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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 516 del 08/03/2011


GALLONE, relatrice. Il disegno di legge in esame, oggetto di generale consenso alla Camera dei deputati e calendarizzato in Senato con l'assenso di tutti i Capigruppo, si propone di rafforzare la tutela dei diritti inalienabili dei figli di madri detenute garantendo al contempo il rispetto del principio della certezza della pena. L'attuale normativa in materia prevede già misure alternative alla detenzione tradizionale, come gli istituti della detenzione attenuata, della detenzione domiciliare speciale e dell'assistenza all'esterno dei figli minori ma presenta gravi lacune, specie nel caso delle madri, soprattutto straniere, prive di un'abitazione dove scontare la pena, quindi costrette a tenere i figli nelle strutture penitenziarie fino al compimento dei tre anni, superati i quali i bambini sono affidati agli istituti per minori. Per ovviare a tali problemi il provvedimento aumenta da tre a sei anni l'età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta la custodia cautelare della madre in carcere, bensì presso case famiglia protette o istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), salvo che sussistano esigenze cautelari di particolare rilevanza. L'articolo 3 disciplina la detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, qualora il reato commesso non sia di grave allarme sociale. E' affidata al Ministro della giustizia, d'intesa con le autonomie locali, l'individuazione delle case famiglia protette e delle relative caratteristiche tipologiche. Si introducono altresì norme che favoriscono la visita della madre detenuta al minore infermo. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE, PD e dai banchi del Governo).