SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------
567a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2011
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Presidenza della vice presidente BONINO,
indi del vice presidente NANIA
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 568 del 16 giugno 2011
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza della vice presidente BONINO
La seduta inizia alle ore 16,34.
Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.
Avverte che dalle ore 16,40 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Saluta una delegazione del Parlamento dell'Azerbaigian presente in tribuna (Applausi).
A seguito delle verifiche compiute dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per individuare il senatore subentrante nel seggio per la regione Lombardia, resosi vacante a seguito della scomparsa del senatore Comincioli, proclama senatore Antonio Del Pennino. (Applausi). Decorre da oggi, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione
(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione
(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati
(2340) DELLA MONICA ed altri. - Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato
(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2156
PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2156, ricordando che nella seduta di ieri sono stati stralciati gli articoli 7, 8 e 9 e sono stati accantonati gli articoli 10, 11, 12 e 13. Il Governo ha inoltre presentato l'emendamento 2.0.2000. Nella seduta antimeridiana dell'8 giugno la Presidenza ha dichiarato la improponibilità degli emendamenti 10.300, 10.0.2, 10.0.5, 10.0.253, 11.6, 11.0.5, 11.0.1, 11.0.50, 11.0.51, 12.253, 12.0.500, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.17, 12.0.16, 12.0.100 e 12.0.18.
THALER AUSSERHOFER, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo 2.0.2000 e delle proposte di modifica e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.0.2000/1 e 2.0.2000/8 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
SPADONI URBANI (PdL). Illustra l'emendamento 2.0.2000/7 che estende il principio della rotazione dei dirigenti a tutte le amministrazioni, senza limitarlo ai settori esposti al rischio di corruzione.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.0.2000, che consente di dare attuazione ad impegni internazionali e garantisce, attraverso la procedura di nomina, l'indipendenza della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Invita a ritirare l'emendamento 2.0.2000/3; è favorevole all'emendamento 2.0.2000/7, mentre è contrario alle restanti proposte emendative. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G2.0.100.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.2000/1 è improcedibile.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.0.2000/2 che è volto a sopprimere il comma 2 dell'emendamento governativo. Per ottemperare alle prescrizioni della Convenzione ONU contro la corruzione e per garantire efficacia al controllo, l'azione di prevenzione e vigilanza deve essere affidata ad un'autorità indipendente dall'Esecutivo. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita dalla legge Brunetta, non può svolgere attività di controllo perché è dipendente dal punto di vista strutturale e funzionale dagli organi dell'Esecutivo. L'argomento di natura finanziaria con cui il Governo motiva la contrarietà all'istituzione di un'agenzia autonoma non è accettabile: la lotta alla corruzione potrebbe recuperare alle casse dello Stato circa sessanta miliardi l'anno. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Baldassarri e Pistorio).
BRUNO (Misto-ApI). Sono state avanzate da più parti perplessità sia in merito all'effettiva indipendenza della CIVIT, i cui membri vengono nominati dall'Esecutivo, sia in merito agli elevati costi di funzionamento di tale struttura, che potrebbero essere meglio impiegati per costituire un'autorità effettivamente indipendente. Annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 2.0.2000/2, che propone di eliminare l'attribuzione alla CIVIT del ruolo di autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Convenzione dell'ONU e dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione. (Applausi dal Gruppo Misto-FLI e dei senatori D'Alia e Pistorio).
PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della Scuola di formazione all'impegno sociale e politico della diocesi di Brescia e Val Camonica, presenti nelle tribune. (Applausi).
A causa del persistente brusìo, sospende brevemente la seduta. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD).
La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,23.
BALDASSARRI (Misto-FLI). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.2000/2, in quanto la CIVIT non è un organo indipendente rispetto all'Esecutivo e non appare quindi in grado di svolgere con efficacia il ruolo di autorità nazionale anticorruzione. Una rilevante quota di spesa pubblica, identificabile in precise voci di bilancio, è oggetto ogni anno di truffe e malversazioni: per questo la decisione di non dotarsi di un'autorità effettivamente indipendente appare coerente con la recente scelta, adottata presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di identificare i costi standard con la spesa storica degli ultimi anni, garantendo così alle amministrazioni pubbliche gli spazi per continuare con le malversazioni e gli sprechi, sulla base di un interesse corporativo connivente e trasversale. (Applausi dai Gruppi Misto-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Bruno e Pistorio).
PISTORIO (Misto-MPA-AS). La bocciatura dell'articolo 1 da parte dell'Aula aveva aperto la strada ad una revisione complessiva dell'impianto del disegno di legge in esame, finalizzata alla costituzione di un'autorità davvero indipendente che vigilasse per ridurre le dimensioni dell'attività corruttiva, che pesa non solo sull'etica pubblica, ma anche sull'economia del Paese. Invece, nonostante l'atteggiamento costruttivo e ragionevole delle forze di opposizione, volto a trovare una via d'uscita nell'interesse del Paese, il Governo e la maggioranza hanno adottato una soluzione, attraverso la presentazione dell'emendamento 2.0.2000, criticabile sia nel metodo che nel merito. Annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 2.0.2000/2. (Applausi dai Gruppi Misto-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).
LI GOTTI (IdV). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 2.0.2000/2 che, proponendo la soppressione del comma 2 dell'emendamento 2.0.2000, va nella direzione di individuare un'autorità anticorruzione realmente indipendente, che non sia emanazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche se suscita qualche perplessità il fatto che i suoi componenti dovrebbero essere nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, soluzione che l'esperienza ha dimostrato non essere, al di là delle intenzioni dei Presidenti, garanzia di imparzialità e terzietà. (Applausi dal Gruppo IdV).
L'emendamento 2.0.2000/2 risulta respinto. (Applausi ironici del senatore Baldassarri).
PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.2000/3 è stato ritirato.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). L'emendamento 2.0.2000/4 propone di sopprimere il comma 3 dell'emendamento 2.0.2000, che dovrebbe dare caratterizzazione all'autonomia e indipendenza della CIVIT. Tale disposizione non prevede tuttavia la possibilità per l'organismo di erogare sanzioni ai soggetti vigilati in caso di loro inottemperanza alle sue deliberazioni né di avvalersi di strumenti coercitivi che consentano di concretizzare l'attività di vigilanza. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Misto-FLI e dei senatori Pistorio e Bruno).
L'emendamento 2.0.2000/4 risulta respinto.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). L'emendamento 2.0.2000/5 propone di abolire il comma 4 dell'emendamento 2.0.2000, in cui si attribuisce la definizione della strategia di contrasto alla corruzione al Comitato interministeriale diretta emanazione della Presidenza del Consiglio. Tale comma va soppresso perché è inaccettabile che un ente controllato definisca le modalità con cui si esercitano le funzioni di controllo. (Applausi della senatrice Germontani).
Gli emendamenti 2.0.2000/5 e 2.0.2000/6 risultano respinti.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.0.2000/7, prevedendo nei settori esposti alla corruzione la rotazione dei dirigenti e dei funzionari.
AZZOLLINI (PdL). A nome della Commissione bilancio, esprime parere di nulla osta sulla riformulazione proposta dal Governo.
SPADONI URBANI (PdL). Accoglie la riformulazione dell'emendamento 2.0.2000/7 proposta dal Governo (v. testo 2 nell'Allegato A).
VIESPOLI (CN-Io Sud). Sottoscrive, a nome del Gruppo, l'emendamento 2.0.2000/7 (testo 2).
Il Senato approva l'emendamento 2.0.2000/7 (testo 2).
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). L'emendamento 2.0.2000/8 propone di sopprimere il comma 6 dell'emendamento 2.0.2000, che appare incongruente in quanto afferma che dalle norme previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione rende inefficace il contrasto alla corruzione, perché gli organi preposti a tale attività non saranno nelle condizioni di poter svolgere indagini capillari né di assumere personale qualificato; si potrebbero invece prelevare delle risorse dal Fondo unico giustizia per avviare l'attività dell'autorità e finanziarla attraverso la confisca dei beni dei corrotti. Ne chiede la votazione ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Misto-FLI e Misto MPA-AS e del senatore Pardi).
L'emendamento 2.0.2000/8 risulta respinto.
FINOCCHIARO (PD). Il Gruppo avrebbe certamente preferito l'approvazione degli emendamenti dell'opposizione che istituivano una autorità indipendente anticorruzione. Ma, visto che questi sono stati bocciati dalla maggioranza e considerato che con la normativa vigente le funzioni di contrasto alla corruzione sono affidati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio, il Gruppo PD voterà a favore dell'emendamento 2.0.2000, frutto dell'azione incalzante delle opposizioni, che stabilisce la separazione strutturale e sistematica tra le funzioni di coordinamento e quelle di vigilanza e controllo sulla pubblica amministrazione in funzione di contrasto ai fenomeni corruttivi. Benché ancora perfettibile, in quanto mancano le sanzioni, questo provvedimento consente al Paese di compiere un passo avanti nell'adeguamento del proprio ordinamento alle normative internazionali. Nonostante le perplessità espresse da alcuni colleghi, la CIVIT è composta da soggetti che hanno le caratteristiche di indipendenza previste dalla legge e la loro procedura di nomina prevede il voto a maggioranza qualificata delle competenti Commissioni parlamentari. (Applausi dal Gruppo PD).
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). La CIVIT non è un'autorità indipendente perché i suoi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Governo: si tratta dunque di un atto di natura non presidenziale ma politica, sotto il profilo formale e sostanziale. Di fatto la nomina è effettuata da soggetti che devono esser controllati dall'organo nominato. Inoltre, i membri della Commissione non hanno l'obbligo di esclusiva, come invece avviene per tutte le altre Autorità indipendenti i cui componenti devono cessare dalle altre loro attività. L'emendamento del Governo sembra individuare un soggetto ben differente da quello immaginato dalla Convenzione ONU sulla corruzione, perché è privo di una reale indipendenza finanziaria, gestionale e nel rapporto con l'Esecutivo, e di poteri di coercizione e di sanzione. Per queste ragioni, il Gruppo voterà contro l'emendamento 2.0.2000. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Russo).
LI GOTTI (IdV). Il fatto che nella procedura di nomina dei componenti della CIVIT sia previsto il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari con voto a maggioranza qualificata rappresenta una sufficiente garanzia di autonomia. Suscita invece perplessità il fatto che le modalità di organizzazione e le norme regolatrici della gestione finanziaria dell'organismo siano stabilite con decreto ministeriale, perché ciò configura uno scenario in cui l'autonomia dell'istituto vigilante è sottoposta alla volontà di un soggetto da esso controllato. Per queste ragioni il Gruppo Italia dei Valori si asterrà sull'emendamento 2.0.2000. (Applausi dal Gruppo IdV).
BALDASSARRI (Misto-FLI). Le argomentazioni riportate dalla senatrice Finocchiaro a sostegno dell'emendamento 2.0.2000 non sono sufficienti perché esso possa essere accolto. L'Italia resta l'unico Paese europeo ad affidare il controllo anticorruzione sulla pubblica amministrazione ad un organismo dipendente dall'Esecutivo. L'intesa raggiunta dal Governo con parte dell'opposizione suscita notevoli perplessità. (Applausi del senatore De Angelis. Commenti dal Gruppo PD).
VIESPOLI (CN-Io Sud). È apprezzabile il risultato politico che scaturisce dal dibattito svolto sulla materia oggetto dell'emendamento in esame. Le valutazioni espresse dalla senatrice Finocchiaro e l'intesa cui parte dell'opposizione è pervenuta con il Governo rappresentano un passo avanti nella lotta alla corruzione. Il Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud voterà pertanto a favore dell'emendamento. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud e del senatore Asciutti. Congratulazioni).
BRUNO (Misto-ApI). E' lecito dubitare dell'efficacia della CIVIT, la cosiddetta Commissione antifannulloni voluta dal ministro Brunetta, quale strumento di lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, non avendo finora essa inciso su alcuna delle disfunzioni per combattere le quali è stata istituita. La storia parlamentare ha più volte dimostrato che le intese tra maggioranza e parte dell'opposizione non necessariamente producono vantaggi per il Paese:quelle assunte per garantire l'indipendenza della RAI ne sono un esempio. Non avrà effetti concreti neppure la norma in approvazione, che vorrebbe affidare un compito come la lotta alla corruzione alla CIVIT. Esprime pertanto il voto contrario del Gruppo sull'emendamento. (Applausi dal Gruppo Misto-ApI).
GASPARRI (PdL). L'intesa tra Governo e parte dell'opposizione, che non può essere assolutamente considerata un "inciucio" tra i due schieramenti, è stata fortemente voluta dalla maggioranza nel rispetto della valutazione fatta dopo la bocciatura dell'articolo 1. La norma, infatti, affidando alla CIVIT funzioni di lotta alla corruzione, consentirà a tale organismo di rafforzare il proprio ruolo di controllore sulla pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo PdL).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), il Senato approva l'emendamento 2.0.2000, nel testo emendato. (Applausi ironici del senatore Baldassarri).
FINOCCHIARO (PD). L'ordine del giorno G2.0.100 impegna il Governo a destinare parte dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo istitutivo della CIVIT alle nuove funzioni di lotta alla corruzione assegnate a tale organismo, le cui caratteristiche di autonomia e di indipendenza sono ulteriormente garantite dalla previsione di una incompatibilità per chi possa avere, anche solo potenzialmente, un conflitto d'interesse con la Commissione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.100 non è posto in votazione.
Riprende l'esame dell'articolo 10 (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533), precedentemente accantonato.
LI GOTTI (IdV). Gli emendamenti presentati dal Gruppo Italia dei Valori intendono correggere l'intero impianto dell'emendamento 10.251 (testo 2). Esso, infatti, affida al Governo una delega in bianco per regolare l'incandidabilità alle cariche di parlamentare nazionale e di amministratore degli enti locali, riconoscendo in tal modo all'Esecutivo una inammissibile discrezionalità nella predisposizione di norme che dovrebbero garantire l'affidabilità dei rappresentanti del popolo. Le modifiche presentate dal Gruppo all'emendamento 10.251 (testo 2) intendono inoltre estendere le condizioni che determinano i principi di incandidabilità anche a chi viene proposto per ricoprire cariche di Governo, a fronte del fatto che l'ordinamento italiano non prevede ancora alcun codice di condotta per i membri dell'Esecutivo, come recentemente stigmatizzato anche dal gruppo GRECO in sede di Consiglio europeo.
Presidenza del vice presidente NANIA
SANNA (PD). Le misure proposte dall'emendamento 10.251 (testo 2) sono del tutto inadeguate per affrontare un problema che attiene alla credibilità ed all'onorabilità del Parlamento e degli organi rappresentativi locali. Poiché l'esperienza ha ampiamente dimostrato che la normativa in tema di ineleggibilità è inefficace, occorre introdurre il principio della incandidabilità a seguito di condanna per gravi reati, condizione personale da verificare in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali. Affidare al Governo una delega del tutto discrezionale in materia di incandidabilità, libera da qualsiasi indicazione e condizione, è un atto improprio che esautora l'istituzione parlamentare dal diritto di scriversi da sola le regole che ne disciplinano composizione e funzionamento. Peraltro, la Costituzione vieta che la materia elettorale sia oggetto di delega legislativa. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dà disposizione agli Uffici del Senato di procedere alla correzione dell'errore materiale comparso nella odierna Rassegna delle agenzie per l'Aula dell'Ufficio stampa del Senato con il quale si indicava come soggetto indagato in un procedimento giudiziario il senatore Palma.
MALAN (PdL). L'emendamento 10.251 (testo 2), al fine di rendere omogenee le disposizioni dei diversi livelli istituzionali, conferisce una delega al Governo per riordinare la materia relativa all'incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo in conseguenza di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. L'emendamento proposto non riguarda il sistema elettorale, per il quale l'articolo 72 della Costituzione prevede la riserva di legge, ma le candidature e quindi la delega al Governo non solo è ammissibile, ma è anche lo strumento normativo più adeguato, stante la complessità della materia. Si augura che l'Esecutivo sia rapido e rigoroso nell'attuazione dei principi sanciti dall'emendamento e disponibile al confronto con le Commissioni parlamentari. Condivide l'estensione dei divieti anche all'assunzione di incarichi di Governo proposta dal senatore Li Gotti, del resto coerente con la rubrica del nuovo articolo. (Applausi dal Gruppo PdL).
POLI BORTONE (CN-Io Sud). La delega per riordinare la materia dell'incandidabilità dovrebbe riguardare anche i parlamentari europei.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.251 (testo 2) e 10.251 (testo 2)/13. E' favorevole inoltre all'emendamento 10.251 (testo 2)/16, sebbene ritenga che i magistrati non dovrebbero più esercitare funzioni giurisdizionali nel territorio di enti locali nei quali abbiano ricoperto cariche elettive e di governo. (Applausi dal Gruppo PdL). Invita a ritirare i restanti emendamenti.
CASSON (PD). Condivide le proposte in tema di incandidabilità su cui il Gruppo ha presentato organiche proposte di legge.
LEGNINI (PD). Fin qui la Presidenza ha esercitato un vaglio rigoroso di ammissibilità degli emendamenti: la proposta di modifica 10.251 (testo 2)/16, che riguarda l'incandidabilità dei magistrati, appare estranea alla materia della lotta alla corruzione.
Gli emendamenti 10.1 (testo corretto) e 10.2 risultano respinti.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Dichiara voto favorevole all'emendamento 10.3 che propone di estendere il regime relativo alla confisca dei beni dei mafiosi ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione. La previsione di verifiche in ordine alla situazione economica e patrimoniale di chi svolge funzioni pubbliche è concreta misura di trasparenza e lotta alla corruzione; inoltre, determinando effetti sul diritto di elettorato attivo e passivo, è più efficace delle norme sulla incandidabilità dell'emendamento Malan.
BALBONI (PdL). Ritira l'emendamento 10.250.
Gli emendamenti 10.3 e 10.251 (testo 2)/1 risultano respinti.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.251 (testo 2)/2, 10.251 (testo 2)/3, 10.251 (testo 2)/4 e 10.251 (testo 2)/5 sono stati ritirati.
Gli emendamenti da 10.251 (testo 2)/6 a 10.251 (testo 2)/12, nonché gli emendamenti 10.251 (testo 2)/14 e 10.251 (testo 2)/15 risultano respinti.
Il Senato approva l'emendamento 10.251 (testo 2)/13.
SALTAMARTINI (PdL). Ritira l'emendamento 10.251 (testo 2)/16. (Applausi del senatore Legnini).
BOSCETTO (PdL). Per disciplina di Gruppo voterà a favore dell'emendamento 10.251 (testo 2) di cui non condivide tuttavia il contenuto. Il concetto di incandidabilità, infatti, è estraneo alla Costituzione che, all'articolo 65, afferma che la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Carrara).
MAZZATORTA (LNP). Dichiara il convinto voto favorevole del Gruppo all'emendamento 10.251 (testo 2). Il concetto di incandidabilità è già presente nell'ordinamento, all'articolo 58 del testo unico degli enti locali. Le obiezioni dell'opposizione sull'utilizzo della delega sono infondate e del resto emendamenti e disegni di legge presentati dallo stesso senatore Li Gotti in tema di incandidabilità prevedono la delega legislativa al Governo, che effettivamente appare lo strumento normativo adeguato per regolare nel loro complesso le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, attualmente fonte di distonie e palesi contraddizioni. (Applausi dal Gruppo LNP).
CECCANTI (PD). Sulla materia elettorale la Costituzione prevede una riserva di legge: la limitazione del diritto di elettorato passivo non può dunque avvenire attraverso una delega e il Parlamento non deve abdicare al proprio ruolo. L'esempio invocato dal senatore Mazzatorta non è calzante, avendo la delega esercitata in materia di elezione degli enti locali natura meramente ricognitiva sulla legislazione vigente. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Astore e Pistorio).
