GERMONTANI (Misto-FLI). Signora Presidente, gli interventi che mi hanno preceduta dimostrano quanto il tema che stiamo trattando sia delicato e soprattutto come presenti tante sfaccettature, che necessitano certamente di approfondimenti.
Personalmente sono molto contraria alle leggi bandiera, e mi rifaccio a quanto detto adesso dalla senatrice Poretti, però ritengo anche che sia giusto e opportuno affrontare questo tema, sicuramente con le cautele e con le modifiche che si riterranno necessarie. Credo sia importante che in Aula sia arrivato oggi questo disegno di legge: perché, vedete, da quanti anni se ne parla? Quando ero responsabile delle pari opportunità nel mio partito mi occupavo di questa materia. I numeri, è vero, sono sempre stati piccoli, però la tragedia cui si assisteva era lampante e sotto gli occhi di tutti. Credo allora che il tema si debba affrontare, perché è evidente che ci troviamo di fronte ad un bivio. La presenza di bambini innocenti in carcere è infatti una pratica contraria ai diritti umani; nello stesso tempo, anche l'allontanamento del bambino dalla madre detenuta è dannoso, perché può provocare gravi traumi e danni psicologici, e soprattutto è contro natura. Questo è il tema, e questo è il problema che come legislatori siamo chiamati ad affrontare, chi con più esperienza sull'argomento per professione e chi perché lo sente come impegno sociale.
La legge n. 254 del 1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario aveva introdotto la possibilità per le detenute di tenere i figli con sé in carcere fino al compimento del terzo anno di età. È una norma che, nell'ottica del legislatore del tempo, rappresentava senz'altro un principio di riconoscimento del valore della maternità anche per le recluse e dell'importanza del mantenimento di uno stretto rapporto madre-bambino durante i primi anni di vita. In sostanza, si trattava secondo la legge dell'unico rapporto affettivo che non poteva essere interrotto con l'incarcerazione. È stata richiamata la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia; in realtà, l'ottica, pur pregevole per allora, si rivelò poi, da un punto di vista concettuale e pratico, un'ulteriore ghettizzazione della donna madre detenuta.
È evidente che la norma non poteva assolvere ad alcuna funzione educativa, o quanto meno di effettiva tutela del rapporto genitoriale e dell'infanzia. Infatti, il rapporto non è solo duale madre-figlio, ma si compone necessariamente di un terzo elemento importante, e cioè l'ambiente. Eliminare quest'ultimo importante riferimento significa falsare quantomeno la relazione tra gli altri due. Se il rapporto affettivo e simbiotico con la madre, che dovrebbe rappresentare un fattore di crescita armoniosa per un bambino, si esprime infatti in un luogo chiuso, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre e con aria e luce limitate, diventa il suo contrario, cioè un'oppressione reciproca. La detenzione in carcere dei bambini costituiva e costituisce sempre più un grave problema, una condizione contraria ai principi di tutela dei diritti umani.
È facile immaginare quanto deleteri possano essere gli effetti di una simile detenzione forzata. Come infatti dimostra uno studio condotto dall'istituto penitenziario di Rebibbia, i bambini, nonostante la giovanissima età, sono perfettamente consapevoli di non vivere in una situazione di normalità.
Dobbiamo chiederci se sia ammissibile che minori incolpevoli paghino per reati mai commessi e che adulti colpevoli paghino, oltre che con la detenzione, con la pena morale dell'impossibilità di essere genitori. Questo è il tema.
I bambini dunque devono uscire dalle carceri: non da soli, ma insieme alle madri. In questo senso è intervenuta la legge n. 40 del 2001, più volte richiamata, conosciuta come legge Finocchiaro, che prevede forme alternative alla detenzione in cella, con l'introduzione della detenzione domiciliare speciale per condannate con figli piccoli, o il rinvio obbligatorio della pena per donne che aspettano un bambino.
La legge attualmente in vigore non è applicabile a tutta la popolazione carceraria. Ci sono casi, come quelli delle donne che non hanno una fissa dimora, o di tossicodipendenti considerati recidivi, per i quali la legge stessa risulta di obiettiva, difficile applicazione, con la conseguenza evidente di bambini detenuti con le proprie madri.
Attualmente sul territorio nazionale si contano poco più di 20 reparti, afferenti ad altrettanti penitenziari, che prevedono concretamente la possibilità per le madri detenute di scontare la pena assieme ai propri bambini. In carcere vivono 56 bambini, distribuiti in 11 istituti, dei quali il più affollato è il carcere femminile di Rebibbia, che presenta 15 casi.
Il testo oggi al nostro esame trae anche ispirazione da un'osservazione attenta e continua della realtà carceraria e dalla ricca esperienza di assistenza a minori figli di madri detenute maturata sul campo da tante associazioni di volontariato.
Uno dei punti salienti del provvedimento è quello della custodia cautelare. Viene innalzata da tre e sei anni l'età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali esigenze si prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna che aspetta un figlio o della madre di prole di età non superiore ai sei anni in uno degli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), sempre che ciò sia consentito dalle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Viene inoltre fissato il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta imputata. Viene cioè stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza o per il direttore dell'istituto di concedere il permesso alla detenuta o all'imputata di visitare il minore malato in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute e di assisterlo durante le visite specialistiche. È poi prevista la detenzione domiciliare e la detenzione domiciliare speciale.
La novella prevede altresì che la donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente possa espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, nonché la pena dell'arresto, anche presso una casa famiglia protetta.
L'articolo 47-quinquies, relativo alla detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, a seguito delle modifiche apportate, prevede che, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possano essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di dimora privata, oppure in un luogo di cura per provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
Concludo, signora Presidente, evidenziando che merita una sottolineatura anche l'articolo 8, recante le norme che - come ha citato la senatrice Carloni - incidono sul testo unico in materia di immigrazione per evitare l'automatismo del decreto di espulsione e per garantire l'unità familiare.
PRESIDENTE. Senatrice Germontani, il tempo a sua disposizione è terminato.
GERMONTANI (Misto-FLI). Signora Presidente, la prego di concedermi ancora qualche secondo di tempo.
In conclusione, possiamo affermare che il provvedimento in esame va nella giusta direzione e cerca una corretta sintesi tra l'inviolabile principio della certezza dell'esecuzione della pena inflitta - che è un valore fondamentale da tutelare se si vogliono aumentare l'efficacia della giurisdizione, la tutela della sicurezza sociale e la fiducia dei cittadini nella giustizia - e, dall'altra parte, l'imprescindibile salvaguardia dei minori, che non possono e non devono espiare le colpe delle proprie madri.