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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 516 del 08/03/2011


*DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, cercherò di essere molto breve prendendo spunto soprattutto da ciò che hanno detto i colleghi che da entrambe le parti politiche hanno, da un lato sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, dall'altra evidenziato come rispetto all'ottimo lavoro già svolto dalla Camera forse il Senato possa fare qualcosa in più.

Mi limiterò a fare riferimento alla normativa per sommi capi, a partire dall'articolo 11 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 sul cosiddetto ordinamento penitenziario che, al comma 9, consente alle detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni.

Per la cura e l'assistenza dei bambini l'amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le modalità indicate dall'articolo 19 del regolamento di esecuzione, che però non sono presenti dappertutto.

L'articolo 47-ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini di età inferiore ai tre anni conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge.

L'articolo 4 della legge n.165 del 1998 ha esteso la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non debbano scontare pene per gravi reati di cui agli articoli 90 e 94 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Si giunge così alla legge 8 marzo 2001 n. 40, la cosiddetta legge Finocchiaro già evocata in questa sede, che ha ampliato l'operatività degli istituti del rinvio obbligatorio e facoltativo della pena per madri di prole inferiore rispettivamente ad uno e tre anni, introdotto un'ipotesi speciale di detenzione domiciliare (l'articolo 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario) e un'ipotesi di assistenza di figli minori all'esterno del carcere (l'articolo 21-bis dell'ordinamento penitenziario).

Mi preme richiamare in questa sede, signora Presidente, e chiedo sia allegata agli atti, l'importante risoluzione che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 luglio 2006, ha approvato e che, nel fare il quadro normativo della legge 8 marzo 2001, n. 40, spiega le criticità che le hanno impedito di operare anche rispetto all'effettivo numero delle detenute presenti in carcere proprio perché, come è stato giustamente detto, questo disegno di legge finirà con l'incidere prevalentemente sulle detenute straniere, una popolazione che al massimo raggiunge le 60 unità, e non su quelle italiane.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare tale documento.

DELLA MONICA (PD). Facendo il quadro di queste criticità e spiegando perché purtroppo non si può applicare la legge a tali detenute, responsabili in generale di reati lievi sebbene reiterati e quindi con recidiva, la risoluzione aggiunge l'auspicio del Ministro della giustizia, reso nel luglio del 2006, secondo cui risulta irrisolto il problema delle detenzioni delle madri di figli di età inferiore ai tre anni e quindi di quelle bambine e di quei bambini che nei fatti risultano reclusi. «Nella XIII legislatura il Parlamento ebbe la sensibilità di approvare con ampio consenso una legge finalizzata alla promozione di misure alternative alla detenzione per le madri di bambini più piccoli, ma l'esperienza e il tempo trascorso ci dicono che diversi ostacoli, anche di ordine materiale, impediscono la sua piena attuazione. Mi riferisco all'assenza di strutture di accoglienza sul territorio che facilitino la concessione delle misure alternative alla detenzione. Il Parlamento valuterà, con la fattiva collaborazione del Governo, se e in che misura sia possibile modificare le norme che impediscono la concessione di tali misure per fatti di minore allarme sociale. Ma sono, tuttavia, certo che è possibile, su questo terreno, fare qualche passo ulteriore, fino a promuovere - di concerto con gli enti locali interessati - una rete di strutture capaci di far fronte a quelle necessità di accoglienza per le madri con bambini nonché per quegli adulti che, in grave o gravissimo stato di salute, siano dichiarati "incompatibili" col carcere, ma che nel carcere restano perché non esistono strutture di accoglienza esterne». Sono queste le argomentazioni del Ministro. E il Consiglio conclude affermando che tali argomentazioni sembrano indicare una possibilità di sviluppo che si muove nella direzione che il Consiglio auspica e che potrebbe essere ulteriormente esaminata e approfondita.

È appunto la situazione in cui ci troviamo attualmente perché, a fronte degli ottimi istituti che vengono introdotti con il disegno di legge al nostro esame e che toccano la custodia cautelare, il diritto di visita al minore infermo, la detenzione domiciliare, quella domiciliare speciale e l'individuazione di case famiglia protette, in assenza di strutture e di adeguati finanziamenti otterremo l'effetto di carcerizzare i bambini fino a sei anni.

È un problema che tocca i diritti umani dei minori e che molto bene hanno messo in rilievo le associazioni che il presidente Berselli ci ha concesso di audire, sia pure in forma molto abbreviata. Esse hanno posto problematiche che meritano approfondimento, come ad esempio quella della possibilità da parte di un genitore detenuto di assistere effettivamente il figlio (e non semplicemente di fargli visita) se è in grave stato di salute o in pericolo di vita. Stiamo parlando di una popolazione di circa 60 detenute, che forse, per effetto di questo provvedimento, potrà crescere fino a 70-80. Ma si tratta pur sempre di un numero ridotto, rispetto al quale si potrebbero prevedere misure che, pur garantendo le esigenze di sicurezza, salvaguardino i diritti dei minori.

È per questo, signora Presidente, che le proposte dell'associazione «Terre des hommes», presieduta dall'onorevole Colombini, che effettivamente vive la vita dei minori reclusi senza colpa, hanno molto colpito tutti i presenti in Commissione. Riteniamo vadano svolti ulteriori approfondimenti, che richiedono l'audizione non solo del direttore del DAP, ma anche degli enti locali che devono, in qualche maniera, contribuire alla creazione di strutture a custodia attenuata, dei magistrati di sorveglianza e del personale dell'amministrazione penitenziaria.

Non c'è fretta. La legge, soprattutto l'articolo 1, deve diventare esecutiva nel 2014. C'è la possibilità, quindi, di svolgere un lavoro più intenso in Commissione, per addivenire ad un approfondimento finalizzato ad innalzare quell'asticella di protezione dei diritti umani che già la Camera ha voluto spostare verso l'alto in maniera trasversale e congiunta da parte tutte le forze politiche.

Stiamo discutendo di un provvedimento che può essere perfettibile. Sotto questo profilo - a mio avviso - dovremmo impegnarci. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berselli. Ne ha facoltà.