BIANCO (PD). Si associa alle considerazioni del senatore Ceccanti. La delega per il testo unico degli enti locali era finalizzata a riordinare le norme, senza alcuna facoltà di innovazione. (Applausi del senatore Gasbarri).
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Conferendo una delega in bianco al Governo, l'emendamento 10.251 (testo 2) viola l'articolo 65 della Costituzione, che prevede una riserva assoluta di legge in materia elettorale, e l'articolo 76, che impone la determinazione di precisi criteri direttivi: l'emendamento invece affida genericamente al Governo il compito di stabilire la durata e i casi di incandidabilità. Inoltre, per coerenza con la decisione di stralciare alcuni articoli del provvedimento riguardanti gli enti locali, l'Assemblea dovrebbe rinviare alla Carta delle autonomie anche la materia dei requisiti di accesso alle cariche elettive locali. Infine, la proposta emendativa rischia di generare confusione perché introduce il concetto di incandidabilità senza specificare a quali organi spetti la relativa valutazione. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Pardi).
LI GOTTI (IdV). L'emendamento 10.251 (testo 2) è inaccettabile, in quanto contiene una delega al Governo eccessivamente ampia su un tema delicato qual è quello dell'incandidabilità, senza prevedere adeguati principi e criteri direttivi. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PRESIDENTE. Comunica che l'Ufficio stampa del Senato ha corretto nella Rassegna agenzie per l'Aula l'erroneo riferimento al senatore Palma.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 10.251 (testo 2), nel testo emendato interamente sostitutivo dell'articolo 10, con conseguente preclusione degli emendamenti 10.252 e 10.11.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 10 erano stati ritirati.
Gli emendamenti 10.0.2 (testo 2) e 10.0.3 risultano respinti.
POLI BORTONE (CN-Io Sud). Chiede al rappresentante del Governo se è favorevole ad un'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 10.0.252.
VIESPOLI (CN-Io Sud). L'emendamento 10.0.252 non è stato ancora ritirato, in attesa di sapere se il Governo è disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accoglierebbe un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.0.252.
POLI BORTONE (CN-Io Sud). Trasforma l'emendamento 10.0.252 nell'ordine del giorno G10.0.252 (v. Allegato B).
L'emendamento 10.0.4 risulta respinto.
PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.250 è stato ritirato.
POLI BORTONE (CN-Io Sud). Ritira l'emendamento 10.0.251.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 (Modifiche all'articolo 58 del testo unico), precedentemente accantonato. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.400, interamente soppressivo, verrà messo ai voti il mantenimento dello stesso articolo 11.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere favorevole alla soppressione dell'articolo.
Il mantenimento dell'articolo 11 risulta respinto.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 (Modifiche al codice penale), precedentemente accantonato.
VALENTINO (PdL). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.
PRESIDENTE. Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 12 sono stati ritirati, ad eccezione degli emendamenti 12.252 e 12.0.2.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Invita a ritirare anche gli emendamenti 12.252 e 12.0.2.
BRUNO (Misto-ApI). Ritira l'emendamento 12.252.
Il Senato approva l'articolo 12.
L'emendamento 12.0.2 risulta respinto.
DELLA MONICA (PD). Il Gruppo PD ha ritirato tutti gli emendamenti all'articolo 12 perché ritiene che il provvedimento sia stato svuotato di significato e non serva più a nulla.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si riserva di riconsiderare le modifiche al codice penale in materia di corruzione propria e impropria, concussione, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, anche alla luce di un impegno assunto con l'OCSE. Rileva comunque come sul provvedimento in esame i Gruppi abbiano dimostrato positive capacità di confronto costruttivo e di correzione in corso d'opera.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Ricorda di aver comunicato in precedenza il ritiro degli emendamenti del suo Gruppo riferiti all'articolo 12, per la stessa ragione espressa dalla senatrice Della Monica.
Il Senato approva l'articolo 13 (Clausola di invarianza).
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G101, precedentemente accantonato.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accoglie l'ordine del giorno G101, a condizione che vengano apportate alcune modifiche al testo (v. Resoconto stenografico).
BRUNO (Misto-ApI). Accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo (v. testo 2 nell'Allegato A).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G101 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto ai voti.
Sospende brevemente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 19,50, è ripresa alle ore 20.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
VIESPOLI (CN-Io Sud). L'emendamento 2.0.2000 del Governo ha consentito di trovare un positivo punto di sintesi e di giungere all'approvazione di un provvedimento importante, il cui iter è stato comunque molto lungo. È necessario ora portare avanti un approfondimento di carattere legislativo, raccordando il disegno di legge in esame con la ratifica della Convenzione di Strasburgo ed assumendo scelte all'altezza delle sfide da affrontare. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud e del senatore Bondi).
LI GOTTI (IdV). Nonostante fosse stato annunciato come una svolta epocale, il provvedimento che l'Assemblea si accinge a votare dimostra che il Governo e la maggioranza non sono in grado di affrontare in modo energico e definitivo un problema delicato e complesso come quello della corruzione, che risulta essere in espansione nel Paese. L'assenza di una volontà seria in tal senso è emersa chiaramente nel corso dell'esame in Aula, dopo un lunghissimo iter in Commissione nel corso del quale sarebbe stato possibile esaminare approfonditamente tutti i risvolti tecnici delle norme in esame. Evidentemente in Parlamento sono presenti due linee culturali: quella di chi, in sintonia con le richieste dei cittadini, aspira ad uno Stato moderno che sia in grado di reprimere i processi di contaminazione della legalità e quella di chi ritiene invece che la corruzione sia funzionale all'economia del Paese e si limita a combatterla a parole, mentre nei fatti ci convive. Il Gruppo Italia dei Valori voterà in modo convinto e sdegnato contro un provvedimento che rappresenta un'offesa al buon senso e all'interesse della collettività. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Baldassarri e D'Alia. Congratulazioni).
BALDASSARRI (Misto-FLI). Il punto centrale del disegno di legge in esame è rappresentato dall'autorità nazionale di controllo: se questa non è realmente indipendente, il provvedimento non ha senso. Evidentemente non può essere indipendente un'autorità i cui membri vengono nominati su proposta del Presidente del Consiglio. D'altra parte, la scelta di non contrastare efficacemente la corruzione è coerente con l'altra scelta adottata recentemente nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, la quale consente alle amministrazioni pubbliche di continuare a sperperare risorse, in particolar modo nel settore della spesa sanitaria. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo. (Applausi dai Gruppi Misto-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il provvedimento in esame, annunciato un anno fa come una misura epocale nel contrasto alla corruzione, è rimasto bloccato per molto tempo in Commissione, finché i Gruppi di opposizione non ne hanno sostanzialmente imposto la calendarizzazione in Aula, dove esso è giunto senza relatore ed è stato oggetto di un dibattito che non resterà tra le pagine migliori della storia parlamentare. Metà degli articoli di cui era composto il testo originario sono stati soppressi o stralciati, mentre l'articolo 1, bocciato due volte dall'Aula, è stato ripresentato dal Governo attraverso un emendamento all'articolo 2 discutibile sia dal punto di vista procedurale che contenutistico. La CIVIT, già operativa da due anni, è infatti un organo costoso quanto inutile, i cui membri sono nominati e quindi controllati dall'Esecutivo, e non sarà assolutamente in grado di occuparsi in modo efficace di lotta alla corruzione, cosa che peraltro, se avesse voluto, avrebbe già potuto fare in questi due anni. I restanti articoli sono stati peggiorati nel corso dell'esame in Aula: è il caso in particolare dell'articolo 10, che affronta in modo inadeguato questioni complesse come l'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità, attribuendo una delega eccessivamente ampia e discrezionale al Governo. La corruzione è un fenomeno che riguarda tutti e che richiede l'adozione di norme severe che rendano il sistema impermeabile alle infiltrazioni malavitose, quali ad esempio le misure sulla pubblicità patrimoniale di chi esercita funzioni pubbliche e quelle volte ad equiparare i corrotti ai mafiosi. Il Gruppo voterà contro un provvedimento ridicolo, che non contribuisce in alcun modo alla lotta alla corruzione e che finirà probabilmente per essere affossato alla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Pardi e Fosson. Congratulazioni).
PRESIDENTE. É opportuno moderare i toni anche a fronte di provvedimenti non condivisi. (Applausi dei senatori Fluttero e Caselli. Commenti del senatore D'Alia).
MAZZATORTA (LNP). La lotta alla corruzione è un elemento importante nell'agenda dell'Esecutivo e il provvedimento in esame contiene norme efficaci in questa direzione. Il tema non va affrontato in modo demagogico e populista, né con un atteggiamento settario perché interessa trasversalmente tutti gli schieramenti politici. I fenomeni corruttivi si innestano in un contesto di lentezze, inefficienze e opacità che caratterizzano la pubblica amministrazione: per questo la delegificazione normativa posta in essere dal ministro Calderoli ha rappresentato un contributo essenziale nella battaglia contro la corruzione. Allo stesso modo, le misure di contrasto alla criminalità organizzata messe in campo dal ministro Maroni hanno estirpato la base su cui tale fenomeno cresce e si sviluppa. Il provvedimento in esame non consentirà di estirpare la corruzione, ma varrà a limitarla e a circoscriverla. Il Piano nazionale anticorruzione, che si occupa di valutare il grado di rischio di ogni amministrazione e di cercare di ridurlo, darà un apporto fondamentale al contenimento del fenomeno. Notevole importanza assume altresì la previsione di una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
CASSON (PD). Nonostante il Partito Democratico, insieme alle altre opposizioni, abbia insistito per la calendarizzazione in Aula del provvedimento e abbia assunto un atteggiamento di apertura al confronto per emendare il testo del disegno di legge anticorruzione al fine di addivenire ad un provvedimento più rispondente alle esigenze del Paese, l'Esecutivo ha assunto ancora una volta un atteggiamento di chiusura alle proposte di modifica avanzate dall'opposizione, le quali, peraltro, richiamavano norme di diritto internazionale sottoscritte dall'Italia. In questo modo si è persa l'occasione di dimostrare al Paese e alla comunità internazionale che la politica italiana crede ancora nella possibilità di contrastare il fenomeno della corruzione, uno dei principali fattori di distorsione del mercato e di rallentamento della crescita economica. L'unica proposta dell'opposizione accettata dal Governo è stata la richiesta di porre a capo delle attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi un organismo autonomo. Sono stati invece trascurati temi di grande rilievo come il conflitto di interessi dei pubblici amministratori e dei titolari di cariche di Governo, la corruzione nel settore privato, le misure antiriciclaggio, i termini di prescrizione, le misure di trasparenza e prevenzione degli appalti e nella finanza pubblica, la cooperazione tra organismi di indagine e l'inopponibilità del segreto bancario. Il testo in esame appare pertanto arido, incompleto e insufficiente a rispondere alla gravità del fenomeno. Per questo annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti dal Gruppo PdL).
MUGNAI (PdL). L'approvazione del provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello del percorso, compiuto dal Governo e dalla maggioranza, diretto a consolidare il principio di legalità nella società italiana. Con il testo in votazione l'Italia avrà ottemperato alle richieste provenienti dalla comunità internazionale e potrà recuperare credibilità anche agli occhi dei cittadini italiani, nella consapevolezza che la corruzione costituisce, oltre che un enorme danno di immagine, un forte disincentivo agli investimenti e un ostacolo allo sviluppo economico. Il provvedimento è forse passibile di miglioramenti, ma è il primo testo ad affrontare in modo organico i temi della prevenzione e del controllo ed il delicato rapporto tra corruzione e politica. Non bisogna inoltre dimenticare che il Governo in carica ha ottenuto risultati mai conseguiti prima nel contrastare le possibili interferenze tra criminalità organizzata e pubblica amministrazione. Per queste ragioni e costatando che quando l'opposizione abbandona posizioni pregiudiziali il Parlamento può adempiere al meglio alle proprie funzioni nell'interesse del Paese, annuncia il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 2156, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti necessari. (Applausi dal Gruppo PdL). Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346.
Sui lavori del Senato
SERAFINI Anna Maria (PD). Chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 2631 e dei connessi disegni di legge, sull'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di approfondire la materia e raggiungere una posizione condivisa.
PRESIDENTE. Poiché i senatori Quagliariello, Belisario, D'Alia e Bricolo si associano alla richiesta della senatrice Serafini, rinvia l'esame del disegno di legge n. 2631 e connessi.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
SCANU (PD). Chiede alla Presidenza di sollecitare la presenza del Ministro della difesa anche presso le competenti Commissioni parlamentari per illustrare i contenuti del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, prima che esso venga emanato. (Applausi dal Gruppo PD).
ADAMO (PD). Sollecita la risposta all'interpellanza relativa alla soppressione di due classi serali, caratterizzate da una consistente presenza di studenti stranieri, presso l'istituto professionale Bertarelli di Milano. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).
SPADONI URBANI (PdL). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 3-02173 sul ridimensionamento del sito produttivo della ThyssenKrupp di Terni.
PEDICA (IdV). Denuncia le continue minacce nei confronti dei giudici inquirenti che indagano sulle infiltrazioni mafiose nella provincia di Latina, segnalando nuovamente alla Presidenza i gravi segnali di attenzione che colpiscono anche la sua persona per l'azione condotta contro la criminalità organizzata di Fondi.
PRESIDENTE.La Presidenza si attiverà nel senso richiesto dai senatori intervenuti. Rinnova la solidarietà al senatore Pedica.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 16 giugno.
La seduta termina alle ore 20,59.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente BONINO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.
THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,40).
Saluto ad una delegazione del Parlamento dell'Azerbaigian
PRESIDENTE. Colleghi, a nome di tutta l'Assemblea, porgo i saluti all'onorevole Samad Seyidov, presidente della Commissione affari europei e internazionali del Parlamento dell'Azerbaigian, che è accompagnato dall'onorevole Azer Karimli, presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Azerbaigian-Italia. (Applausi).
I due ospiti sono stati invitati dalla senatrice Rossana Boldi, presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, per partecipare a una tavola rotonda sui rapporti tra l'Italia e l'Azerbaigian, che si è tenuta nella giornata odierna in Senato. Grazie e benvenuti. (Applausi).
Senato, composizione
PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia a seguito della morte del senatore Romano Comincioli, (per la quale voglio esprimere, a nome dell'Assemblea, le condoglianze a tutta la famiglia), ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Antonio Del Pennino.
Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Antonio Del Pennino. (Applausi).
Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione
(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione
(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati
(2340) DELLA MONICA ed altri. - Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato
(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato(ore 16,42)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2156
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2156.
Ricordo che nella seduta di ieri sono stati stralciati gli articoli 7, 8 e 9 e sono stati accantonati gli articoli 10, 11, 12 e 13 e i relativi emendamenti.
Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti presentati al disegno di legge in esame.
THALER AUSSERHOFER, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.2000, 4.1000, 10.251 (testo 2) e 11.400, e i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sulle proposte 2.0.2000/1 e 2.0.2000/8, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.0.2000, presentato dal Governo, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, dei relativi subemendamenti e di un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente l'emendamento 2.0.2000/7 è stato in qualche modo da me già illustrato in sede di esame dell'articolo 1. Ritengo non basti far ruotare solamente i dirigenti dei settori a rischio di corruzione: per me i dirigenti sono tutti uguali, tutti corretti, ma penso sia meglio prevenire che dover rincorrere successivamente.
Credo che i dirigenti siano tutti allo stesso livello, e per questo l'emendamento tende a fare in modo che la rotazione sia prevista per tutti i settori della dirigenza. (Brusìo. Richiami del Presidente). Ricordo che l'emendamento era stato approvato per alzata di mano e poi è venuto meno a seguito della reiezione dell'articolo 1.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si danno per illustrati. (Brusìo).
Colleghi, non è possibile lavorare in questo disordine; la Presidenza non riesce a seguire la seduta, peraltro, risulta complicata dal fatto che alcuni emendamenti si trovano nell'annesso VI ed altri sono contenuti in fogli aggiunti. Proprio in considerazione della complessità dei lavori, mi sono permessa di richiamare l'attenzione dell'Assemblea.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, poiché il Governo non ha illustrato l'emendamento 2.0.2000, nel dare i pareri sui subemendamenti dirà qualche parola al riguardo.
Siamo arrivati alla presentazione di questo emendamento, che tra l'altro era anche il terzo (anche nelle discipline olimpiche questo numero segna il confine tra l'intraprendenza e l'ostinazione). Quindi, questo è stato il terzo tentativo del Governo per arrivare a salvare norme importanti, che tra l'altro ci consentiranno, se verranno approvate da questo ramo del Parlamento, di avvicinarci di molto a soddisfare quasi due terzi delle richieste... (Brusìo).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza non è neanche in grado di ascoltare e quindi, tantomeno, di presiedere.
Prego, signor Sottosegretario.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Grazie, signora Presidente.
Dicevo che l'approvazione da parte del Senato di questo disegno di legge e, come speriamo, successivamente, in tempi ravvicinati, di quello di autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea penale sulla corruzione, che è stato già approvato dalle Commissioni riunite 2a e 3a del Senato, ci consentirà di affermare che dal 2009 ad oggi avremo onorato i due terzi delle 22 prescrizioni che l'Italia aveva ricevuto dal GRECO nel 2009. Da questo punto di vista, era importante riuscire ad approvare questo articolo, per cui, prima di esprimere i pareri del Governo, sento la necessità di ringraziare tutti i Gruppi che hanno reso possibile la discussione di questa norma.
Quindi, nella sostanza, speriamo al termine della votazione di pervenire anche all'approvazione di un articolo che riesca a dare maggiore incisività a questo provvedimento.
Per quanto riguarda i pareri, il Governo è contrario all'emendamento 2.0.2000/1, perché si tratta di un'impostazione totalmente diversa da quella da esso proposta e sulla quale si è raccolta l'attenzione e il consenso di gran parte del Senato. Oltretutto, tale impostazione - lo ricordo - garantisce comunque la presenza di un soggetto assolutamente indipendente che è la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), che compariva peraltro anche in alcuni emendamenti dell'opposizione. Questa indipendenza, lo ricordo a me stesso e non certo all'Aula, che lo sa molto bene, è assicurata dalle modalità di formazione di questo organismo, che viene composto su proposta del Governo (questo è vero), ma con decreto del Presidente della Repubblica e con una valutazione attenta delle competenti Commissioni parlamentari, che devono ratificarne la composizione con una maggioranza qualificata di due terzi. Da questo punto di vista, la strada scelta dal Governo è diversa da quella proposta da questo emendamento, e pertanto il parere è contrario.
Allo stesso modo, il parere è contrario all'emendamento 2.0.2000/2, perché è una proposta soppressiva che sostanzialmente non fa altro che riproporre in sedicesimo la stessa questione che viene posta nell'emendamento generale su cui ho già espresso parere contrario.
Allo stesso modo, il parere è contrario all'emendamento 2.0.2000/3, perché la soluzione che abbiamo proposto, che è quella di un organismo indipendente che controlla tutta l'attività anticorruzione e che però è sovraordinato, tant'è che approva il Piano annuale anticorruzione, prevede una separazione totale dal coordinamento invece delle attività amministrative contro la corruzione. Questo emendamento tende invece a riconfondere i due piani, e perciò il parere è contrario.
Sull'emendamento 2.02000/4, soppressivo del comma 3, il parere è contrario, e lo stesso vale per i successivi 2.0.2000/5 e 2.0.2000/6.
Il Governo è poi favorevole all'emendamento 2.0.2000/7, perché reintroduce un criterio di rotazione che è sempre stato presente in tutte le formulazioni della maggioranza e dell'opposizione; dovremmo però verificare tecnicamente come si inserisce nel testo, perciò le chiederei, signora Presidente, di accantonarlo, ma solo per pochi minuti, perché credo di poter poi confermare il parere favorevole.
Sull'emendamento soppressivo 2.0.2000/8 il parere è, infine, contrario.
