'area penitenziaria;
in effetti, oggi, la pena carceraria, lungi dall'essere utilizzata quale estrema ratio da tutti auspicata, è spesso la principale, se non la sola, sanzione utilizzata;
tale situazione scaturisce in più o meno gravi violazioni dei diritti umani delle persone detenute;
ritenuto che:
allo stato la popolazione penitenziaria presenta un esubero, rispetto alle reali capienze delle strutture carcerarie, di 23.000 unità e, di contro, il personale dell'amministrazione penitenziaria lavora in uno stato di grande emergenza, con una carenza di organico di circa 7.000 unità;
aumentano sempre più i casi di suicidi nelle carceri, sia da parte di detenuti che di agenti della polizia penitenziaria;
considerato che:
lo Stato, prendendo in carico un individuo, si assume la protezione della sua vita;
s'impone una immediata riflessione sulla necessità di incidere sulla «cultura» del regime detentivo nelle nostre carceri e di valutare interventi indispensabili con la integrazione e risocializzazione reale dei detenuti;
va, altresì, rivisto il principio della sanzione detentiva come unica misura che protegga la società dal crimine, per una seria applicazione del dettato di cui all'articolo 27 della Costituzione, con l'applicazione di altre tipologie di sanzioni efficaci e deterrenti, realizzando una reale speciale prevenzione della pena,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a istituire una commissione di studio formata da esperti, che in tempi brevi formuli delle proposte immediatamente operative perché la sanzione, rispondendo al giusto momento punitivo, si integri concretamente al dettato costituzionale inerente all'ineludibile momento rieducativo, anche attraverso la commutazione delle pene detentive e la comminazione delle medesime già in sede di giudizio.
FLERES, BURGARETTA APARO, ALICATA, FERRARA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
premesso che:
l'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disciplina la fattispecie della «partecipazione del dibattimento a distanza»;
in particolare, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che, sebbene non sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o qualora il dibattimento non risulti particolarmente complesso e la partecipazione a distanza non appaia necessaria per evitare ritardi nel suo svolgimento, il giudice dispone sempre la misura di cui al citato articolo 146-bis nei confronti del detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
l'attuazione della fatti specie della partecipazione al dibattimento a distanza implica, come specificato al comma 3 del citato articolo 146-bis, la realizzazione di un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia, «con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto»;
considerato che:
lo spostamento fisico dei detenuti dalla struttura carceraria all'aula del tribunale comporta, oltre che continui problemi legati alla sicurezza, anche un certo dispendio economico, destinato ad aumentare qualora il testimone sia un detenuto ritenuto particolarmente pericoloso e quindi necessariamente sottoposto a misure particolarmente restrittive,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a estendere la fattispecie della partecipazione al dibattimento a distanza anche nei confronti di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario e che debba essere assunta in qualità di testimone;
ai fini di cui sopra, a valutare l'opportunità di prevedere che gli istituti penitenziari si dotino degli strumenti necessari ai fini della realizzazione del collegamento audiovisivo con le aule di tribunale.
Il Senato,
premesso che:
occorre prendere coscienza della attuale situazione delle carceri femminili, dove i bambini sono costretti a vivere reclusi con le madri (ad oggi, nelle sezioni nido delle carceri italiane sono ospitati 55 bambini da 0 a tre anni di età: numero probabilmente destinato ad aumentare perché risultano 14 le mamme detenute in stato di gravidanza) e a condividere con le stesse le problematiche del sovraffollamento, nonché della carenza di organico che rendono ancora più dura la condizione della detenzione;
bisogna tener presente che piccoli incolpevoli porteranno per sempre i segni di questa violenza psicologica e, per questo, è necessario farsi carico dell'urgenza di trovare soluzioni diverse e dignitose;
il periodo pre e post-parto risulta caratterizzato da momenti di grande ansia per la maggior parte delle donne, ma per quelle che vivono in carcere i normali stress vengono ad essere moltiplicati, amplificando il vissuto di inadeguatezza ed impotenza;
il carcere per i propri figli è l'ultima delle soluzioni che una madre ricerca ed è quella che vive con più inquietudine, poiché significa esporre il bambino a qualcosa di cui non solo non conosce esattamente le dinamiche, ma della cui realtà percepisce l'assoluta precarietà e mancanza di diritti sia come persona che come madre;
il retroterra sociale di deprivazione, i contatti familiari inconsistenti, l'isolamento, una instabile salute fisica e/o mentale e la coscienza che il bambino potrà essere affidato ad un ente assistenziale, costituiscono soltanto alcuni dei problemi che vivono queste donne, testimoniando un bisogno di tutela maggiore rispetto alle persone libere;
il 15 settembre 2006 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia la graduatoria dei 39 psicologi vincitori del concorso indetto nel 2003 dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);
nessuna assunzione di personale esterno è stata fatta, nonostante i fondi previsti sia dalla deroga al blocco delle assunzioni per il 2006 e 2007 che dalla finanziaria 2007 (1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009, 10 milioni di euro per il 2010) che ha, invece, privilegiato i contabili, sebbene avessero affrontato il concorso in un periodo successivo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti tesi alla assunzione all'interno delle strutture penitenziarie dei professionisti altamente qualificati, richiamati in premessa, che contribuiscono quotidianamente al benessere psicologico dei detenuti.
BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, LI GOTTI, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2568 recante modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori,
considerato che:
le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, in materia di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, si applicheranno soltanto a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque non prima del 1º gennaio 2014. Analoga valutazione deve esser fatta per le case famiglia protette di cui all'articolo 4,
considerato, inoltre, che:
nelle case circondariali femminili e nelle strutture penitenziarie in generale, si riscontra una insopportabile situazione sotto il profilo della capienza, nonché sotto quello della dotazione del personale, con gravi conseguenze sulla qualità della permanenza in dette strutture da parte delle detenute e dei minori;
la dotazione femminile nei ruoli del personale agente del Corpo di polizia penitenziaria è in molte realtà ampiamente al di sotto delle previsioni della pianta organica, ed in taluni casi le unità operanti risultano carenti fino al 70 per cento del totale, in modo tale da incidere negativamente sulle attività intra moenia dei soggetti reclusi e sulla condizione di detenzione, con particolare riferimento al profilo della sicurezza interna ed esterna, alla possibile fruizione dei vari servizi all'interno di detta struttura e, in ultima analisi, sul fine rieducativo della pena detentiva sancito solennemente dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;
a tal proposito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 313 del 1990 ha individuato nel fine rieducativo della pena il principio che deve informare di sé i diversi momenti che siglano il processo di previsione, applicazione, ed esecuzione della sanzione penale. La Corte ha affermato che «in uno stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena». Ed ancora che «la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Inoltre, nella sentenza n. 343 del 1987 la Corte ha osservato come «sul legislatore incombe l'obbligo di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle»;
le più rilevanti problematiche del sistema carcerario e dell'amministrazione penitenziaria in particolare sono già state affrontate nell'ordine del giorno G.103 in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, divenuto legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché nella risoluzione (6-00057) n. 5 del 18 gennaio 2011 in sede di esame della relazione del ministro della Giustizia sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2010,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative volte a colmare, con urgenza, le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili in particolare, reperendo i fondi necessari per completare l'organico degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo altresì alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, anche in considerazione della loro peculiare esperienza;
a disporre opportune verifiche all'interno degli istituti al fine di accertare che le condizioni strutturali e le risorse economiche, umane e strumentali disponibili siano tali da assicurare l'attuazione del diritto al lavoro in carcere, sulla base delle positive esperienze già registrate in altri paesi dell'Unione europea;
a reperire idonee risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché per l'edilizia penitenziaria, prevedendo a tal fine la realizzazione di nuove strutture solo ove necessario e dando priorità all'ampliamento e all'ammodernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, in luogo del ricorso a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici.
CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, SERAFINI ANNA MARIA
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
premesso che:
il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espressione di un'attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra detenute madri e figli minori;
l'istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata, di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specificazione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire una stabile e positiva relazione genitori figli,
impegna il Governo:
a garantire in presenza di detenute straniere il migliore sostegno ai figli, anche mediante il ricongiungimento familiare, al fine di garantire la continuità della relazione genitori-figli necessaria alla crescita ed al benessere del minore.
SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
premesso che:
il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espressione di un'attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra detenute madri e figli minori, soprattutto con l'obiettivo di assicurare a quest'ultimi una crescita serena e armoniosa;
l'istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata, di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specificazione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire una stabile e positiva relazione genitori figli,
impegna il Governo:
ad assicurare che l'attuazione del provvedimento avvenga in ogni sua parte mantenendo come prioritario l'interesse del minore, garantendo la continuità della sua relazione con i genitori ed assicurando a costoro il necessario sostegno