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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 516 del 08/03/2011


LANNUTTI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 16 febbraio 2011, il Direttore generale della Cassa di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), Alberto Piazza, in un avviso agli inquilini, ha comunicato che dal mese di aprile 2011, verranno effettuati dei sopralluoghi per il controllo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle unità immobiliari degli inquilini che ne hanno fatto richiesta. Sarà presente per l'associazione CNPR l'architetto Maurizio Mazzotta ed i tecnici della Reag Tekna Srl con appositi tesserini di riconoscimento;

con lettera del 27 dicembre 2010, la Cassa ha comunicato alla Previra l'aggiudicazione - tramite procedura negoziata - del servizio di property management e facility management del patrimonio immobiliare alla Reag Tekna Srl ed ha chiesto alla Previra, al fine di garantire continuità nella gestione dei servizi, l'utilizzo, da parte del personale della Reag Tekna, delle linee telefoniche e fax e dei locali, a titolo gratuito, di Roma, in via Nomentana 22-26, di proprietà della Previra immobiliare;

la Cassa ha indetto la gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di property management e facility management del patrimonio immobiliare della Cassa stessa, successivamente aggiudicato alla Reag Tekna Srl, perché la società Groma Srl non aveva la ricevuta di pagamento del contributo cassa integrazione guadagni e la società Fondgest Srl non aveva inviato nessuna comunicazione come da verbale del 17 dicembre 2010; inoltre la Cassa si sarebbe rifiutata di consegnare la delibera del consiglio di amministrazione;

l'affidamento - tramite procedura negoziata - del servizio di property management e facility management alla Reag Tekna sarebbe intervenuto in evidente violazione di legge e, precisamente, delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), alla cui osservanza è tenuta la Cassa quale organismo di diritto pubblico (ai sensi dell'allegato III del codice). Il codice degli appalti pubblici disciplina la procedura negoziata agli artt. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara) e 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e, prevede, altresì, una disciplina specifica per i contratti sotto soglia (artt. 122 e 124). Allo stato non risulta che sia intervenuta la previa pubblicazione di un bando di gara per cui sembrerebbe che la Cassa abbia adottato la procedura di cui all'art. 57. È evidente come non sussistano i presupposti per l'adozione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita unicamente in presenza dei presupposti richiamati al comma 2 del predetto art. 57 (oltre che nelle ipotesi residuali di cui ai commi successivi), ovvero: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;

è evidente, infatti, come non trovi applicazione nel caso di specie nessuna della ipotesi ivi previste. Non risulta, in primo luogo, che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta (cui fa riferimento la lettera a), né sussiste alcuna delle ragioni richiamate alla lettera b) perché il contratto potesse essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. Per quanto attiene, infine, alla "estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti" cui si fa riferimento alla lettera c), è la stessa norma a precisare che le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;

è chiaro all'interrogante, come, nel caso di specie, la Cassa non possa addurre alcun evento imprevedibile ad essa non imputabile che possa giustificare l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara considerato che la Cassa era a conoscenza della necessità di procedere all'affidamento della gestione a far corso, quantomeno, dall'aprile 2010 e, cioè, dal momento in cui ha comunicato alla Previra la disdetta del contratto di gestione del patrimonio. Si rileva, infine, che, in ogni caso, nell'articolo 57 citato non sussistono ipotesi normativamente indicate che consentissero alla Cassa di indire ed aggiudicare l'appalto del servizio alla Reag Tekna secondo le forme e modalità seguite;

nell'ipotesi in cui, invece, la Cassa avesse inteso esperire la gara ai sensi dell'art. 56 del codice l'aggiudicazione sarebbe, comunque, illegittima considerato che non si è verificata nessuna delle ipotesi cui la norma fa riferimento, ovvero: a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad un milione di euro; b) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo;

sembra quindi evidente che nell'appalto di servizi in questione, la CNPR appaltante non ha mai indetto, a quanto risulta, alcuna procedura di gara anteriore a quella effettivamente svolta con la aggiudicazione alla Reag Tekna.Gli atti risultano, poi, chiaramente illegittimi per violazione dell'art. 124 del codice, considerato che l'indizione della gara e l'aggiudicazione alla Reag per un limitato periodo, dal gennaio 2011 all'aprile 2011, appare finalizzata ad evitare il superamento delle soglie comunitarie onde evitare l'adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in via sovra-nazionale (art. 28 del codice);

considerato che:

al riguardo è noto il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa per cui, anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all'applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici, impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese;