PRESIDENTE. Dovrebbe esprimere il parere anche sull'ordine del giorno G2.0.100, presentato dalla senatrice Finocchiaro ed altri senatori.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Non l'ho qui davanti. Se non ricordo male, presidente Finocchiaro, si tratta di un ordine del giorno che impegna il Governo nell'ambito della riserva di risorse già presenti per la CiVIT. Accogliamo l'ordine del giorno G2.0.100 come raccomandazione, perché c'è un problema tecnico. (Brusio).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho cercato di richiamare la vostra attenzione dall'inizio della seduta, essendo una seduta complicata nella gestione.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, ho commesso un errore di numerazione. Sull'emendamento 2.0.2000/3 credo di aver espresso un parere contrario, perché lo avevo scambiato con il successivo; invece, c'era un invito al ritiro rivolto al senatore Mazzatorta.
PRESIDENTE. Per essere chiari, lei si sta riferendo all'emendamento presentato dai senatori Mazzatorta, Bodega e Valli, e c'è un invito al ritiro, mentre conferma il parere contrario sugli emendamenti 2.0.2000/4, 2.0.2000/5 e 2.0.2000/6.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, solo sull'emendamento 2.0.2000/7 mi riservo una valutazione quando si arriverà alla sua votazione.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.2000/1 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2000/2.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, abbiamo esaminato l'emendamento che il Governo ha proposto a seguito della soppressione da parte dell'Aula dell'articolo 1 del testo (che riguardava la disciplina prevista dalla Convenzione ONU sulla lotta alla corruzione relativa alla nuova disciplina delle funzioni dell'Autorità anticorruzione), più in linea con le disposizioni previste dall'articolo 6 della Convenzione stessa.
Tale Convenzione stabilisce che occorre individuare un'autorità, un ente, un soggetto che sia, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente distinto dagli enti e dai soggetti che sono naturalmente destinatari dell'attività dell'Autorità anticorruzione, tant'è vero che vengono fissati i principi di autonomia e di indipendenza di questa autorità.
Faccio alcune considerazioni che attengono proprio al merito della questione introdotta dal Governo, perché do ovviamente per scontato che la valutazione che la Presidenza ha fatto sia conforme all'articolo 97 (non abbiamo dubbi al riguardo, ma appartiene alla Presidenza e non appartiene ovviamente a noi).
Il punto è che, al di là della legittima separazione delle funzioni amministrative relative all'attività che lo Stato - e per esso il Governo - deve fare per l'attività amministrativa... (Brusio).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi ho chiesto la cortesia di consentire lo sviluppo ordinato di una seduta complicata, e in questo chiasso non è davvero possibile.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Grazie, signora Presidente.
Stavo dicendo che, al di là della legittima esigenza di natura amministrativa di un coordinamento interministeriale delle politiche del Governo contro la corruzione, che vengono introdotte nel testo proposto dall'Esecutivo in maniera oggettivamente plausibile, tutto ciò che attiene all'attività di vigilanza, di prevenzione e di controllo deve essere totalmente separato dal controllo dell'Esecutivo.
Perché ciò avvenga, è necessario che si istituisca una autorità o un'agenzia che possa assolvere a questo compito. Ed è necessario che si istituisca un'autorità indipendente o un'agenzia che sia titolare di poteri reali di intervento, di monitoraggio, di vigilanza, di ispezione, di controllo e che, in caso di inadempimento da parte delle pubbliche amministrazioni rispetto all'obbligo di adempiere al Piano nazionale anticorruzione o rispetto all'obbligo di fornire la documentazione e quant'altro sia necessario per potere conoscere in profondità eventuali degenerazioni dell'attività di quella pubblica amministrazione, deve essere nelle condizioni di poter intervenire con delle sanzioni e deve avere gli strumenti attraverso cui intervenire.
Ora, su questa parte, il Governo propone di affidare questi compiti alla CiVIT, cioè a questa Commissione che - lo ricordo a me stesso - è stata introdotta dalla riforma Brunetta e che dovrebbe occuparsi della valutazione dei dipendenti e dei dirigenti della pubblica amministrazione, e che dovrebbe predeterminare i parametri di efficienza delle singole amministrazioni e, quindi, perché così era previsto anche dalla norma che disciplina la istituzione della CiVIT, occuparsi anche di eventuali fenomeni distorsivi dal punto di vista dei fatti corruttivi. Già la norma vigente prevede, infatti, che, tra i compiti della CiVIT, vi sia anche quello della lotta alla corruzione.
Al riguardo, mi consentirà, signora Presidente, di nutrire qualche dubbio e qualche perplessità, perché questa Commissione non ha, di per sé, la possibilità di svolgere i compiti che già la legge le affida, cioè quelli di un intervento e di una verifica in ordine alla efficienza della pubblica amministrazione e, per essa, dei suoi dirigenti e dei suoi responsabili. Ciò è tanto vero che, qualche mese fa, il presidente della CiVIT si è dimesso, con una lettera indirizzata al Ministro per la pubblica amministrazione, dicendo e denunciando i limiti istituzionali e funzionali della Commissione, che, proprio perché non è solo nominata dall'Esecutivo ma, al di là della enunciazione formale, è dipendente dal punto di vista strutturale e funzionale dagli organi dell'Esecutivo e, per esso, dal Ministero per la pubblica amministrazione e dalla Presidenza del Consiglio, non è nelle condizioni strutturali e genetiche di svolgere le funzioni e i compiti per i quali doveva essere allora introdotta una autorità indipendente che si occupasse di valutare con criteri oggettivi i parametri e gli standard di efficienza delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal problema della lotta alla corruzione.
Il mio Gruppo parlamentare già allora si espresse criticamente contro la istituzione di questa Commissione e contro la riforma Brunetta, e i fatti ci hanno dato ragione, perché a distanza di anni dalla sua introduzione non è cambiato nulla nell'attività della pubblica amministrazione: la Commissione non funziona, tant'è vero che il suo presidente si è dimesso e già avendo compiti relativi alla prevenzione e alla lotta alla corruzione non li ha disimpegnati; non capisco quindi come possa farlo oggi, in un contesto nel quale questi compiti vengono implementati. Di questo si tratta: la proposta del Governo è cioè funzionale ad implementare i compiti della lotta alla corruzione che già la CiVIT aveva, poteri che non ha esercitato perché incapace strutturalmente di poterlo fare.
Al di là delle considerazioni, quindi, che noi sviluppiamo con i nostri subemendamenti in ordine all'istituzione di una vera e propria Autorità indipendente che si occupi seriamente e con poteri reali della prevenzione e della lotta alla corruzione, è assolutamente evidente che anche se non vi fossero i problemi che noi abbiamo segnalato, anche con riguardo alla violazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU, in ogni caso resta in piedi la genetica inefficienza di questa struttura.
Mi avvio a concludere, signora Presidente: non occuperemo molto tempo, ma credo che questo sia un punto importante. Voglio sottolineare che la corruzione, così come dice la Corte dei conti, è un cancro che sottrae al sistema della finanza pubblica circa 60 miliardi di euro l'anno. È evidente che non si cura il cancro con l'aspirina ed è altresì evidente che non si possono accampare, così come pretestuosamente hanno fatto il Governo, la maggioranza e la Commissione bilancio, presunti limiti di finanza pubblica e di bilancio come ragione della impossibilità di istituire l'Authority per la lotta alla corruzione, perché solo qualche giorno fa, con una norma che ha modificato la direttiva 2008/6/CE sul mercato interno dei servizi postali, la maggioranza e il Governo hanno introdotto l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che opera come agenzia indipendente, che è dotata di una sua autonomia, di una serie di poteri sanzionatori, di una copertura finanziaria autonoma, e riguarda un settore come quello delle poste che è importante, ma limitato.
Ora, l'idea che si possa introdurre un'autorità indipendente sulle poste e si trovino anche le risorse per farlo, e non si possa introdurre un'autorità indipendente, che si autofinanzierebbe, per la lotta alla corruzione è un modo per prendere in giro i cittadini italiani, ed è una presa in giro che noi non possiamo asseverare. Per queste ragioni, abbiamo proposto questi subemendamenti, e per queste ragioni diciamo che, qualora dovesse passare l'emendamento del Governo, a maggior ragione noi voteremo contro, articolo per articolo, tutto il provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Baldassarri e Pistorio).
BRUNO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO (Misto-ApI). Signora Presidente, siamo al cuore del provvedimento, e questo è il pronunciamento che orienterà anche il voto finale, per cui in qualche modo lo anticipo, e mi scuserà se utilizzerò qualche secondo in più. La questione sta tutta qua: se questa Authority che deve controllare un giro di affari che vale 60 miliardi di euro all'anno riesca ad essere efficiente, efficace e indipendente. Le obiezioni sollevate sono state di due ordini di natura, uno dei quali riguardante i costi. Vi faccio osservare che rispetto a quello che viene proposto (ossia la CiVIT) c'è un Ministro di questo Governo - il ministro Rotondi - che sostiene che la CiVIT è solo una duplicazione di un organismo già esistente, con una piccola differenza: il Comitato che sta in capo al Ministero presieduto da Rotondi costa 60.000 euro all'anno, mentre la CiVIT costerebbe, a sentire il Ministro, 8 milioni di euro all'anno. Quindi, basterebbe venire incontro a quello che dice un Ministro di questo Governo - sciogliere la CiVIT - e avremmo anche le risorse per costruire un'Autorità indipendente.
Perché un'Autorità indipendente e non la CiVIT? Per più ordini di problemi. Non ricordo quando soggetti e forze politiche, rispetto alle vicende che riguardavano la CiVIT, abbiamo sollevato un problema di merito quando il presidente della CiVIT, il magistrato Antonio Martone, a detta di questi soggetti politici che a quei tempi denunciavano la cosa, faceva cene a casa del coordinatore del PdL, Denis Verdini, durante le quali si discuteva delle possibili future peripezie del lodo Alfano davanti ai giudici della Corte costituzionale. Non mi interessa sollevare tale questione; non mi interessa sollevare il lavoro che altri colleghi parlamentari hanno fatto rispetto alla CiVIT.
C'è un mio collega parlamentare che ha sollevato con più interrogazioni questioni di fondo. Una di queste è la seguente: la CiVIT dovrebbe consegnare a un altro Ministero, e non al Dipartimento della funzione pubblica, una relazione a fine anno. Per scrivere quella relazione, guarda caso, ha chiamato un consulente. Lo dico ai colleghi: per scrivere quella relazione ha chiamato il consulente giuridico del Ministro a cui doveva rendere la relazione. Il collega che ha presentato l'interrogazione aggiunge, per precisione, che lo ha fatto pagando 50.000 euro. Non vi cito le altre interrogazioni presentate dal collega Ichino, ma ricordo solo un'altra questione e concludo.
Cito il passo conclusivo della lettera di dimissioni di Pietro Micheli, nominato alla CiVIT su segnalazione del centrosinistra (perché c'è un tacito accordo rispetto alla CiVIT). Micheli, che lasciò il suo lavoro in Gran Bretagna come professore universitario e consulente per dare una mano, da quest'altra parte rispetto al ministro Brunetta, a una riforma importantissima, concluse scrivendo quanto segue: «Quanto all'indipendenza della CiVIT, come può esserci indipendenza quando il Governo si riserva ogni potere di determinare nomine, compensi e ambiti di operatività della Commissione stessa? Per di più, opera quotidianamente trattando la CiVIT come parte del proprio staff».
Mi rivolgo ai colleghi: se in cuor vostro, per la vostra coscienza questo è un organismo indipendente, allora votate come vi verrà indicato; altrimenti pensateci bene, perché questo è un errore madornale. (Applausi dal Gruppo Misto-FLI e dei senatori D'Alia e Pistorio).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, vorrei salutare gli allievi e gli insegnanti della Scuola di formazione all'impegno sociale e politico della Diocesi di Brescia e Valle Camonica. Grazie e benvenuti. (Applausi). (Brusìo).
Colleghi, non è mai gradevole sospendere la seduta, però è dall'inizio dei nostri lavori che non faccio altro che chiedervi, in modo petulante, di fare silenzio. (Brusìo).
Sospendo quindi la seduta. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).
(La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,23).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340e 2346 (ore 17,23)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
BALDASSARRI (Misto-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDASSARRI (Misto-FLI). Signora Presidente, articolerò brevemente la mia dichiarazione di voto nel chiarire l'oggetto di cui stiamo parlando, il soggetto, e la concluderò con "complimenti" oggettivi.
L'oggetto di cui stiamo parlando, signora Presidente e onorevoli colleghi, è una entità stimata da più parti in circa 60-70 miliardi di euro di spesa pubblica all'anno, che rappresentano la metà del debito pubblico accumulato in Italia negli ultimi 25 anni e sono l'oggetto di truffe, malversazioni e corruzione.
Sin dall'ingresso in quest'Aula, prima dai banchi dell'opposizione, poi da quelli della maggioranza, e ora di nuovo dai banchi dell'opposizione, ho dato nome e cognome, in più occasioni, a detti 60 miliardi di euro, specificando le voci precise e puntuali dentro le quali si nascondono le malversazioni. Questo, signora Presidente e onorevoli colleghi, è l'oggetto di cui stiamo parlando.
Il soggetto è l'Autorità indipendente che, con la sua azione, deve mirare ad azzerare questa greppia consolidata e diffusa. Allora, francamente, c'è un confine netto tra un'autorità indipendente ed un organismo dipendente dall'Esecutivo. Di qua non ci si muove: o è l'una cosa o è l'altra. Per quello che ci riguarda - è per questo che voteremo a favore del subemendamento 2.0.2000/2, che peraltro abbiamo firmato congiuntamente - o si sta da una parte o si sta dall'altra: o si sta contro quei 60 miliardi o si sta a loro favore.
Concludo, signora Presidente, con un complimento oggettivo, riconoscendo una coerenza che lega l'inciucio fatto nel federalismo fiscale regionale quando, come costi standard, è stata presa la media dei costi storici, proiettando nei prossimi anni tutte quelle malversazioni, tutti quegli sprechi e tutte quelle aree grigie tra economia e politica: quell'inciucio fatto nella Bicamerale sul federalismo regionale che toglie la pietra fondante di un vero federalismo, di una vera responsabilizzazione, e garantisce gli spazi di sprechi per i prossimi anni, che sono consolidati nei numeri storici dell'anno di grazia 2010, costi standard assunti sulla base di costi storici.
Allora, c'è un filo di coerenza tra ciò che è avvenuto in seno alla Commissione bicamerale poche settimane fa e ciò che sta per avvenire - mi auguro di no - in questa Aula, cioè che ancora una volta l'interesse corporativo connivente e trasversale di garantire ad alcune amministrazioni di perpetuare quelle malversazioni può trovare un punto d'accordo non su una autorità indipendente, ma su un altro soggetto impasticciato che, comunque, è dipendente.
Per questo, signora Presidente, voteremo a favore del subemendamento 2.0.2000/2 e condurremo la nostra battaglia fino in fondo attenendoci a pietre miliari quali la trasparenza e la democrazia. E non ci si risponda con l'argomento risibile che non ci sono le risorse, perché, francamente, il dibattito che si sta aprendo, per esempio, sulla riforma fiscale, è quantomeno altrettanto risibile. (Applausi dai Gruppi Misto-FLI e UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Bruno e Pistorio).
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto in quanto sottoscrittore convinto dell'emendamento 2.0.2000/2 e perché deluso dall'occasione sprecata che questa vicenda rappresenta.
Quando quest'Aula ha bocciato l'articolo 1, si è aperto lo spazio per una revisione radicale dell'impianto di questa normativa che tanto è stata sollecitata dalle opposizioni e che ha visto alla fine la maggioranza ed il Governo accettare questa sfida oggettivamente rischiosa, tanto che in Aula il Governo e la maggioranza hanno conosciuto una sconfitta importante. Quel passaggio avrebbe consentito una revisione radicale dell'impianto e la costituzione reale di un'autorità indipendente che vigilasse ed operasse, non dico per eradicare in modo completo, ma per ridurre il valore di questa attività il cui disvalore è così grave nel nostro Paese sia sul piano dell'etica pubblica che dei risultati economici. Quante volte abbiamo detto che la corruzione è un elemento che condiziona la vita economica, e in qualche ambito, addirittura, la inaridisce nella sua possibilità di sviluppo?
Ebbene, in quel momento - qualcuno lo ricorderà - l'area che noi vogliamo rappresentare come Terzo polo non si è caratterizzata per un ostracismo e una virulenza perché tutto il provvedimento precipitasse e venisse meno, così da determinare per il Governo e la maggioranza una sconfitta cocente. Abbiamo cercato, in quel momento, di trovare una via d'uscita ragionevole e moderata, che guardasse al contenuto, che desse a questo Paese una soluzione agibile al problema. E questo approccio onesto intellettualmente (perché, contestando in modo pieno la subalternità di quella proposta all'Esecutivo e pretendendo un'autorità indipendente, credevamo a questa soluzione), questa linea moderata, ragionevole e composta anche in seno alla Conferenza dei Capigruppo ha inteso aiutare l'affermarsi di una soluzione, ha evitato il muro contro muro, ha consentito una via d'uscita. Ci aspettavamo che il Governo e la maggioranza, considerato che leggiamo della volontà di allargare il dialogo, cercassero di aumentare questo spazio di dialogo ricercando con noi una soluzione condivisa.
Ebbene, noi lamentiamo in modo chiaro i limiti di metodo e di merito di questa proposta, che ci è stata notificata senza essere stata in alcun modo discussa con questa area politica, ed è una cosa che non condividiamo, perché nega l'assunto dell'autorità indipendente.
Per queste ragioni di merito e di metodo, votiamo convintamente a favore del subemendamento soppressivo, e speriamo che tale proposta venga nuovamente caducata dal Parlamento, anche perché, avendo osservato gli sguardi dei colleghi, mi sembra che molti siano dubbiosi sul valore di questa scelta che la maggioranza fa e con la quale forse spera di incontrare il favore di una parte dell'opposizione. (Applausi dai Gruppi Misto-FLI e UDC-SVP-AUT (UV-MAIE-VN-MRE-PLI)).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'opposizione tutta, nello spirito di intervenire su un testo che avesse almeno il profumo della lotta alla corruzione, anche se non la sostanza, aveva e ha rinunziato ad esercitare il richiamo all'articolo 97 del nostro Regolamento per consentire di riaprire il discorso su un tema che diversamente sarebbe stato precluso.
L'emendamento 2.0.2000/2, presentato dai colleghi D'Alia, Baldassarri, Bruno, Germontani, Pistorio e Serra, va indubbiamente nella direzione dell'individuazione di un'Autorità nazionale di contrasto alla corruzione indipendente da altri poteri. In modo particolare, questa soluzione è affrancata da quello che noi paventavamo come un grande rischio, ossia, un'autorità emanazione della stessa amministrazione destinataria dei controlli e dei piani anticorruzione, ossia della Presidenza del Consiglio. Ebbene, l'emendamento al nostro esame va nettamente nella direzione dell'affrancamento da questo grave limite che aveva l'originaria proposta del Governo, poi ritirata.
Devo dire che non sono totalmente convinto dell'articolazione offerta da questa soluzione. Non mi convince, ad esempio, che questa Autorità, composta da cinque membri, sia nominata dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Abbiamo già, infatti, esperienza di queste procedure in altri settori, e non mi pare che i risultati, a prescindere dalle buone intenzioni dei Presidenti delle Camere, abbiano offerto garanzie di imparzialità e terzietà.
Comunque, al di là di qualche imperfezione tecnica, nel rispetto dello spirito - profondamente condiviso - che connota questo emendamento, ossia la volontà di garantire l'autonomia dell'Autorità nazionale di contrasto alla corruzione, in modo che essa sia totalmente svincolata da qualunque rapporto con la pubblica amministrazione, soggetto-oggetto dei fenomeni di corruzione, il voto dell'Italia dei Valori sull'emendamento 2.0.2000/2 sarà favorevole. (Applausi dal Gruppo IdV).
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2000/2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti dai Gruppi PD e PdL. Applausi ironici del senatore Baldassarri).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.2000/3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2000/4.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, chiediamo la soppressione del comma 3 dell'emendamento proposto dal Governo, che dovrebbe caratterizzare l'autonomia e l'indipendenza della CiVIT. Lo dovrebbe fare, perché conferirebbe a questa Commissione poteri ispettivi, di acquisizione di atti, di documenti e così via. Peccato che questa disposizione, che attribuisce tale potere sulla carta alla Commissione, manchi delle sanzioni in caso di inottemperanza e di inadempimento e della possibilità di avvalersi di strutture e di strumenti che possano, anche in maniera coercitiva, esercitare il potere di vigilanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Il comma 3 dice esattamente: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui agli articoli 4 e 5».
La domanda è: quando ordino la rimozione di un comportamento che è in contrasto con il piano anticorruzione e l'amministrazione a cui intimo di porre in essere quel determinato comportamento o di rimuovere quel determinato ostacolo, non adempie al mio ordine, che cosa succede? Le do uno schiaffetto, le mando le caramelle, le mostro il cartellino giallo?
Cosa fa questa Commissione, i cui componenti - lo voglio ricordare ai colleghi, ma forse è meglio che lo ricordi a me stesso, così non disturbo gli altri - non sono incompatibili nell'esercizio delle loro funzioni? Dice infatti il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo che istituisce questa Commissione che i componenti, all'atto della nomina, se dipendenti della pubblica amministrazione, magistrati o docenti universitari, possono essere collocati in aspettativa se ne fanno richiesta. Il che sta a significare che se queste persone non chiedono di essere collocate in aspettativa, perché non avviene ex lege, continuano a disimpegnare le proprie funzioni. Quindi, si trovano in una posizione oggettiva di conflitto di interesse perché devono chiedere atti anche ad amministrazioni alle quali appartengono e senza avere, peraltro, neanche i poteri sanzionatori per poterlo fare.
La ragione per la quale chiediamo la soppressione del comma 3 nasce dalla circostanza che si può fare tutto, ma quando è in gioco la serietà, la credibilità e l'autorevolezza della pubblica amministrazione, le cose devono essere fatte con serietà e in maniera tale da non simulare condotte, stili o modelli sui quali non stiamo dando un buon esempio con la CiVIT.
Per queste ragioni, chiediamo la soppressione del comma 3 dell'emendamento 2.0.2000 e che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Misto-FLI e dei senatori Pistorio e Bruno).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2000/4, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2000/5.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il comma 4 dell'emendamento presentato dal Governo stabilisce che «Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5, il Piano nazionale anticorruzione anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a); d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata».
In sostanza, tutta la strategia anticorruzione (il Piano nazionale, la programmazione, gli interventi, gli standard, gli obiettivi, le modalità e così via, che riguardano la Presidenza del Consiglio, i Ministeri, gli enti collegati, le Regioni, le Province e i Comuni) non viene realizzata da un'autorità terza ma dal Presidente del Consiglio attraverso questo Comitato interministeriale da lui nominato. Inoltre, lo fa avvalendosi del Dipartimento della funzione pubblica.
Se non è questo un modo di dare alla volpe l'uva, credo che non ve ne sia altro.
Coerenza vorrebbe che questo comma venisse soppresso, perché non si è mai visto che chi deve essere controllato stabilisca come debba essere controllato.
Chiedo pertanto la votazione mediante procedimento elettronico. (Applausi della senatrice Germontani).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2000/5, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2000/6.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2000/6, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, sull'emendamento 2.0.2000/7 lei si era riservato di esprimere il parere.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il Governo può accettare questo emendamento a condizione che i presentatori lo riformulino prevedendo negli stessi settori esposti alla corruzione la rotazione dei dirigenti e dei funzionari. Infatti, attraverso questa modifica toglieremmo di mezzo tutti i problemi connessi all'indebita ingerenza sulle amministrazioni periferiche, comunali ed altre, che, oltre a creare problemi costituzionali, comporterebbe anche problemi di copertura. Con queste modifiche il parere all'emendamento è favorevole.
PRESIDENTE. Su questa riformulazione, occorre però il parere della Commissione bilancio. Senatore Azzollini, pensa di poterlo esprimere in questa sede?
AZZOLLINI (PdL). La 5a Commissione esprime parere di nulla osta.
PRESIDENTE. Senatrice Spadoni Urbani, accetta la riformulazione proposta dal Governo?
SPADONI URBANI (PdL). Sì, e ringrazio il Governo.
PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza è stata informata che il senatore Viespoli e tutti i componenti del Gruppo di Coesione Nazionale sottoscrivono l'emendamento 2.0.2000/7. Prego gli altri senatori che intendano aggiungere la firma di comunicarlo alla Presidenza.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.2000/7 (testo 2), presentato dalla senatrice Spadoni Urbani e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.0.2000/8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, vorrei chiedere che tale emendamento venga messo in votazione e spiegarne anche la ragione. Questo emendamento vuole sopprimere il comma 6 dell'emendamento 2.0.2000, che stabilisce un principio obiettivamente incongruente, in quanto non si capisce come si possa fare seriamente la lotta alla corruzione senza risorse. Quando, cioè, si dice che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli organi competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si vuole sostanzialmente dire che, anche a seguito dei tagli avvenuti nella pubblica amministrazione per le varie manovre economiche, la CiVIT si deve arrangiare, non può prendere personale se non qualche consulente. Invece personale qualificato, gente che ne capisca, persone che vengano, ad esempio, dalla Guardia di finanza, e così via, non potranno essere utilizzate. Non si potranno fare indagini capillari, perché è chiaro che il mondo della pubblica amministrazione, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è così ampio da prevedere una serie a volte anche interminabile di livelli di governo, che hanno bisogno, essendo centri di spesa, di essere monitorati. Tutto questo lo dovrebbero fare cinque valentissimi esperti nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica con risorse che non ci sono.
Voglio segnalare, signora Presidente, e concludo, che altro trattamento è stato riservato da questo Governo e da questa maggioranza per l'agenzia che dovrebbe occuparsi - pensate un po'! - del controllo delle Poste. A questa agenzia è stato trasferito un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia ed è stato previsto un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, cioè una tassa messa sulle attività che si svolgono nel settore postale. In questo caso, il problema dell'invarianza della spesa, cari colleghi della Commissione bilancio, non c'è; la lotta alla corruzione, invece, si deve fare a costo zero, diciamo come la riforma del fisco (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), e bisogna farla a costo zero a tal punto che non si possono neanche prelevare 10 milioni di euro dal Fondo unico giustizia per iniziare l'attività dell'Authority, e non si può prevedere che, attraverso la confisca dei beni dei corrotti, si possa finanziare l'Autorità anticorruzione, cosa che già avviene con l'Agenzia per i beni confiscati. Mi sembra una scelta saggia, buona e giusta: fatevela voi! (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Misto-FLI , Misto-MPA-AS e del senatore Pardi).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2000/8, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2000, nel testo emendato.
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 2.0.2000, presentato dal Governo, sul quale il mio Gruppo ha lavorato.
Per spiegare bene le ragioni, anche ai colleghi del Terzo polo, bisogna denunciare un non detto, abilmente occultato dai numerosi interventi del collega presidente D'Alia e degli altri colleghi del Terzo polo, che invece è decisivo per comprendere quale sia l'innovazione legislativa che con questo emendamento, con una battaglia anche abbastanza vistosa condotta dal mio Gruppo in queste sedute dedicate al provvedimento anticorruzione, si è compiuta.
Come stanno adesso le cose? Oggi, in virtù di un provvedimento adottato dal Governo Berlusconi, che modificava un precedente provvedimento del Governo Prodi che aveva introdotto nel nostro ordinamento l'Alto commissario contro la corruzione, le funzioni dell'Alto commissario contro la corruzione sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica. Quindi oggi, rebus sic stantibus, senza ulteriori modifiche (visto che quelle proposte dal Governo sono state bocciate due volte in quest'Aula e un ulteriore emendamento è stato ritirato), questo Parlamento, discutendo di provvedimenti anticorruzione, se votasse conformemente alle opinioni espresse dai colleghi del Terzo polo, accetterebbe che nel nostro Paese l'Autorità anticorruzione sia il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo è il non detto!
Certamente l'emendamento in esame (l'ho detto più volte e continuo a ripeterlo) avrei preferito non votarlo, perché avrei preferito che fossero stati accolti i nostri emendamenti e quelli dei colleghi del Terzo polo che introducevano l'Autorità indipendente; però, con questo emendamento, così come lo abbiamo insieme redatto dopo un confronto anche molto vivace con il Governo e dopo essere arrivati al punto di poterlo fare per essersi le opposizioni (il mio Gruppo: parlo per me) poste in una condizione di forza perché il Governo era stato battuto due volte, e un'altra volta ha dovuto ritirare l'emendamento, noi affermiamo un principio: il Governo e l'opposizione che lo vota affermano un principio, che in questo Paese, da questo momento in poi, le funzioni di vigilanza e di controllo che si espletano sulla pubblica amministrazione al fine di prevenzione della corruzione le svolge un'autorità indipendente. Certamente non è il Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio, che risulta soggetto vigilato! (Applausi dal Gruppo PD).
Allora, penso che per questa parte (ancora imprecisa, certo, ancora carente, mancano le sanzioni, e per quanto ci riguarda non punto finale di un lavoro legislativo che dovrà portare all'istituzione di un'autorità indipendente), abbiamo segnato un passo avanti nell'adeguamento del nostro sistema alla Convenzione ONU sulla corruzione e alla Convenzione di Strasburgo. Oggi noi abbiamo, come la Convenzione ONU prevede, un impegno della pubblica amministrazione a porre in essere il Piano nazionale anticorruzione, la formazione del proprio personale, moduli organizzativi capaci di prevenire e intercettare la corruzione; inoltre abbiamo un'Autorità di vigilanza e di controllo che è in grado di approvare il Piano, di essere il corrispondente delle Autorità straniere, di segnalare se l'implementazione di quel piano approvato non è efficace o non è avvenuta. Insomma, una separazione intanto sistematica, di sistema, strutturale, tra due funzioni che prima erano confuse: coordinamento, e vigilanza e controllo.
Dopodiché, dicono i colleghi: «Eh, ma la CiVIT...». Ora, io lo so: i colleghi del Terzo polo non votarono l'istituzione di questa Commissione, ma mi permetto di ricordare che la CiVIT, sia pure con le limitatezze che - vorrei esser chiara - noi vediamo nettamente, è comunque composta da soggetti che hanno le caratteristiche previste dalla legge, e che sono caratteristiche di indipendenza. La nomina la fa il Presidente della Repubblica; le proposte, certo, le fa il Governo, ma devono passare dalla maggioranza di due terzi delle Commissioni parlamentari e, in questo aspetto, il procedimento di nomina assomiglia tanto a quello di altre autorità garanti vere e proprie.
Io sarò riformista ma, rispetto a mantenere nel nostro ordinamento un sistema nel quale la funzione di coordinamento e quella di vigilanza e controllo vengono confuse presso l'Esecutivo, e anzi, lo voglio ribadire, l'Esecutivo diventa l'Autorità nazionale garante contro la corruzione anche nei rapporti internazionali, preferisco introdurre un principio di sistema perfettibile (peraltro, questa è ancora la prima lettura), rispetto al quale, a questo punto, non si può tornare indietro. Perché, se ce ne laviamo le mani, alla Camera dei deputati può tornare in campo l'ipotesi che in quest'Aula è stata bocciata e che ha condotto ad un lavoro comune tra opposizioni e Governo, del quale - io dico la verità - sono contenta. (Applausi dal Gruppo PD). Ma non perché su questo io imbastisca dialoghi che evocano scenari di natura politica generale, dal momento che tutti sanno come ci siamo comportati ogni giorno in quest'Aula; bensì perché, se posso attuare una misura che migliora la qualità del mio sistema Paese nel contrasto alla corruzione, e posso farlo in aderenza allo spirito e agli obiettivi degli atti internazionali, io lo faccio, e non ho nessuna paura di dirlo! Anzi, credo di aver compiuto un atto, uno di quei passaggi politici e parlamentari che, lasciatemelo dire, tirano fuori l'opposizione da alcune secche, che io capisco, che hanno mille motivazioni, ma che non possono essere così ciniche da sacrificare un principio importante: quello che, da questo momento in poi e, io spero, in maniera del tutto perfettibile e perfetta domani, distingue le funzioni di vigilanza e controllo di un'autorità indipendente su ciò che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, dei propri doveri e dei propri obblighi internazionali, farà per prevenire la corruzione. (Applausi dal Gruppo PD).
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, noi annunziamo il voto contrario all'emendamento del Governo e avanziamo anche richiesta di voto elettronico sullo stesso.
Il profondo rispetto e la stima che io nutro nei confronti della presidente Finocchiaro sono tali proprio perché, con lealtà, ognuno esprime le proprie posizioni così come le pensa. Io ho apprezzato il dissenso rispetto alle nostre posizioni, che appunto rispetto, ma che non condivido. Con altrettanto rispetto profondo e onestà, però, io devo anche illustrare le ragioni per le quali noi dissentiamo.
Voglio dire qui che noi stiamo facendo una battaglia di merito e non abbiamo invocato alcun aspetto procedurale e regolamentare, né profili di eventuale inammissibilità del testo proposto dal Governo, perché è una responsabilità che si è assunta, così come prevede il Regolamento, ai sensi dell'articolo 97, la Presidenza del Senato. Pertanto, per rispetto nei confronti della Presidenza e anche del confronto politico e parlamentare che c'è stato tra una parte dell'opposizione ed il Governo (che hanno scritto insieme questo emendamento) con il mio Gruppo, (e credo ce ne possa essere dato atto) non abbiamo eccepito questo profilo, anche quando la Commissione bilancio ha messo avanti la foglia di fico dell'improcedibilità rispetto al nostro subemendamento introduttivo della disciplina dell'Autorità anticorruzione. Non lo abbiamo fatto perché siamo persone serie, rispettiamo il Parlamento e ci atteniamo solo ed esclusivamente alle questioni di merito.
Detto questo, signora Presidente, può darsi che io abbia letto (e in questo caso me ne scuso e ritiro tutto ciò che finora ho detto) un altro testo rispetto a quello che è contenuto nell'emendamento 2.0.2000 del Governo. Se è così me ne scuso e faccio ammenda; ma la CiVIT non è un'autorità indipendente, perché i suoi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e deliberazione del Consiglio dei Ministri. Trattasi di atto formalmente e sostanzialmente non di natura presidenziale, in quanto è un atto politico fino in fondo, e la nomina è fatta da chi deve essere controllato nella sua collegialità, perché addirittura i membri devono essere accettati ed asseverati da una delibera del Consiglio dei ministri dove, com'è noto, sono presenti i responsabili di tutti i Dicasteri che poi dovrebbero essere sottoposti al controllo di questa Commissione per la lotta alla corruzione.
Forse ho letto, e me ne scuso, un testo diverso, perché questi signori non hanno l'obbligo dell'esclusiva: a differenza di quanto avviene in tutte le autorità indipendenti o in tutti gli organi indipendenti, i cui membri devono cessare dalle loro funzioni e dedicarsi solo ed esclusivamente alle pertinenti attività, in questo caso è una facoltà, perché, come abbiamo letto nel testo (può darsi che mi sia sbagliato), questi signori solo se lo chiedono vengono collocati in aspettativa o fuori ruolo, altrimenti continuano a svolgere le attività che svolgono, e sono quindi controllori e controllati.
Non mi pare che in questi due anni trascorsi dall'istituzione della CiVIT (la legge è del 2009) si siano visti grandi risultati sul fronte dell'efficienza della pubblica amministrazione e si siano visti risultati anche nel settore della lotta alla corruzione, perché queste competenze (come molto onestamente e correttamente ha detto il sottosegretario Augello nel corso dei suoi interventi, che ho ascoltato con grande attenzione), sono state già in gran parte attribuite al Dipartimento, e alla CiVIT, che si avvale peraltro di strutture e di mezzi che sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio, dalla Funzione pubblica e così via.
Ripeto, può darsi che abbia letto un testo diverso, e se così è ne faccio ammenda, ma un'autorità che non ha alcuna indipendenza dal punto di vista del rapporto con l'Esecutivo, che non ha garanzia di indipendenza nell'esercizio delle funzioni dei suoi componenti, che non è dotata di una struttura autonoma e di un'autonomia finanziaria e gestionale, che non ha poteri né di prevenzione, né di contrasto, né di sanzione, né di coercizione, un'autorità che deve mantenersi con lo stipendio che le dà il Presidente del Consiglio, mi sembra che non sia un'autorità come quella che la Convenzione ONU per la lotta alla corruzione immagina e come quella che noi tutti sosteniamo.
Noi prendiamo atto con soddisfazione che è stata presentata una proposta da parte dei colleghi del Gruppo del PD per fare una nuova Autorità e confidiamo nel futuro; ma credo che, dal momento in cui qui al Senato la maggioranza è andata sotto proprio su questo tema, perché questo provvedimento è una schifezza, non per altro, (con tutto il rispetto, signora Presidente), è chiaro che forse qualcosa di più e di diverso si sarebbe potuto fare.
Quindi, siamo assolutamente contrari a un testo acqua e sapone che, dal nostro punto di vista, non è linea neanche con la Costituzione. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Russo).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il collega D'Alia non ha letto un altro testo. Stiamo esaminando questo testo forse con una leggera omissione, che è comunque rilevante. L'autorità, individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, è composta da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previo - questo è un passaggio importante - parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. La disposizione, quindi, non prevede «sentite le Commissioni», ma «previo parere favorevole» delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Pertanto, sotto l'aspetto dell'autonomia il percorso mi sembra offrire delle garanzie.
Ciò che rimane, tale da dare adito a profondi dubbi, è il fatto che la Commissione oggi individuata quale Autorità di contrasto nazionale alla corruzione ha già attualmente dei compiti corposi. È infatti scritto che la Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina altresì i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite massimo di 30 unità, per le attività che già svolge. Ora le si assegnano molte altre attività. Nei limiti della disponibilità del bilancio, la Commissione può altresì avvalersi di non più di dieci esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance, della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato e di collaborazione autonoma. Il cordone della borsa è quindi rilevante: si lascia un organismo con le dotazioni che ha e con gli incarichi, attuali e gli si danno nuovi e gravosi incarichi, estremamente essenziali per la lotta a ciò che noi riteniamo un pericolo veramente mortale per la nostra economia - la corruzione - il cui ammontare è stimato dai 60 ai 100 miliardi di euro l'anno. La Corte dei conti sostiene che ognuno di noi paga un costo di 1.000 euro all'anno a causa della corruzione esistente nel nostro Paese.
Ciò che mi preoccupa, relativamente all'istituzione della Commissione cui vengono conferite queste ulteriori attività, è come potrà lavorare. Con quali strumenti? Si tratta di attività di controllo della pubblica amministrazione. Nella legge istitutiva della Commissione che oggi noi individuiamo quale Autorità si prevede quanto segue: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti». Ciò significa che l'autonomia di questo organismo è condizionata dal rubinetto, che può essere aperto o chiuso proprio da una di quelle amministrazioni che è soggetta al controllo dell'autorità nominata, perché è il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia, che stabilisce le modalità di organizzazione della commissione e la sua autonomia finanziaria e fissa addirittura i compensi per i componenti. Ossia, il controllato paga il proprio controllore e gli stabilisce il compenso!
Obiettivamente, è vero, è un passo avanti rispetto all'esistente: è comunque un'altra autorità che si individua, che non è quella di riferimento della Presidenza del Consiglio: ma, così com'è, abbiamo una Commissione in libertà vigilata, che potrà lavorare se, come e quando chi la potrà far funzionare attraverso le risorse economiche lo vorrà. Questo è un grosso limite della soluzione adottata.