la norma (di cui agli artt. 122 e 124 del codice) dispone che i bandi di gara relativi agli appalti di servizi sotto soglia debbano, comunque, essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie speciale Contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, nonché nell'albo della stazione appaltante. Nell'ipotesi in cui l'appalto sia stato effettuato sotto soglia, va pertanto osservato come non risulti che le tre suddette forme obbligatorie e concorrenti di pubblicità siano state osservate dalla Cassa, fermo restando che anche la sola omissione di una delle suddette forme di pubblicità determina l'illegittimità del bando di gara e dell'intera procedura. Qualora, invece, la gara sia relativa ad un appalto di servizio sopra soglia, risulta allora violato l'art. 66 del codice sotto i molteplici e differenti profili previsti specificatamente nei commi da 1 a 10 della suddetta norma, non risultando che nessuna delle obbligatorie modalità di pubblicazione dell'avviso e/o bando di gara sia stato osservato dalla Cassa nella procedura in questione, dal che deriva l'illegittimità della intera gara per violazione delle suddette obbligatorie forme di pubblicità, dovendosi anche in questo caso precisare e censurare che anche la sola inosservanza di una delle suddette modalità di pubblicazione determina illegittimità della gara. In base alle disposizioni precisate la esecuzione in urgenza dell'aggiudicazione non è quindi consentita prima del decorso di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 per la sottoscrizione del contratto di appalto. Qualora la Cassa non abbia osservato il termine dilatorio di 35 giorni decorrenti dalla data dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione a quella di sottoscrizione del contratto di appalto si sarebbe, allora, determinata l'illegittimità dell'intera procedura di gara, che sembra sia stata impugnata davanti ai giudici amministrativi;

in un articolo pubblicato il 7 maggio 1998 dal quotidiano "la Repubblica", in merito al crac del Banco ambrosiano dal titolo "Carcere solo per Mazzotta salvi Pazienza e Ortolani", a 16 anni dal crac del Banco ambrosiano, «sono due gli imputati condannati per i quali la Procura generale di Milano ha emesso l'ordine di carcerazione: Licio Gelli e Maurizio Mazzotta. Per quel fallimento da 1.500 miliardi, 13 giorni dopo che la corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per 8 degli 11 imputati, a rischiare davvero il carcere erano rimasti soltanto in quattro: Licio Gelli, Umberto Ortolani (condannati a 12 anni), Maurizio Mazzotta (un architetto amico di Francesco Pazienza che deve scontare 8 anni) e Flavio Carboni, pure condannato a 8 anni, che ha visto però detratto dal suo conto con la giustizia il "pre-sofferto", il periodo cioè di carcerazione preventiva già subita per la vicenda e quindi è rimasto escluso dagli ordini di esecuzione pena. Per Ortolani, invece, a causa dell'avanzata età, è pendente presso il giudice di sorveglianza di Roma un'istanza di sospensione»;

in un articolo pubblicato dal "Corriere della Sera" in data 8 maggio 1998 dal titolo: "I ricercati del crac Ambrosiano, la storia infinita", Dino Martirano racconta che «Nel giugno 1982 Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati neri di Londra. La sua morte resta misteriosa: secondo alcuni pentiti venne assassinato da Cosa nostra. Due mesi dopo il Tribunale civile mette in liquidazione coatta il Banco Ambrosiano, il più importante istituto privato di credito dell'epoca. Il crac fu valutato in quasi mille miliardi, con un pesante coinvolgimento dello Ior, la banca del Vaticano. Calvi era iscritto alla P2 ed emerse subito un ruolo di Licio Gelli e della sua Loggia. Nello stesso anno Gelli venne arrestato a Ginevra su richiesta dei magistrati italiani: evase dal carcere di Champ Dollon e fu ricatturato dopo alcuni mesi. Nel 1988 la Svizzera ne ha concesso l'estradizione, limitatamente pero' alla vicenda dell'Ambrosiano. (...) Il 22 aprile la corte di Cassazione ha emesso le condanne definitive per il crac del vecchio Ambrosiano. Gelli è stato condannato a dodici anni: ne avrebbe dovuti scontare almeno otto. A Maurizio Mazzotta, portaborse di Francesco Pazienza, ne sono stati inflitti otto: anche lui avrebbe dovuto finire in cella. Per Umberto Ortolani la pena è di 12 anni, ma la sua età, 85 anni, e le sue condizioni di salute potrebbero fargli evitare il carcere. Invece Flavio Carboni, condannato a otto anni e sei mesi, è già agli arresti proprio per l'inchiesta romana sulla morte di Calvi»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente delle procedure descritte, in merito alla gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di property management e facility management del patrimonio immobiliare della Cassa CNPR;

se risultino altresì le ragioni che hanno indotto i dirigenti CNPR ad emanare a bandi di gara relativi agli appalti di servizi sotto soglia, i quali debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie speciale Contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, nonché nell'albo della stazione appaltante, e se nell'ipotesi di omessa inosservanza della prevista pubblicità, non si possa determinare l'illegittimità del bando di gara e dell'intera procedura;

se risultino altresì le ragioni per cui nell'appalto di servizi la Cassa CNPR non abbia mai indetto alcuna procedura di gara anteriore a quella effettivamente svolta con la aggiudicazione alla Srl Reag Tekna, e se gli atti non possano risultare viziati da una presunta illegittimità per violazione degli artt. 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

se l'indizione della gara e l'aggiudicazione alla Reag per un limitato periodo, dal gennaio all'aprile 2011, non sia finalizzata ad eludere il superamento delle soglie comunitarie, per evitare l'adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in via sovranazionale;

se l'architetto Maurizio Mazzotta, indicato nella lettera del Direttore generale della CNPR Alberto Piazza, collaboratore diretto della Cassa, sia lo stesso architetto, portaborse di Francesco Pazienza, condannato ad otto anni dai giudici del Tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul crac del Banco ambrosiano per i quali la Procura generale firmò l'ordine di carcerazione assieme al piduista Licio Gelli.

(4-04715)