In coerenza con il voto che l'Italia dei Valori ha espresso sulla proposta del collega D'Alia, pur prendendo atto delle sagge considerazioni della presidente Finocchiaro, e apprezzandole, esprimiamo un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo IdV).
BALDASSARRI (Misto-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDASSARRI (Misto-FLI). Signora Presidente, come sa, non sono un giurista, però riesco a leggere attentamente un testo in lingua italiana. E il testo che ho letto mi pare in tutto e per tutto quello cui faceva riferimento il collega D'Alia, non altri testi cui hanno fatto riferimento diversi colleghi.
Mi permetto di far notare che il Presidente della Repubblica nomina anche i Ministri del Governo, ovviamente su indicazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi il fatto che il Presidente della Repubblica ratifichi una proposta dell'Esecutivo non caratterizza l'indipendenza di questa autorità. La cosa che sta accadendo in quest'Aula è che saremo l'unico Paese che introduce un'autorità dipendente - non indipendente - contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione ONU.
Chiudo con due osservazioni. Personalmente non accetto una delle valutazioni della collega Finocchiaro (mentre le altre sono legittime, anche se non le condivido): quella nella quale faceva riferimento alla possibilità che, andando alla Camera, riappaia il testo originario del Governo. Credo che due errori, uno commesso in Senato in questo momento e uno futuribile, possibile, che potrebbe commettere in termini peggiorativi la Camera, non fanno certamente una cosa giusta. La decisione autonoma del Senato non può avere retropensieri rispetto alla Camera: semmai ha il concreto risultato, che appare nel colore dei voti del tabellone, concordato nell'anticamera.
Mi viene soltanto una battuta, signora Presidente. Nella mia regione, per uno sparuto gruppo di cittadini della città di Pesaro - poca gente rispetto alla nobiltà di quella città - che svolgono attività illecite di furto si utilizza un antico proverbio: di giorno litigano e di notte vanno a rubare insieme. È questo quel che vedo in questa Aula oggi. (Applausi del senatore De Angelis. Commenti dal Gruppo PD).
VIESPOLI (CN-Io Sud). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIESPOLI (CN-Io Sud). Signora Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Coesione Nazionale, soprattutto alla luce del dibattito che si è sviluppato e che ha consentito l'irruzione nell'Aula del Senato di una valutazione, di una scelta, di una capacità di decisione e di realismo dal punto di vista politico. La posizione della senatrice Finocchiaro, infatti, a me pare politicamente rilevante, al di là delle valutazioni che ho ascoltato da ultimo, perché il problema è di carattere politico: il Senato ha il dovere di determinare le condizioni - perché quella è la priorità del messaggio al Paese - per varare un provvedimento che segni un punto di avanzamento nella lotta alla corruzione.
Ciò nella consapevolezza che oggi valutiamo allo stato del processo legislativo che c'è la possibilità di intervenire nel suo percorso per migliorare il provvedimento; ma oggi al di là della tecnicalità e della procedibilità, il dato politico rilevante è esattamente questo. E credo che sia utile se questo accade in convergenza tra maggioranza e opposizione, perché la politica deve assumersi le responsabilità delle scelte, deve tornare ad affrontare e a sciogliere i nodi e i problemi. Questo deve accadere per la maggioranza e per l'opposizione che, sia pure nella differenza dei ruoli, hanno entrambe cultura di governo. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud e del senatore Asciutti. Congratulazioni).
BRUNO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO (Misto-ApI). Signora Presidente, approfitto della sua cortesia per spiegare il perché del voto contrario del mio Gruppo su questo emendamento. Il lavoro parlamentare è ricco di episodi, e di storia, e devo dire che non necessariamente le intese tra parti della maggioranza e parti dell'opposizione realizzano sistemi che fanno perno, ad esempio, sull'indipendenza. E solo perché interloquisco con la Presidenza, ne ricordo uno: in passato accadeva spesso che maggioranza e opposizione provassero a fare sistema, ad esempio sulla RAI. Quello che ne scaturiva veniva chiamato in altro modo.
Quindi, il problema è di sistema, e noi, pur rispettando le opinioni di tutti - ci mancherebbe altro - e pur comprendendo lo spirito costruttivo che anima altri Gruppi e altri soggetti politici, non ci troviamo d'accordo sulla CiVIT, e precisamente sull'indipendenza di quest'organismo. Ieri un autorevole componente di questa Camera, il presidente Gasparri, mi diceva, giustamente, che se avessimo chiesto in giro cosa fosse la CiVIT poche persone avrebbero saputo rispondere.
Ebbene, vorrei spiegare che si tratta della cosiddetta commissione anti-fannulloni. Proviamo a chiedere a qualcuno dei nostri colleghi se sono convinti che dall'istituzione di questa commissione sia migliorato questo aspetto del pubblico impiego. E poiché sono convinto che molti colleghi mi risponderebbero di no e che in pratica, così come è strutturata, a prescindere dalle persone, essa non assolverà alla funzione per la quale è stata creata, figuriamoci se sarà utile a intraprendere la lotta alla corruzione e a recuperare oltre 60 miliardi di euro.
La verità è che - a mio avviso - lo dico con umiltà - così facendo non si fa la lotta alla corruzione. Esistono già, invece, proposte di legge da parte di tutti i Gruppi politici che perseguono l'obiettivo della lotta alla corruzione discutendo di cose più concrete. Oggi si tratta solo di acqua fresca! (Applausi dal Gruppo Misto-ApI).
GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (PdL). Signora Presidente, senza entrare nel merito della norma di cui si è già discusso, vorrei fare una considerazione di natura politica, anche in riferimento agli interventi che hanno preceduto questa mia dichiarazione. Innanzitutto devo dire - mi rivolgo anche alla presidente Finocchiaro - che esiste una intesa tra opposizione e Governo e che la maggioranza, ovviamente, ha fortemente voluto. Desidero ringraziare anche i sottosegretari Augello e Caliendo, che non solo sono esponenti del Governo ma sono anche senatori del nostro Gruppo, fatto che ci fa particolarmente piacere.
C'è stato il rispetto di quell'affermazione che noi abbiamo fatto giorni fa quando, dopo la nota votazione sull'articolo 1, in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo discusso a lungo della questione. Anzi, io dissi: «Deferiamo la questione alla Commissione» (ma ovviamente non si può deferire una questione: bisogna assegnare un emendamento). Abbiamo discusso su emendamenti ammissibili o meno. Si era anche ad un certo punto ipotizzato di approvare la legge - credo che autorevoli esponenti delle minoranze avessero, quasi in maniera rassegnata, scelto questa strada - senza l'articolo 1, senza una autorità, per poi affidare questo tema a occasioni future, anche sulla spinta dell'attuazione di convenzioni internazionali e di altri atti che abbiamo più volte richiamato. Invece, si è ricercata un'intesa, e mi meraviglio - lo voglio dire - che in questa sede o c'è l'accusa di una contrapposizione frontale oppure, se si realizza un'intesa su una buona norma, l'accusa è di inciucio. (Applausi dal Gruppo PdL).
Credo che abbiamo fatto un lavoro positivo per fare una buona legge. Questo ci ha spinto a ricercare una condivisione su una Autorità. Prima si ironizzava sul fatto che siamo passati dalle intercettazioni alla narrazione in Aula di conversazioni occasionali. Rivendico, però, il fatto che la CiVIT ha bisogno di una maggiore ribalta. Forse questa legge consentirà alla CiVIT, combattendo la corruzione, di rendere ancora più importante e più noto il suo ruolo.
Il nostro Gruppo, quindi, non solo ovviamente vota con convinzione l'articolo che è stato presentato dai rappresentanti del Governo, ma ritiene anche positiva una intesa. Rivendico inoltre il fatto che, quando in Conferenza dei Capigruppo dicemmo di volere su questo punto ricercare un accordo, si diede atto che anche le parole del sottoscritto erano state molto chiare e ferme. Adesso con questo voto si realizza la veridicità delle nostre affermazioni, ed è una soddisfazione poterlo rivendicare. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2000, presentato dal Governo, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi ironici del senatore Baldassarri).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G2.0.100.
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente per dire che abbiamo presentato quest'ordine del giorno tenendo conto del fatto che, presso la CiVIT, una delle sezioni che la compone è quella per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche, ovviamente già destinataria di una quota del finanziamento di 4 milioni di euro previsto dal decreto legislativo istitutivo per il perseguimento dei fini tipici della Commissione nella sua originaria funzione.
L'ordine del giorno in esame mira ad impegnare il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie a destinare una quota del finanziamento di cui in premessa alle attività e ai nuovi compiti in materia di contrasto alla corruzione, che peraltro sono in linea con le finalità di trasparenza, legalità ed integrità indicate nell'articolo 13 del decreto legislativo istitutivo della Commissione. Quindi, dei 4 milioni di euro una parte è destinata a finanziare la nuova funzione che incombe sulla CiVIT.
Colgo l'occasione per sottolineare che nell'esposizione del senatore Li Gotti, sia pure molto puntuale, circa la composizione della CiVIT è stato però ancora una volta trascurato un particolare aspetto che attribuisce alla Commissione caratteristiche di indipendenza talmente preservate da prevedere che non possano essere componenti della CiVIT soggetti che si trovino potenzialmente in conflitto di interessi con la CiVIT stessa.
Sul presidio di autonomia e di indipendenza della stessa Commissione c'è invece una previsione esplicita, in quanto si parla di una operatività in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e di piena autonomia. L'espressione «in collaborazione con la Presidenza» resta ovviamente, per quanto riguarda le funzioni di prevenzione della corruzione, superata dal nuovo testo dell'emendamento che abbiamo testé approvato. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.100 non verrà posto ai voti.
Riprendiamo l'esame degli articoli precedentemente accantonati.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, in via preliminare, con riferimento all'emendamento 10.251 (testo 2), presentato dal senatore Malan, faccio presente che noi siamo contrari alle deleghe poiché, nei limiti del possibile, cerchiamo di risolvere i problemi con i testi. Tale emendamento tratta il tema dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, cioè situazioni di particolare delicatezza che non sono, a nostro parere, delegabili.
Con gli emendamenti da noi presentati precisiamo, innanzitutto, che non conveniamo con l'indicazione che tutto debba essere fatto entro un anno dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
Inoltre, al comma 2, lettera b), si fa riferimento ai delitti previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale. Chiaramente questo è un errore, perché indicando il Capo I ci limitiamo a prevedere l'incandidabilità dei privati per i delitti contro la pubblica amministrazione. Poiché invece la norma riguarda sia il pubblico ufficiale sia il privato, cioè chiunque commetta un reato contro la pubblica amministrazione, dobbiamo eliminare il riferimento al Capo I. Non vedo la necessità di differenziare il regime della candidabilità in base al fatto se l'autore del reato contro la pubblica amministrazione sia un pubblico ufficiale o un privato. Ritengo che questo sia un errore, per cui - lo ripeto - occorre eliminare il riferimento al Capo I del codice penale.
È poi assolutamente improponibile, secondo me, che si preveda - ancora al comma 2, lettera b) - che l'incandidabilità sia stabilita «se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni». Ma questa è una delega in bianco! Tra i delitti per i quali è prevista una pena detentiva superiore a tre anni, c'è anche l'omicidio colposo: lasciamo la possibilità di prevedere l'incandidabilità per chi sia stato condannato per omicidio colposo? Non possiamo fare una cosa del genere, non possiamo scrivere in una legge delega la formula «se del caso»! La legge delega contiene riferimenti precisi e specifici a cui il soggetto delegato deve attenersi: non si può dirgli che può fare una cosa se vuole, e che quindi può anche non farla.
Parimenti, alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 10, nel testo che risulterebbe in caso di approvazione dell'emendamento 10.251 (testo 2), si consentirebbe al soggetto delegato - «fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità» - di individuare altre ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle Regioni. Ma è il legislatore che deve individuare i criteri entro cui va esercitata la delega, è il Parlamento che ha questo compito: il delegato deve solo attenersi ai principi affermati nella delega. Pertanto, non si può delegare al soggetto delegato il compito di individuare i criteri in maniera assolutamente discrezionale.
Insomma, l'emendamento 10.251 (testo 2) del senatore Malan, nel testo attuale, non è condivisibile.
Peraltro, è assolutamente importante per noi che sia introdotta la previsione dell'estensione delle condizioni che determinano l'incandidabilità anche all'assunzione delle cariche di governo: così come si prevede l'incandidabilità per i soggetti condannati, chiediamo che la medesima condizione debba comportare il divieto di assunzione di funzioni di governo.
Rammento che il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), nel rapporto fatto in seno al Consiglio d'Europa e licenziato in questi giorni, il 27 maggio 2011 - 20 giorni fa - censura il Governo italiano che non ha indicato nei suoi provvedimenti di contrasto alla corruzione nessun codice di condotta specifico nei confronti dei membri del Governo sicché l'Europa ci dice che siamo inadempienti. Ed è la seconda volta che ciò accade. Almeno su questo punto vogliamo essere adempienti? Vogliamo prevedere che accanto alla incandidabilità ci sia il divieto di assunzione di cariche di Governo per chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, a prescindere dalla pena che nel caso specifico è stata applicata? Questo è il complesso dei nostri emendamenti.
Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,33)
*SANNA (PD). Il prestigio del Parlamento, come noi sappiamo, si compone di molte virtù. Alcune attengono al fatto che noi siamo capaci di fare buone leggi. Questa è una delle virtù del Parlamento e noi ultimamente ne abbiamo fatte poche, di buone leggi. Però il prestigio del Parlamento è misurato anche sulla onorabilità di chi lo compone. Ed è vero che «tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore», come ci raccomanda la nostra Costituzione, ma è del tutto evidente che al Parlamento ed ai suoi membri questa consegna è affidata con una maggiore e più rigorosa pretesa.
Quindi, il tema della possibilità che, come oggi accade, persone condannate in via definitiva, possano candidarsi sia nel Parlamento nazionale sia nelle autonomie locali, è un tema che credo riguardi questo Senato, la Camera dei deputati, il Parlamento in questa legislatura perché abbiamo, discutendo del disegno di legge anticorruzione, la possibilità di non fingere che un problema che riguarda l'onorabilità del Parlamento esiste sia nella percezione sociale, sia nel giudizio politico che riguarda tutti noi. Anche se ciascun parlamentare, preso singolarmente, può essere indenne da qualsiasi difetto di onorabilità, basta che pochi abbiano anche l'astratta possibilità di candidarsi a far parte del Parlamento essendo stati poco prima condannati ed anche per reati di una certa gravità che questo rifletta una luce sinistra sulla credibilità complessiva del Parlamento.
Quindi, vorrei dirlo subito: non c'entrano qui il garantismo o il giustizialismo e nemmeno la cautela preventiva nell'affidare a persone rinviate a giudizio o condannate in primo grado incarichi politici. Sono altre parti del disegno di legge che avrebbero dovuto occuparsene.
Prendiamo atto che purtroppo nella proposta del Governo questi temi non li ritroviamo e che vi è stata una dichiarazione di improcedibilità su molti emendamenti che di questo tema trattavano. La proposta del collega Malan, che ci sembra incontrare il consenso della maggioranza e molto probabilmente l'assenso del Governo, è per noi del tutto insufficiente. Lo hanno detto anche altri colleghi. Lo voglio dire con ulteriori argomenti qui.
Noi non vogliamo una delega al Governo in materia di incandidabilità o di ineleggibilità dei parlamentari. Nemmeno per le autonomie locali riteniamo che questa delega debba essere assegnata. E questo per il semplice motivo che si tratta di questioni che attengono a diritti costituzionali fondamentali, se le guardiamo dalla parte delle persone alle quali impediamo di candidarsi o di accedere al Parlamento. Ma sono anche questioni per le quali un Parlamento dovrebbe avere l'onore e la pretesa di scriversi da solo le regole che lo riguardano e non di farsele scrivere dal Governo.
Inoltre, anche in ossequio a quanto la nostra Costituzione prescrive in materia di riserva di legge all'Assemblea, vorrei ricordarvi l'articolo 72, ultimo comma della Costituzione, che recita: «La procedura normale di esame e approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale».
Ritengo che la pretesa o il tentativo di assegnare al Governo la scrittura di queste regole sia totalmente impropria. Occorre considerare poi la genericità della delega, che ci sembra del tutto inadeguata a soddisfare i requisiti costituzionali. La proposta avanzata dal senatore Malan lascia al Governo la possibilità di introdurre, se vuole, ulteriori ipotesi di incandidabilità per gli amministratori locali senza imporre alcun criterio.
Il nostro sospetto circa l'incapacità del Governo di esercitare la legislazione delegata su mandato del Parlamento è anche alimentato dal fatto che recenti episodi di esercizio della delega hanno visto decine di indicazioni, condizioni e osservazioni - contenute nei pareri parlamentari - rifiutate e trascurate dal Governo; non ultimo il recepimento della direttiva comunitaria in materia di energia, che ha creato sconquassi nel nostro sistema economico e che ha visto il Governo rifiutare ottusamente le condizioni poste dal Parlamento.
Quindi, non intendiamo dare alcuna delega al Governo in questa materia.
C'è poi un tema che non viene chiarito nell'emendamento della maggioranza e che invece appare molto chiaro nella nostra alternativa proposta. Riteniamo che oggi il Parlamento debba fare un salto di qualità: non basta più prescrivere l'ineleggibilità, che consegue ad alcune condanne per reati di una certa gravità e che oggi è già prevista nelle regole che ci riguardano. Dobbiamo introdurre, anche per il Parlamento, la regola della incandidabilità. Questo non è chiaro nella proposta della maggioranza.
Per noi incandidabilità vuol dire che se una persona è condannata per quel tipo di reati e il suo nome appare in una lista di candidati, il suo nome deve essere cancellato dalle liste proposte in sede di esame da parte della Commissione elettorale del Ministero dell'interno. Non si aspetta che quel candidato faccia la campagna elettorale, che venga eletto e che poi il caso venga sottoposto alle rispettive Giunte delle immunità e delle elezioni in Parlamento. Riteniamo che queste previsioni e prescrizioni non siano rinviabili al dopo-elezioni.
Dalla nostra parte abbiamo una riflessione giuridica matura e alcune recenti decisioni della Corte costituzionale che in questa materia afferma che l'ineleggibilità non basta più. Cito brevemente una sentenza e concludo. Nel 2006, su una questione che ha riguardato una disposizione relativa alla Regione Abruzzo ma che in linea di principio vale anche per noi, la Corte si è dichiarata perfettamente consapevole che l'ineleggibilità non funziona e che tutte le norme che riguardano l'ineleggibilità sono incongrue, perché non assicurano «la genuinità della competizione elettorale nel caso in cui l'ineleggibilità sia successivamente accertata, induce il cittadino a candidarsi, violando la norma che in contrasto con la Costituzione ne prevede l'ineleggibilità, e non consente che le cause di ineleggibilità emergano come invece quelle di incandidabilità in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali».
Colleghi senatori, signori del Governo, non sappiamo quanto durerà questa legislatura; invito tutti a leggere la proposta che facciamo per la prossima legislatura, che potrebbe iniziare da qui a poco. È una proposta che non prevede più la possibilità per i condannati in via definitiva di essere candidati e che non basta da sola a ridare credibilità al Parlamento, ma che certamente lo aiuterebbe molto. Chiediamo che questa nostra proposta sia sostenuta da tutti, senza vincoli di maggioranza e opposizione, perché contribuisce alla restituzione di credibilità e prestigio a questo Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).
Per una rettifica della Rassegna agenzie per l'Aula
PRESIDENTE. Colleghi, mi è stato segnalato che nella Rassegna agenzie per l'Aula dell'Ufficio stampa del Senato è stato commesso un errore materiale, in quanto si individuava come indagato il nostro collega senatore Palma. Prego pertanto gli Uffici di correggere l'errore.
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340e 2346 (ore 18,49)
PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti.
MALAN (PdL). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 10.251 (testo 2), anche ascoltate le osservazioni fatte dai colleghi. Si tratta di un emendamento di ambito più ampio rispetto al testo originale dell'articolo, così come scritto nel testo presentatoci dal Governo, perché prevede un riordino di tutte le disposizioni in materia di incandidabilità e il divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo - e su questo aspetto naturalmente ritornerò - conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Ripeto, si tratta di un ambito assai più ampio di quanto previsto dall'articolo, così come è stato presentato, e prevede una serie di criteri che toccano tutti i livelli elettivi. Naturalmente è presente una riserva per quanto riguarda la competenza delle Regioni, alle quali sappiamo la Costituzione ha affidato poteri molto importanti, nei loro rispettivi ordinamenti.
Si tratta sicuramente di un passo notevole, perché prevede un assetto estremamente diverso da quello attuale. È stato più volte lamentato il fatto che non ci sia omogeneità nei vari livelli di Governo, per cui si può essere in alcuni casi candidati al Parlamento, e dunque si può essere eletti, e invece non si può, per esempio, assumere cariche a livello amministrativo locale. Con questo emendamento, si passa a una formulazione molto più omogenea, e sottolineo che, rispetto a quanto detto dal senatore Sanna, qui si parla di incandidabilità e, di conseguenza, come il senatore auspicava, coloro che dovessero essere candidati nelle condizioni previste da questo nuovo articolo non potrebbero fare la campagna elettorale e dovrebbero essere espunti dalle liste elettorali.
Per quanto riguarda lo strumento della delega, credo fosse l'unico in grado di dare attuazione ad un piano così ampio e, oserei dire, ambizioso.
Per quanto concerne l'osservazione riguardante l'articolo 72 della Costituzione, qui siamo in una materia che non riguarda il sistema elettorale ma le candidature. Certamente è un fatto estremamente importante, e per questo auspico che, pur nell'ambito dei termini previsti da questo articolo, il Governo provveda all'adozione di uno o più decreti legislativi, in tempi più brevi, in modo da poter avere la certezza dell'applicazione di queste norme.
Auspico altresì che il Governo sia estremamente rigoroso, sia nell'attuazione di questa delega, che viene qui indicata, sia nel recepimento delle osservazioni che potranno essere a suo tempo fatte dalle Commissioni competenti (pareri che sono ovviamente previsti nel testo).
Faccio un'ultima osservazione rispetto a quanto detto dal senatore Li Gotti, che ha presentato un subemendamento per estendere i divieti che sono riferiti alla candidatura al Parlamento (al Senato e alla Camera) anche alle cariche di governo. Non spetta al presentatore dell'emendamento esprimere il parere sui subemendamenti, ma personalmente ritengo positiva quella notazione, anche perché rende coerente il testo con quanto previsto nella rubrica che parla anche di cariche di governo. (Applausi dal Gruppo PdL).
POLI BORTONE (CN-Io Sud). Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati, ma vorrei chiedere al senatore Malan se nella riformulazione del suo emendamento ha compreso, oltre che l'espressione mi pare favorevole nei riguardi delle cariche di governo (naturalmente è soltanto un'espressione di pensiero e niente di più), anche le incompatibilità e le ineleggibilità (quindi gli indirizzi che sono previsti nell'ambito della delega) riferite ai parlamentari europei: altrimenti questi ultimi rimarrebbero esclusi da una normazione che, a distanza di tanti anni, attraverso una delega mi pare possa finalmente trovare una rispondenza oggettiva.
Io, per esempio, sono stata dichiarata dal Parlamento incompatibile: incompatibile per voto del Parlamento e non certamente per una norma oggettiva. Ma non è un fatto personale, è semplicemente un ricordo di qualche anno addietro. Allora sostenevo, e continuo a sostenere, che, quando c'è una norma, nella stessa ci ritroviamo regolarmente tutti, senza interpretazioni e senza voti di favore o di sfavore, a seconda delle persone o del momento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, prendendo a base l'emendamento 10.251 (testo 2), volevo sapere dal senatore Malan, dal momento che ho un testo stampato diverso da quello che avevo ieri sera (sono arrivato da Milano a fine mattinata), se ci sono emendamenti a questo testo. C'era tutta una parte che riguardava i magistrati e le incompatibilità: è saltata o non è stata riprodotta? Ecco: gli Uffici mi dicono che c'è un subemendamento.
Per quanto concerne, quindi, l'emendamento 10.251 (testo 2), così come è scritto - e poi parleremo dei subemendamenti - il parere del Governo è favorevole, per due ordini di ragioni, che prendono spunto da quanto diceva il senatore Sanna.
In primo luogo, perché l'emendamento, così come è formulato, consente un'ampia possibilità di intervento e, ad avviso del Governo, tiene conto di alcune delle indicazioni contenute negli emendamenti presentati dal Gruppo del PD, dal senatore Li Gotti e da altri, non solo all'emendamento 10.251 (testo 2) presentato dal senatore Malan, ma già ricomprese negli emendamenti all'articolo 10.
Già l'emendamento del Governo faceva riferimento all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ai fini della ineleggibilità al Senato. Credo, però, che vada ancora più valorizzato questo emendamento nella parte in cui, alla lettera f), propone una completa ricognizione della normativa in materia non solo di incandidabilità - e qui vengo proprio a quanto diceva il senatore Sanna - ma anche di divieto di ricoprire le cariche di Presidente, eccetera, con ciò tenendo conto dell'emendamento 10.0.251 presentato dalla senatrice Poli Bortone, che, nella prima parte, che io condivido, propone non una incandidabilità ma, ferme restando le norme già esistenti in materia di ineleggibilità, prevede che i parlamentari non possono acquisire, durante il loro mandato, le cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
L'emendamento della senatrice Poli Bortone, probabilmente, non va bene, perché al comma 2 prevede di rendere operativa l'opzione entro 30 giorni. Certamente, però, se si introducesse tale obbligatorietà in un futuro decreto legislativo, e quindi per la prossima legislatura, potrebbe così superarsi un'interpretazione che lo stesso Parlamento si è dato per alcuni anni.
Allora, in relazione a tutti gli emendamenti all'articolo 10, rivolgo ai presentatori un invito al ritiro, tenuto conto che questi singoli aspetti sono contenuti nell'emendamento 10.251 (testo 2).
Senatore Li Gotti, quanto al suo emendamento 10.251 (testo 2)/6, io non posso accogliere la richiesta di sostituire il termine di 180 giorni a quello di un anno che, se vogliamo approvare un provvedimento serio, dobbiamo mantenere.
Quanto all'emendamento 10.251 (testo 2)/13, in cui si chiede di prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo, io sono perfettamente d'accordo. La mia unica preoccupazione è che non so se questo emendamento sia proponibile, dal momento che è stato dichiarato improponibile l'emendamento 10.251 (testo 2)/15, quando era stato formulato come emendamento 10.0.5, perché estraneo all'oggetto del provvedimento. Oggi io credo di poter accogliere questo emendamento. Se per caso esso fosse improponibile, invito il senatore Li Gotti a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti, esprimo parere favorevole su questo emendamento, e invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, desidero dare un chiarimento relativamente al riferimento, fatto nell'emendamento 10.251 (testo 2), al Capo I del codice penale, circa l'incandidabilità.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Io preferirei che tale riferimento rimanesse così com'è.
LI GOTTI (IdV). Quindi, i privati che commettono reati contro la pubblica amministrazione sono candidabili? Ma nel testo dell'articolo 10, quale risulterebbe in caso di approvazione dell'emendamento sostitutivo 10.251 (testo 2), alla lettera b), del comma 2, si dice «e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni».
PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, signor Sottosegretario, fino a quando si tratta di un chiarimento momentaneo, la Presidenza può accettarlo. Diversamente, non riusciamo a coordinarci nei lavori. Quindi, signor Sottosegretario, la invito a esprimere il suo parere.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si dice: «e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni». Allora certamente vanno considerati in quei tre anni quei reati cui lei faceva riferimento. Per cui l'estensione generalizzata non mi sembra corretta; mi sembra invece corretto che in quella seconda ipotesi si tenga conto delle sue osservazioni. Pertanto, confermo l'invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti ed esprimo parere favorevole, se proponibile, sull'emendamento 10.251 (testo 2)/13.
Il subemendamento 10.251 (testo 2)/16 riguarda l'incandidabilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ovviamente sempre come lettera della legge delega e, a quanto leggo, ripropone (vorrei che il senatore Casson mi ascoltasse) la questione che noi abbiamo iniziato a esaminare ieri nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia, con riferimento all'ipotesi dell'incandidabilità. Esprimo al riguardo parere favorevole, anche se sarei molto più favorevole a prevedere che il magistrato, una volta cessata la carica di sindaco, di amministratore o altro, non possa mai ritornare ad esercitare la giurisdizione in quel territorio.
Do un parere favorevole, perché si tratta di una norma di delega, ma a mio avviso dovremmo tentare di individuare... (Commenti del senatore Pastore). Senatore Pastore, non contraddice il principio costituzionale, perché io posso essere nominato sindaco o assessore in una determinata città, ma il fatto di prevedere una incompatibilità per il magistrato che è diventato sindaco o assessore in quella città, tale da escludere di poterci mai tornare come magistrato, credo sia una cosa sacrosanta, perché è a difesa della funzione giurisdizionale e allo stesso tempo non contraddice alcun diritto costituzionale, perché non c'entra con l'lettorato passivo.
Per tale ragione, esprimo parere favorevole, con la precisazione che, per quanto riguarda il rientro nell'attività giurisdizionale in quel territorio in cui si è candidati, anziché prevedere una durata dell'incandidabilità pari a 36 mesi, si dovrebbe prevedere una durata a tempo indeterminato. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Scusi, signor Sottosegretario, lei propone un emendamento? Qui non si tratta di dare suggerimenti, ma si tratta di fare proposte concrete: se lei propone questa correzione, lo specifichi, così vediamo se il senatore Saltamartini la accetta.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi accorgo ora che la specificazione era già stata inserita. Io tenevo conto invece dell'emendamento del senatore Casson.
PRESIDENTE. Se è già inserita, lei esprime parere favorevole, se ho capito bene.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signor Presidente.
CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente su quello che ha detto il rappresentante del Governo, che mi ha anche chiamato personalmente in causa. Vorrei dire che siamo assolutamente d'accordo su queste proposte, tanto che il Partito Democratico ha presentato dei disegni di legge sia per la fase preliminare, sia per la fase terminale.
PRESIDENTE. Può intervenire quando passiamo all'emendamento.
CASSON (PD). Vorrei dirlo per uscire dal fraintendimento: siamo assolutamente d'accordo, bisogna vedere come viene fatto.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Saltamartini di cui adesso ha parlato il sottosegretario Caliendo è un subemendamento arrivato nel pomeriggio, di cui abbiamo preso visione da poco. Al di là del merito, sollevo quella che è a mio parere una macroscopica questione di proponibilità. Stiamo discutendo di un provvedimento anticorruzione dentro il quale discipliniamo una materia delicatissima che riguarda l'incandidabilità dei magistrati: qualcuno mi spieghi cosa c'entra questa materia con la corruzione. Dopodiché, siccome nella fase preliminare all'esame degli emendamenti la Presidenza ha utilizzato un criterio particolarmente rigoroso e selettivo, tanto più questo testo va espunto dalla nostra discussione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore D'Alia, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 10.1 (testo corretto)?
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 10.1 (testo corretto).
PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1 (testo corretto), presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
Colleghi, ciascuno voti al proprio posto, per favore. Invito i senatori Segretari a controllare bene se c'è qualcuno che vota al posto di un altro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Vorrei la risposta sulla questione che ho posto prima dell'ultima votazione, signor Presidente.
PRESIDENTE. Affrontiamo l'argomento quando arriveremo al punto.
Senatore Li Gotti, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 10.2?
LI GOTTI (IdV). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore D'Alia, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 10.3?
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, mantengo l'emendamento e chiedo di poter intervenire in dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). L'emendamento 10.3 riguarda anche, indirettamente, la questione sollevata con la nuova formulazione dell'emendamento 10.251 del senatore Malan.
Sostanzialmente, noi proponiamo una cosa molto semplice: estendere il sistema delle misure di prevenzione e, quindi, il regime relativo alla confisca dei beni che riguardano i mafiosi ai soggetti che sono socialmente pericolosi dal punto di vista delle attività illecite che compiono - o possono compiere - nell'ambito della pubblica amministrazione, con particolare riferimento anche all'accertamento del rapporto esistente fra la disponibilità, la titolarità e la proprietà di beni e la funzione pubblica che si esercita.
Il principio, cioè, è che se sono investito di una funzione pubblica ho l'obbligo - devo avere l'obbligo - di dimostrare sempre e comunque come sono titolare del mio patrimonio. Ciò consente una operazione di trasparenza integrale nei confronti dei cittadini al controllo: è un grande deterrente e un sistema di prevenzione rispetto ai fenomeni corruttivi, consentendo, peraltro, di rendere oggettivamente efficace l'attività di contrasto alla corruzione.
Tutto questo determina, peraltro, un effetto importante anche ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e, quindi, incide sulla iscrizione nelle liste elettorali, riportando la questione della candidabilità alla sua vera dimensione e non alla questione meramente nominalistica, così come affrontato nell'emendamento del collega Malan. Infatti, un conto è che io sia sottoposto ad una verifica relativamente alla mia iscrizione alle liste elettorali rispetto ai miei diritti di elettorato attivo e passivo, e sia quindi incandidabile perché non sono iscritto nelle liste o sono cancellato, avendo anche la possibilità di tutelare il mio diritto di elettorato attivo e passivo, senza che questo sia collegato al procedimento elettorale; altro conto è che io sia incandidabile, ma la mia incandidabilità, anziché essere valutata ex ante, venga valutata ex post dal Parlamento che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve valutare i titoli di ammissione dei suoi componenti, e che quindi io possa avere una valutazione politica e non giuridica del mio status e dei miei diritti. Questo è il punto.
Questa norma, che è collegata anche alla questione, che abbiamo affrontato malamente, dell'Authority anticorruzione, è anche uno strumento che consentirebbe di recuperare patrimoni che si sono formati illecitamente attraverso l'uso distorto delle proprie funzioni pubbliche.
Per questo chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Sull'emendamento 10.250 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Balboni, lo accetta?
BALBONI (PdL). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.251 (testo 2)/1.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.251 (testo 2)/1, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.251 (testo 2)/2, 10.251 (testo 2)/3, 10.251 (testo 2)/4 e 10.251 (testo 2)/5 sono stati ritirati.
Sull'emendamento 10.251 (testo 2)/6 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Li Gotti, lo accetta?
LI GOTTI (IdV). No, signor Presidente. Non ritiro questo né gli altri subemendamenti all'emendamento 10.251 (testo 2).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/6, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/7, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/9, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/10, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/11, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/12, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/13, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/14, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.251 (testo 2)/15, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.251 (testo 2)/16, anche se desidero sollecitare l'Aula a porre subito in calendario il provvedimento sulle incompatibilità affinché la materia possa essere organicamente affrontata con un analogo disegno di legge. (Applausi dal senatore Legnini).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.251 (testo 2), nel testo emendato.
BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, desidero evidenziare che la mia posizione sul piano concettuale è in contrasto con quella contenuta nell'emendamento del senatore Malan. Poi, ovviamente, per disciplina di Gruppo, lo voterò, però mi pare che si stia dimenticando tutto il contesto dogmatico nell'ambito del quale da anni si sta discutendo sul concetto di incandidabilità. Poiché l'articolo 65 della Costituzione, come è noto a tutti, parla di ineleggibilità e di incompatibilità, la molto prevalente dottrina sostiene che per far entrare a livello costituzionale nei confronti di deputati e senatori la categoria della incandidabilità bisogna cambiare l'articolo 65 della Costituzione e quindi aggiunge, per i deputati e i senatori, alle categorie della ineleggibilità e dell'incompatibilità anche quella della incandidabilità. Questo perché è diversa - come è ovvio - la posizione di chi è ineleggibile da quella di chi non può neppure candidarsi. E allora bisogna che questo concetto entri a livello costituzionale.
Su questa base tutti i tentativi che negli anni si sono proposti per fare rientrare questa categoria a livello di legge ordinaria - tra l'altro con riferimento ai deputati e ai senatori e non ai consiglieri regionali, provinciali, comunali e via dicendo - non hanno mai avuto un esito favorevole. E infatti l'emendamento del quale sto parlando nella sua prima versione, senatore Malan, riguardava, per i deputati e i senatori, soltanto la ineleggibilità.
Ora, nel testo 2 si trova il concetto di incandidabilità e io ritengo che stiamo facendo un'operazione non compatibile costituzionalmente, come ha ricordato anche il senatore Sanna quando ha citato una sentenza della Corte costituzionale che si doleva del fatto che non ci fosse a livello costituzionale la categoria della incandidabilità.
Per ovviare a tutto questo probabilmente saremmo ancora in tempo per espungere questo concetto dall'emendamento del senatore Malan. Ci troviamo ad un punto nel quale è fondamentale non dimenticare questi principi e io ho voluto, dopo aver sostenuto i principi medesimi per tanti anni, sia al Senato sia alla Camera, non lasciar passare questa novità fra capo e collo in un secondo testo di un emendamento, perché non sarebbe compatibile con tutto quello che negli anni io e tanti colleghi abbiamo sostenuto.
In conclusione, ripeto, voterò a favore dell'emendamento per disciplina di Gruppo, ma il mio voto sarà concettualmente non conforme, salvo che non si realizzino condizioni di modifica. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Carrara).
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, colleghi, desidero svolgere due osservazioni.
È stato prima sostenuto dai senatori Li Gotti e Sanna che la tecnica della delega legislativa in questa materia sarebbe al limite dell'eversione costituzionale. Così non è, e lo sapete bene. Lo stesso emendamento 10.0.2 (testo 2) del senatore Li Gotti reca una delega. Il disegno di legge n. 2164, presentato dal senatore Li Gotti nel corso della legislatura, contiene una delega per prevedere nuove cause ostative alla candidatura. Ma addirittura il concetto di incandidabilità - mi permetto in questo caso di dissentire dall'illustre collega Boscetto - è ormai consolidato e, per quanto riguarda gli amministratori locali, è inserito nell'articolo 58 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che è un decreto legislativo e dunque frutto di una delega legislativa.
Dobbiamo, quindi, accantonare, per cortesia, questo argomento. Stiamo parlando non di un decreto‑legge (nel qual caso forse ci potremmo trovare d'accordo), ma di una tecnica che in detta materia è assolutamente opportuna, perché interveniamo su diritti di rilevanza costituzionale e sulle deroghe al diritto di elettorato passivo. Bisogna quindi essere molto attenti a ciò che scriviamo nelle norme, per cui ben venga la tecnica delle delega legislativa.
Aggiungo che, per la prima volta, con questa normativa si tende ad omogeneizzare il trattamento delle cause ostative alla candidatura, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a tutti i livelli istituzionali. Oggi assistiamo, infatti, all'assurdità per cui il sindaco di un piccolo Comune di 200 abitanti, che ha una sentenza di condanna definiva per un reato con una pena superiore ai due anni, non può candidarsi a quella carica, ma al contrario può candidarsi al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati. È ovvio che si tratta di una distonia. Questa normativa consentirà quindi, attraverso l'esercizio della delega, di risolvere anche questi problemi che effettivamente appaiono assurdi.
Aggiungo anche che il tema dell'incandidabilità è ormai ampiamente dibattuto. Tra l'altro, la stessa Corte costituzionale la considera come una limitazione al diritto di accesso ai pubblici uffici, ex articolo 51, primo comma, della Costituzione. Configura, quindi, esattamente anche il parametro di riferimento di questo concetto ormai assodato.
Stiamo parlando, in fondo, di sentenze di condanna definitive e, dunque, di una causa ostativa alla candidatura che determina poi la nullità della elezione, se mai possa avvenire, di una persona che non è nemmeno nelle condizioni di presentare la propria candidatura.
Secondo noi, le perplessità che abbiamo ascoltato sono del tutto infondate, e voteremo con convinzione l'emendamento del senatore Malan. (Applausi dal Gruppo LNP).
CECCANTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CECCANTI (PD). Signor Presidente, sgombriamo la questione che non c'entra, su cui ha ragione il senatore Mazzatorta, dell'incandidabilità, essendo questa una forma particolare di ineleggibilità che si differenzia solo perché scatta prima. Questo problema, quindi, non esiste.
Esiste, però, il macigno della delega, ed è pesante, sia se l'emendamento è fatto dal senatore Malan, sia se fatto dal senatore Li Gotti. Non esiste alcuna differenza. Non si può fare, perché la materia elettorale per cui è prevista la riserva di Assemblea non è solo la formula elettorale. Siamo qui in presenza della limitazione di un diritto fondamentale. Il fine non giustifica i mezzi. Non si può limitare un diritto fondamentale con una delega al Governo.
Non c'entra quanto afferma il senatore Mazzatorta sul Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che è una delega ricognitiva di norme che già esistevano nell'ordinamento. Se faccio una delega in cui consento a un Governo, a un qualsiasi Governo, di costruire dei casi di limitazione di un diritto fondamentale, l'Aula di un Parlamento che ci sta a fare più? (Applausi dal Gruppo PDe dei senatori Astore e D'Alia).
Ripeto che non discuto le finalità perseguite dai senatori Malan e Li Gotti. Ma se un Parlamento fa limitare il diritto di elettorato passivo con una delega del genere, anche se scritta nel modo migliore, a un Governo, abdica a un proprio ruolo fondamentale. Non si può fare. (Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Astore e Pistorio).
BIANCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (PD). Signor Presidente, siccome il collega Mazzatorta è sempre molto attento e meticoloso, voglio confermare quanto ha detto il collega Ceccanti.
Siccome ho firmato io personalmente, in quanto Ministro dell'interno, quel decreto di attuazione, confermo che la delega era soltanto ricognitiva. Si trattava di riscrivere il testo unico senza alcuna facoltà di innovazione. Quindi, l'obiezione mossa è assolutamente infondata, signor Presidente. (Applausi del senatore Gasbarri).
PRESIDENTE. La ringrazio per l'informazione, senatore Bianco.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, non ripeterò le cose che ha già detto il collega Ceccanti, che condivido.
Mi permetto però di sottolineare alcuni aspetti dell'emendamento presentato dal senatore Malan su cui credo sarebbe opportuno ritornare per ripensarci.
Il primo è il seguente. Abbiamo votato lo stralcio dell'articolo 7, che riguardava un complesso di disposizioni attinenti agli enti locali, dicendo che è in corso - e chiamo qui in causa il presidente Vizzini - una discussione abbastanza avanzata in Commissione affari costituzionali sulla nuova Carta delle autonomie.
Allora, evitiamo di fare un'operazione schizofrenica per cui, dopo aver stralciato un pezzo delle norme che riguardano l'ordinamento degli enti locali sostenendo, giustamente, che ce ne stiamo occupando nella sede propria che è l'esame in Commissione della Carta delle autonomie, introduciamo una norma che concede una delega ampia e generica (violando, quindi, anche l'articolo 76 della Costituzione): ammesso che si sia in presenza di una riserva di legge relativa e non assoluta e che quindi sia configurabile la possibilità in questa materia di ammettere la delega, comunque la delega, i principi e i criteri direttivi devono essere specifici.
In questo caso, affidiamo al Governo una delega in bianco per riscrivere l'intero sistema della incandidabilità e dell'ineleggibilità per quanto riguarda gli organi elettivi del sistema delle autonomie locali, e facciamo tutto questo senza peraltro disciplinare l'aspetto che riguarderebbe noi, e che non si è inteso fino ad oggi disciplinare nonostante sentenze della Corte costituzionale e pronunce della Giunta per le elezioni, che il presidente Follini conosce meglio di me. Mi riferisco al rapporto tra la funzione parlamentare e gli incarichi elettivi, o meno, negli enti locali. C'è infatti una lacuna normativa che non disciplina questo rapporto quando vi è la sopravvenienza di un incarico elettivo a livello territoriale per un soggetto che appartiene alla Camera o al Senato. Quindi, stiamo sbagliando su tutti i fronti.
Al di là della questione di natura costituzionale che è stata posta, qui ci stiamo rimangiando un voto che abbiamo già espresso sul metodo di esame e di voto di questo provvedimento, perché abbiamo deciso di stralciare le norme che riguardano le autonomie locali in quanto dobbiamo affrontare il tema in occasione dell'esame del provvedimento inerente la Carta delle autonomie: diamo una delega al Governo in una materia che riguarda la disciplina delle autonomie locali e non interveniamo neanche sulla delega sull'aspetto che, forse, è l'unico che dovremmo disciplinare noi, e che riguarda il rapporto e la incompatibilità tra il mandato parlamentare e quello di sindaco, assessore, presidente di Provincia e così via. Stiamo, quindi facendo un pasticcio colossale.
Ma a questo pasticcio, signor Presidente, ne aggiungiamo un altro. Con l'emendamento del senatore Malan noi stiamo dando al Governo una delega in bianco (in questo caso sì, in violazione anche dell'articolo 65 della Costituzione), in cui diciamo al Governo che dev'essere lui a stabilire qual è la durata delle incandidabilità di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Noi cioè stiamo sottraendo al Parlamento, e quindi alla riserva assoluta di legge (quindi all'Assemblea), il compito di stabilire e predeterminare quali sono i requisiti di accesso, chiamiamoli di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità, tutto ciò che comunque è contenuto nella previsione dell'articolo 65 della Costituzione, e lo facciamo con una disposizione che non so neanche come definire.
In sostanza, stiamo dicendo che la durata e i casi di incandidabilità li stabilisce il Governo: non li predeterminiamo per legge, ma diamo una delega in bianco al Governo, dimenticando che la Costituzione, al contrario, prevede che sia il Parlamento a stabilire i criteri entro cui la delega deve essere esercitata. Le ipotesi di incandidabilità devono essere tassative e individuate prima, con legge ordinaria, non con delega legislativa.
Aggiungo inoltre che questa disposizione crea grande confusione. Formalmente, parliamo di incandidabilità, ma poiché non la discipliniamo in alcun modo e non scegliamo se affidare il compito della valutazione di incandidabilità agli uffici elettorali o al Parlamento, introduciamo una confusione terminologica. Dal punto di vista sostanziale, sappiamo bene che invece si tratta di due cose diverse. Infatti, quando si introduce la categoria della incandidabilità, si prevede sostanzialmente che una persona non può partecipare alla competizione elettorale, non che può parteciparvi anche se non ne ha titolo, tanto poi sarà il Parlamento a decidere se il titolo ce l'ha o no.
Questo è il punto di fondo che l'emendamento in esame non affronta, né con riferimento alla sovrapposizione fra i diritti di elettorato attivo e passivo, né dal punto di vista della competenza sulla declaratoria di incandidabilità, che non si capisce se sia riferibile agli uffici elettorali o, viceversa, al Parlamento. Si introduce la categoria della incandidabilità senza alcuna disciplina, creando un conflitto che sicuramente complicherà ulteriormente il mondo giuridico - già complesso - di questa materia, affidandola totalmente all'arbitrio di questa o di quella maggioranza.
Sarebbe quindi opportuna una riflessione su questo emendamento e su questa materia, perché stiamo rischiando veramente di fare un pasticcio a trecentosessanta gradi. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Pardi).
PRESIDENTE. Preciso che, tenuto conto dell'importanza dell'argomento, sto consentendo ulteriori interventi; si era concordato però che questi sarebbero durati un solo minuto, dal momento che tutti i Gruppi hanno esaurito il tempo a loro disposizione. Vorrei che questo fosse chiaro.
Invito anche i Presidenti di Gruppo, senatore D'Alia, ad attenersi a tale criterio.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sarò molto breve. Sollecito quest'Aula a considerare se è mai possibile che si introduca la categoria della incandidabilità, precisando per quali reati ma aggiungendo che, con delega, sarà il Governo a stabilire «se del caso» anche altre ipotesi (e non indichiamo quali). Inoltre, consentiamo al Governo stesso di stabilire quanto debba durare l'incandidabilità: in tal modo, il Governo potrebbe anche decidere una durata di 15 giorni, e avrebbe comunque rispettato la delega.
Ancora, deleghiamo il Governo a «valutare (...) l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità» per le cariche di cui alla lettera f) e a «individuare (...) le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni conseguenti a sentenze definitive di condanna».
Deleghiamo quindi al Governo una serie di decisioni, ma senza stabilire i principi - che devono essere contenuti nella delega - cui deve attenersi il delegato. Dare una delega non significa consentire che il delegato faccia ciò che vuole in una determinata materia.
Con questo articolo, si introduce il principio di incandidabilità, e poi si prevede che sarà il Governo a decidere come applicarla. Ma non possiamo fare in questo modo! Colleghi, stiamo legiferando in una materia delicatissima, quella dell'elettorato passivo: le regole deve stabilirle il Parlamento, non possiamo lasciare che lo faccia il Governo! E poi attribuiamo all'Esecutivo anche il compito di decidere se l'incandidabilità dura un mese, 45 giorni o 7 giorni, come per l'avviso di licenziamento.
Insomma, facciamo le cose per bene. Per favore, ritirate questo emendamento: è veramente indecente! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
Sulla rettifica apportata alla Rassegna agenzie per l'Aula
PRESIDENTE. Desidero comunicare che l'Ufficio stampa del Senato ha corretto il riferimento che in precedenza era stato fatto erroneamente, nella Rassegna agenzie per l'Aula, al senatore Palma.
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340e 2346 (ore 19,37)
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 10.251 (testo 2), nel testo emendato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.251 (testo 2), presentato dal senatore Malan, nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 10.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.252 e 10.11, mentre gli emendamenti 10.300 (testo 2), 10.5, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10 sono stati ritirati.
Chiedo al senatore Li Gotti se intende accogliere l'invito del Governo di ritirare l'emendamento 10.0.2 (testo 2).
LI GOTTI (IdV). No, signor Presidente, insisto per la votazione di tutti gli emendamenti a mia firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.2 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 10.0.252, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.
Senatrice Poli Bortone, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento?
POLI BORTONE (CN-Io Sud). Signor Presidente, avevo posto un problema al senatore Malan, il quale avrebbe voluto rispondere se non gli fosse stato impedito. Si tratta semplicemente una estensione anche ai parlamentari europei di quei principi contenuti nella delega. Non mi sembra quindi di aver chiesto cose fuori dalla ragionevolezza dell'intervento.
Pertanto, vorrei chiedere al Governo se, laddove fosse trasformato in un giorno, sarebbe disponibile ad accettarlo.
PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimere un suo parere in proposito.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sono disponibile ad accogliere la proposta emendativa della senatrice Poli Bortone ove sia trasformata in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Quando sarà presentato lo si esaminerà.
VIESPOLI (CN-Io Sud). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIESPOLI (CN-Io Sud). Signor Presidente, non ritiriamo l'emendamento. Il Governo ci deve dire ufficialmente se la trasformazione in ordine del giorno riceverebbe il suo parere favorevole oppure no. In caso contrario, insistiamo per la votazione dell'emendamento così come è.
PRESIDENTE. Senatore, dovete presentare il testo dell'ordine del giorno.
VIESPOLI (CN-Io Sud). Il testo dell'ordine del giorno, ovviamente è il testo dell'emendamento.
PRESIDENTE. Se l'ordine del giorno è conforme all'emendamento, chiediamo allora al Governo di esprimere un parere nel merito.
VIESPOLI (CN-Io Sud). Signor Presidente, non possiamo, noi per primi, svilire la funzione senatoriale per cui un ordine del giorno non si nega a nessuno. A noi lo potete negare! (Applausi dal Gruppo CN-IO Sud e del senatore Quagliariello).
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, la questione non è nei per cui «Non si nega a nessuno un ordine del giorno». Devo ancora dare un parere sull'ordine del giorno accantonato. In questo caso, ho già detto che sono favorevole se viene trasformato in quei termini.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.0.252 non verrà posto ai voti.
Senatore Li Gotti, ritira l'emendamento 10.0.4 a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno G10.0.252?
LI GOTTI (IdV). No, Signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 10.0.5 è improponibile, mentre l'emendamento 10.0.250 è stato ritirato.
Senatrice Poli Bortone, intende ritirare l'emendamento 10.0.251?
POLI BORTONE (CN-Io Sud). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.253 è improponibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti tutti successivamente ritirati dai proponenti, ad eccezione dell'emendamento 11.400, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Non essendo rimasti sull'articolo 11 altri emendamenti oltre quello soppressivo 11.400, presentato dal senatore Malan, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.
Non è approvato.
Gli emendamenti 11.0.1, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.50 e 11.0.51 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
VALENTINO (PdL). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti da me presentati.
BRUNO (Misto-ApI). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.252.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono stai ritirati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 12.252.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Invito il presentatore a ritirarlo, o in subordine esprimo parere contrario. Analogo invito rivolgo ai presentatori dell'emendamento 12.0.2.
PRESIDENTE. Accoglie l'invito del Governo, senatore Bruno?
BRUNO (Misto-ApI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.
È approvato.
Senatore D'Alia, sull'emendamento 12.0.2 c'è un invito al ritiro, lo accoglie?
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, abbiamo ritirato tutti gli emendamenti perché riteniamo che il provvedimento sia stato completamente svuotato di significato. Desidero chiarire che riteniamo che il provvedimento non serve a nulla, ed è per questo che abbiamo ritirato gli emendamenti.
PRESIDENTE. Anche gli emendamenti del senatore Li Gotti sono stati ritirati.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi sembra di aver capito che tutti gli emendamenti sono stati ritirati. Ne ho preso atto, anche se questa notte, dopo l'impegno preso con quest'Aula e prendendo spunto dagli emendamenti presentati dal senatore Valentino, avevo riscritto l'articolo 317 del codice penale sulla corruzione, inglobando in un unico articolo le ipotesi di corruzione propria e impropria, nonché di concussione, e rivedendo le pene previste in modo da renderlo funzionale. Avevo quindi previsto l'istigazione alla corruzione e il traffico di influenze illecite.
Credo che, per l'impegno che abbiamo assunto, e che personalmente ho assunto, con l'OCSE non più di 20 giorni fa, il ritiro di questi emendamenti significa che alla Camera dovremo valutare la situazione. Tuttavia, prendendo spunto da quanto detto dalla senatrice Finocchiaro, in questo provvedimento abbiamo dimostrato sensibilità reciproche e capacità di correzione in corso di seduta, anche dopo bocciature di emendamenti, pubblicamente e senza necessità di conciliaboli. Credo che se avessimo avuto un po' più di tempo, avremmo potuto concludere anche questa parte.
Mi riservo comunque di riconsiderare la questione alla Camera.
PRESIDENTE. Presidente D'Alia, lei aveva comunicato il ritiro dei suoi emendamenti, mi sembra?
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, avevo comunicato il ritiro degli emendamenti all'articolo 12; credo tutti, se non ricordo male.
PRESIDENTE. Vuole intervenire al riguardo?
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, abbiamo ritirato i nostri emendamenti per la stessa ragione per cui li ha ritirati la collega Della Monica, che quindi non ripeto per economia dei tempi.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Riprendiamo l'esame dell'ordine del giorno G101, precedentemente accantonato, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, vorrei chiedere una riformulazione del dispositivo di tale ordine del giorno.
Per quanto riguarda la lettera a), siamo d'accordo con la dizione: «godrà dell'indipendenza necessaria ad esercitare le proprie funzioni al riparo da ogni indebita influenza», perché questo è un organo che abbiamo creato. Non va bene invece bene la seconda parte della lettera a), che invito ad eliminare, perché prevede tutta un'altra composizione.
Chiederei poi ai presentatori di riformulare la lettera c), eliminando, al quarto rigo, dopo le parole «misure che prevedano», le seguenti: «l'accessibilità protetta del singolo cittadino agli organi di prevenzione della corruzione e agli organi giurisdizionali, con forme di tutela identiche a quelle assicurate dalla legge ai dati sensibili». Tale formulazione potrebbe infatti essere intesa come legittimazione dell'anonimato nell'ambito dei procedimenti giudiziari.
Chiedo poi di sopprimere la lettera d), così come la lettera e), che contrasta con principi costituzionali e con norme del codice penale.
Per il resto, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. I presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo?
BRUNO (Misto-ApI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione finale.
Poiché il senatore Viespoli, primo a dover intervenire in dichiarazione di voto, si è allontanato, sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 19,50, è ripresa alle ore 20).
Riprendiamo i nostri lavori con le dichiarazioni di voto finale.
VIESPOLI (CN-Io Sud). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIESPOLI (CN-Io Sud). Signor Presidente, la ringrazio per il garbo e la correttezza che ha avuto nei miei confronti. Cercherò di ripagarla intervenendo in maniera estremamente sintetica nel motivare il voto del mio Gruppo.
Innanzitutto, faccio riferimento alle riflessioni già sviluppate in sede di discussione dell'emendamento 2.0.2000 del Governo; sottolineo in secondo luogo, il seguente elemento. Io ribadisco, cioè, come la questione fondamentale del dibattito e del confronto fosse quella di trovare un punto di sintesi per varare comunque, dopo tanto tempo, un provvedimento. E ciò è segnalato anche dal modo in cui il provvedimento stesso è giunto in Aula, richiesto da più parti, prima ancora che fosse calendarizzato. E per calendarizzarlo si è fatto in modo che arrivasse in Aula anche senza relatore. Questo ha determinato sicuramente problemi e difficoltà nel dialogo e nel confronto ma, alla fine, un punto di sintesi è stato recuperato attraverso l'emendamento 2.0.2000 del Governo. Ciò mi sembra un fatto significativo, sul piano del provvedimento in sé e per la sua valenza politica.
Naturalmente, adesso si tratta di proseguire l'approfondimento di ordine legislativo, perché bisogna chiaramente raccordare il provvedimento che il Senato si appresta a votare con il dibattito ulteriore e il necessario approfondimento, anche alla luce delle riflessioni che, da ultimo, ha sviluppato il sottosegretario Caliendo. Si tratta di raccordare il provvedimento con la ratifica della Convenzione avvenuta in Commissione, che è un ulteriore elemento significativo lungo il percorso, al quale bisogna tendere e sul quale bisogna continuare a incamminarsi per cercare di determinare dei provvedimenti e delle scelte all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte.
In ogni caso, questo provvedimento rappresenta un primo passo e, rispetto a questo, noi esprimiamo un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud e del senatore Bondi).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel presentare questo disegno di legge il Governo lo introduceva in questi termini: «Onorevoli senatori, il disegno di legge si compone di tre Capi, che corrispondono ad altrettanti pilastri dell'azione di contrasto alla corruzione e alla illegalità nel settore pubblico: prevenzione generale, controlli mirati e sanzioni».
Abbiamo visto cosa è successo: le sanzioni sono di fatto sparite, i piani mirati sono un sogno, la svolta epocale (aggettivazione che accompagna tutti i provvedimenti di questo Governo, e siamo francamente ansiosi ogni tanto di avere un provvedimento non epocale ma normale, ordinario) consegna al Paese una grande indicazione di incapacità di affrontare il tema della corruzione, che costituisce un virus gravissimo, in espansione nel nostro Paese, raggiungendo livelli mai prima raggiunti.
Avevamo la possibilità di lavorare su un testo che affrontasse in maniera energica, dura, decisa, coerente, costante e definitiva la lotta alla corruzione: non ci siamo riusciti. Qual è la ragione di questa nostra omissione? Perché il Senato non è stato in grado di affrontare un tema così importante per la sopravvivenza della nostra pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e del funzionamento dello Stato? Perché non ci siamo riusciti? Fra i disegni di legge che erano stati presentati, quello del Gruppo dell'Italia dei Valori risale al mese di giugno 2008; l'esame iniziò nel novembre 2008; poi, a maggio 2010, è arrivato il prodotto del Governo, frutto di un Consiglio dei ministri straordinario e coincidente con un'udienza che riguardava il Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri che fu fatto straordinariamente di lunedì, così da ottenere il rinvio del processo che riguardava il Presidente del Consiglio, per licenziare questo testo e quindi quello che rimane di questo testo.
Noi ci siamo resi conto della assoluta assenza di una volontà seria da parte del Governo e della maggioranza quando ieri - dopo che per tre anni le nostre proposte ed altre dell'opposizione sono state all'esame delle Commissioni riunite 2a e 3a, dopo che abbiamo presentato gli emendamenti in Commissione ad ottobre 2010 (abbiamo dovuto poi attendere sette mesi perché venissero forniti i pareri, che furono radicalmente negativi: si tratta, quindi, di un processo di riflessione da parte del Governo di circa tre anni) - quella persona amabile, che io stimo, del sottosegretario Caliendo ha chiesto l'accantonamento dell'articolo 12 (che era l'articolo che introduceva un regime sanzionatorio più mirato, aspro e incisivo per la lotta alla corruzione) per poter riflettere ed esprimere i pareri su dei testi che sono all'esame da tre anni. Ci siamo quindi resi conto che la questione non è seria. Infatti, non è pensabile che dopo tre anni, e dopo che il Governo aveva espresso in Commissione, con una riflessione di sette mesi, i pareri negativi, si sia chiesto ieri l'accantonamento per riflettere un'altra notte. Oggi il sottosegretario Caliendo è venuto a dirci: ma che peccato, io ero pronto a recepire alcune vostre indicazioni. Sono tre anni che lo stiamo facendo e chiedendo! Se ci fosse stata questa disponibilità seria ad affrontare la materia, lo si sarebbe fatto nel momento in cui in Commissione si esprimevano i pareri e non si sarebbe dato il parere contrario per poi dire qui: questa notte abbiamo riflettuto e qualcosa potevamo farla. Questa notte abbiamo riflettuto? Ma per favore!
Diciamo ai cittadini qual è la verità: è amara. Nel nostro Paese sono in atto, in forma virulenta, due linee culturali: una linea è quella che aspirerebbe ad uno Stato moderno, in grado di reprimere i processi di contaminazione della regolarità nel nome della buona amministrazione. Il Paese non ne può più di questa corruzione impregnante! Non ne può più! Accanto a questo filone culturale ce ne è un altro che ritiene la corruzione funzionale alla nostra economia. A parole combatte la corruzione, ma con essa convive: con la corruzione convive perché ritiene che essa sia espressione moderna di un'economia capitalistica di mercato, in cui i soldi possono tutto. (Applausi dal Gruppo IdV). I cittadini ritengono invece che i soldi non possono tutto, perché c'è l'etica della cosa pubblica che viene prima del denaro, che corrompe le coscienze.
Voi eravate, e noi eravamo, chiamati a rispondere a questo bisogno dei cittadini, e non siamo stati in grado di dare risposte. I cittadini capiscono - perché ormai capiscono - che le bandierine non servono più: ci vogliono i fatti, e i fatti che voi consegnate con questo provvedimento sono un'offesa al buon senso, al diritto e al sogno di uno Stato che funzioni nell'interesse della collettività. Votiamo no in maniera convinta e sdegnata. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Baldassarri e D'Alia. Congratulazioni).
BALDASSARRI (Misto-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDASSARRI (Misto-FLI). Signor Presidente, quanto al giudizio che diamo su questo provvedimento, non faccio altro che richiamare le precedenti dichiarazioni.
Al di là del fatto che una legge che confermi che anche nella pubblica amministrazione non si dovrebbe rubare mi pare quantomeno imbarazzante, certamente il tema di fondo è quale sia il controllore rispetto ai soggetti controllati. Come già ho avuto modo di dire, è proprio questo il punto sul quale cade la legge. Infatti, se l'Authority non è indipendente, che senso ha varare una legge del genere? E non mi si venga a dire, signor Presidente, che poiché è il Presidente della Repubblica che, su proposta dell'Esecutivo, nomina i membri dell'Authority, allora si modifica radicalmente la versione iniziale, dove era ancora più palese che l'Autorità era inserita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Come ho già detto, non sono un giurista: leggo però attentamente, e credo di capire la lingua italiana. Apprezzo gli sforzi di arrampicamento sugli specchi per giustificare quel delicato passaggio di prima, che ho definito inciucio, coerente con precedenti inciuci con i quali ci si garantiva il malloppo della spesa pubblica, soprattutto in termini di spesa regionale e di spesa nel settore della sanità. Con questa legge si dà quasi l'assicurazione che, oltre a garantire il malloppo, ci si garantisce in parte l'immunità, visto che l'Autorità che dovrebbe controllare non è indipendente.
Il giudizio su quanto questo sia coerente con la Convenzione ONU non posso lasciarlo ai giuristi, ma lo lascio al buon senso. Fuori da questo Paese la parola indipendenza significa cose precise. Forse in questo Paese qualcuno interpreta la parola indipendenza come "dipende", "ma anche". Non credo di poter condividere, e annuncio il voto contrario del mio Gruppo. (Applausi dai Gruppi Misto-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, per motivare il nostro voto decisamente contrario su questo provvedimento dobbiamo fare un brevissimo riassunto delle puntate precedenti.
Credo un anno fa, il ministro Alfano, dopo i noti episodi che hanno riguardato vicende dell'attualità giudiziaria, ha annunciato in una delle sue più riuscite conferenze stampa un provvedimento epocale per la lotta alla corruzione. Da un anno a questa parte il provvedimento giaceva nelle competenti Commissioni di merito. Essendo la maggioranza in difficoltà, ha trovato, come sempre, nell'opinione autorevole della Commissione bilancio la possibilità di non procedere nell'esame del provvedimento, fino a quando, per richiesta dei Gruppi parlamentari di opposizione, a cominciare dal nostro, non è stata sollecitata e imposta la sua calendarizzazione, pena il voto contrario permanente sul calendario dei lavori nella Conferenza dei Capigruppo.
Questo provvedimento arriva in Aula senza un relatore e senza essere stato istruito, per responsabilità politica di questa maggioranza e di questo Governo, dalle competenti Commissioni di merito. Quindi si è improvvisato in Aula uno spettacolo che non credo possa essere ascritto alle pagine più belle della nostra Assemblea.
Qualcuno potrebbe dire che la situazione è grave ma non è seria, ed è proprio così, perché questo provvedimento, colleghi, nella proposta originaria del Governo si componeva di 13 articoli. Di questi, sei o sette sono stati soppressi o stralciati. Dunque, possiamo dire che è già stato reso monco in partenza di una sua parte importantissima. Dopodichè l'articolo 1, che era ed è il caposaldo della lotta alla corruzione, è stato respinto due volte da quest'Aula, nella sua riformulazione e nel testo originario proposto dal Governo, ed è rispuntato sotto forma più sofisticata in un emendamento che il Governo dice di avere scritto con alcuni Gruppi parlamentari dell'opposizione.
Nulla di scandaloso, dico al presidente Gasparri. È normale che il Governo si confronti con chi vuole e come vuole. I Gruppi parlamentari hanno libertà e autonomia in questo campo. E sarà anche possibile in questa Aula che vi siano dei Gruppi che dissentono sul merito, nel rispetto delle regole che ci siamo dati e con la correttezza nell'ambito di procedure parlamentari che, in questo caso, obiettivamente sono state forzate e che, per quanto ci riguarda, costituiscono autorevole precedente.
Però, tutto si può fare fuorché spacciare questa Commissione che si deve occupare della lotta ai fannulloni, ed oggi anche della lotta ai corruttori, come la panacea di tutti i mali. E' infatti un po' come il colmo della fiducia (e mi rivolgo ai colleghi e agli amici del Partito Democratico). È come farsi baciare la mano da un cannibale: i membri della Commissione per la valutazione dei fannulloni, che è operativa da due anni e i cui membri percepiscono lautissimo compenso (che mi auguro "Libero" pubblichi insieme a tutti gli altri che ha pubblicato in queste settimane), sono soggetti che istituzionalmente - non è un giudizio sulle persone - non sono e non possono essere autonomi perché sono nominati e controllati dal Governo.
Inoltre, senza alcuna volontà di polemica, ma solo per citare un dato testuale specifico, la norma citata dalla presidente Finocchiaro esime dal conflitto di interessi nel momento in cui consente la facoltà di restare nel proprio ruolo pur continuando a svolgere l'attività all'interno di questa Commissione. Una Commissione che se avesse voluto occuparsi della lotta alla corruzione, signor Sottosegretario, l'avrebbe già fatto, perché già dal 2009 - come lei ha detto - aveva una serie di compiti in questo settore. Ma questa Commissione - diciamolo con franchezza - è ridicola ed inutile perché non si è occupata dei fannulloni e non si occuperà della corruzione. Si occuperà di quello che ha fatto fino ad oggi: nominare consulenti, esperti e fare da richiamo per le autorità internazionali che si occupano di questo settore. Potrà fare tutto, tranne che occuparsi seriamente e in maniera efficace della lotta alla corruzione.
Gli altri articoli di questo testo sono stati peggiorati: è il caso della delega che è stata conferita al Governo per riscrivere norme che attengono ai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e che riguardano l'elettorato attivo e passivo, sia con riguardo agli enti locali che con riguardo al Parlamento. Essi peggiorano e confondono le questioni molto delicate e complesse che anche la nostra Giunta delle elezioni ha affrontato, segnalando al Parlamento, in maniera unitaria la via da seguire per risolvere una serie di problemi collegati alle incompatibilità. E, anziché seguire quel percorso che è trasparente, certo, garantista e costituzionale, si fa un pasticcio confondendo candidabilità e ineleggibilità, candidabilità e incompatibilità.
In sostanza, si attribuisce all'Esecutivo il potere di stabilire chi può stare in Parlamento e chi no, per quanto tempo e così via. In altri termini, si stabilisce che questo sistema finto bipolare e maggioritario ha diritto di vita e di morte, strafregandosi della Costituzione, e che chi governa ha sempre ragione e può fare quel che vuole.
Non funziona così. E anche in questa sede desidero parlare con amarezza in merito all'idea di una intesa sulla Commissione, sulla benedetta Commissione anti-fannulloni. Occorrerebbe far passare il principio fondamentale che, nella logica della democrazia dell'alternanza, la corruzione può riguardare tutti, e quindi tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, perché ci si alterna al Governo del Paese, delle Regioni e degli enti locali. Bisogna quindi costruire norme che oggettivamente rendono impermeabile il sistema alle infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione. L'idea che passa - mi spiace doverlo dire - è che, in qualche modo, ci si acconcia perché i problemi li abbiamo tutti e così, in qualche modo, li occultiamo tutti. Non funziona, e non può funzionare, in tal modo, perché siete e siamo fuori dal mondo.
E ancora, signor Sottosegretario. Questo testo non si occupa della trasparenza sui patrimoni dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, dei funzionari, degli amministratori e dei parlamentari. La normativa sulla pubblicità patrimoniale dei deputati e dei senatori è ferma al 1982. Tutto questo non lo spieghiamo alla gente. Chi è investito di un mandato popolare ed esercita una funzione pubblica ha il dovere di spiegare, fino a quando esercita quella funzione - non c'è riservatezza e segretezza che tenga - come possiede una casa, una macchina e quant'altro, come si guadagna da vivere, e lo deve fare per rendere autorevole l'istituzione che rappresenta sempre e comunque. Tutto questo non c'è nel provvedimento, come non è prevista alcuna norma che dovrebbe equiparare i corrotti e i mafiosi, che sono la stessa identica cosa, e che consentirebbe l'unico e vero deterrente, attuale e concreto, al sistema delle infiltrazioni.
In questo provvedimento in sostanza - diciamolo con franchezza - non c'è proprio niente. Ma pensate di lavarvi la coscienza con questa robetta? O pensate che nel passaggio - lo dico anche agli amici del Partito Democratico - dal Senato alla Camera cambierà qualcosa? Questo provvedimento sarà affossato alla Camera sia perché - lo ripeto e ho concluso, signor Presidente - è una schifezza, sia perché a voi non frega niente della lotta alla corruzione. Farete questo passaggio, uscirete sui giornali con una roba ridicola, ma poi verrà insabbiato alla Camera, purtroppo aggiungiamo noi.
Questa è la ragione per la quale noi votiamo decisamente contro. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e dei senatori Pardi e Fosson. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Presidente D'Alia, in Parlamento vengono presentati provvedimenti che si possono o meno condividere, ma definirli in quel modo mi sembra inappropriato. (Applausi dei senatori Fluttero e Caselli. Commenti del senatore D'Alia).
Questo vale per chiunque, indipendentemente dalla professione politica, perché, se cominciassero tutti a ricorrere ad espressioni di quel genere, lei capisce che non sarebbe appropriato. (Commenti del senatore D'Alia).
VALENTINO (PdL). È questione di stile!
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, colleghi, nell'agenda politica di questo Governo e di questa maggioranza la lotta alla corruzione è certamente un obiettivo importante e il provvedimento in esame contiene misure - checché ne dicano i colleghi dell'opposizione - incisive sul tema della prevenzione e della repressione della corruzione.
Vorrei però dire due cose che non andrebbero fatte in materia di lotta alla corruzione, e che pure quest'oggi, in quest'Aula, si sono sentite.
Innanzitutto, il problema della corruzione non deve essere affrontato in modo emotivo o peggio demagogico, cercando di dare una risposta all'opinione pubblica, quale essa sia. Non richiede delle accelerazioni improvvise o impennate, ma perseveranza, e questa maggioranza e questo Governo, anche con altri provvedimenti (dopo parlerò di alcuni provvedimenti importanti in materia di lotta alla corruzione, perché questo non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo in materia), hanno una visione che va nella direzione non di dare una risposta demagogica ma di lottare contro un nemico insidioso, pulviscolare. In questo Paese esiste una corruzione non sistemica, bensì pulviscolare che è ancora più insidiosa e difficile da contrastare.
Questo tema non deve essere affrontato in modo settario, come invece hanno fatto i miei colleghi dell'opposizione, definendo il provvedimento in esame addirittura una schifezza, perché gli inquisiti per i reati contro la pubblica amministrazione stanno dappertutto, stanno di qua, di là, di sopra e di sotto. È di pochi giorni fa la notizia che il responsabile del trasporto aereo del Partito Democratico e membro del consiglio d'amministrazione dell'ENAC è stato indagato per corruzione. Questo dimostra che nessuno ha la patente per dare giudizi di etica pubblica agli altri.
Occorre quindi non schierarsi con posizioni del tipo «noi siamo i sacerdoti, i custodi delle virtù pubbliche e voi invece siete reprobi, cricche di potere, furbetti del quartierino». (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Fosson). E l'indignazione non può essere a senso unico, anche se i giornali spesso e volentieri quando viene indagato magari il responsabile del trasporto aereo del PD gli dedicano tre righe, ma, se c'è l'intercettazione della Santanché, diciotto pagine.
E qual è il contesto in cui si manifesta, in tutta la sua virulenza, la corruzione? È quello dell'inefficienza, dei ritardi, dell'opacità dell'amministrazione pubblica. Come dicevo, noi abbiamo lavorato nella direzione opposta, cercando di creare gli antidoti. Al riguardo, i Ministri della Lega, ancora una volta, hanno insegnato agli altri colleghi di Governo come si deve operare. Credo che la semplificazione e la delegificazione normativa del ministro Calderoli, con l'abrogazione di centinaia, di migliaia di leggi abbia posto un antidoto essenziale nella lotta alla corruzione, poiché quando si hanno centinaia, migliaia di leggi si può scegliere la disciplina applicabile, e ciò favorisce la corruzione; per non parlare della lotta alla criminalità organizzata e alle mafie che ha realizzato il nostro ministro Maroni, che ha eliminato l'humus in cui vive e prospera la corruzione, soprattutto in alcune parti del nostro Paese. Infine, ricordo il federalismo fiscale, voluto fortemente dal ministro Bossi con la responsabilizzazione degli amministratori, le sanzioni per gli amministratori infedeli e incapaci e il superamento del criterio deresponsabilizzante della spesa storica. Tutte queste misure sono di contrasto alla corruzione. Magari, non contengono questa parola nel loro titolo ma vanno nella stessa direzione del provvedimento oggi al nostro esame.
Abbiamo sentito l'opposizione dire che per combattere la corruzione ci vuole altro. Ricordo però che gli sforzi riformatori della sinistra su questo tema sono rimasti lettera morta, sono rimasti nei cassetti delle Commissioni. Il provvedimento che ci accingiamo a votare non consentirà di estirpare il cancro della corruzione, o di guarirlo definitivamente, ma certamente consentirà di limitarlo, di circoscriverlo. Quanto poi al Piano nazionale anticorruzione, che a noi interessa forse più che la natura dell'autorità preposta ad elaborarlo ed approvarlo, serve a valutare il grado di rischio di corruzione di ogni amministrazione centrale e a definire i necessari interventi organizzatori per ridurre questo rischio.
Inoltre, questo provvedimento contiene norme per rendere più trasparente l'attività contrattuale degli enti pubblici, un efficace sistema di controlli nei confronti dei subappalti (con l'emendamento Vizzini) e il tema dell'incandidabilità parlamentare, inserito per la prima volta in una norma. Anche al riguardo questa maggioranza e questo Governo devono essere orgogliosi di avere inserito per la prima volta in una norma il concetto di incandidabilità di un parlamentare per una sentenza definitiva di condanna. Lo fanno questo Governo e questa maggioranza, anche se sui giornali veniamo considerati, come sempre, quelli che fanno leggi ad personam. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).
Concludo in bellezza citando una dichiarazione dell'Associazione nazionale magistrati su questo provvedimento. Essa giudica in maniera estremamente positiva la parte sanzionatoria, ritenendo positivi i consistenti inasprimenti sanzionatori per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione e la previsione di una nuova circostanza aggravante per il funzionario pubblico. Giudica, inoltre, questa una novità condivisibile dato che la risposta sanzionatoria ha continuato ad essere incerta ed improntata, fino ad oggi, ad assoluta mitezza, visto che - dice la stessa Associazione - nell'88 per cento dei casi sono state inflitte pene sino a due anni di reclusione e, quindi, sottoposte alla sospensione condizionale della pena.
E conclude dicendo che la novità dell'inasprimento sanzionatorio, voluta da questo Governo e da questa maggioranza, può sortire una serie di effetti positivi di sistema. Questo lo dice l'Associazione nazionale magistrati, che aggiunge: si pensi ai risvolti in sede di indagine per la possibilità di intercettare, o con riguardo alla prescrizione del reato. Pertanto, l'Associazione nazionale magistrati esprime un giudizio positivo su una parte importante di questo provvedimento. Su questo punto, lascio il giudizio a tutti voi e soprattutto ai cittadini che ci ascoltano. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, signori senatori, signori del Governo, quando ormai oltre un anno fa, dopo tanto clamore di cembali sonori e tanti strepiti di servetti televisivi, venne presentato in Senato il disegno di legge in materia di lotta alla corruzione, avevamo pensato - pur stupiti - che forse poteva essere la volta buona. Eravamo in effetti un po' increduli, anche perché avevamo già assistito a questo proposito a beghe e scontri intestini all'interno della stessa maggioranza, in Consiglio dei ministri, in ordine alle modalità e agli strumenti più adeguati per combattere questo fenomeno criminale, per di più dopo che all'inizio della legislatura avevate già cancellato dal nostro ordinamento l'Alto commissario anticorruzione.
Ci eravamo peraltro predisposti - noi dell'opposizione ed in particolare del Partito Democratico - ad accogliere il testo del vostro disegno di legge, a discuterlo, a confrontarci, ad emendarlo per renderlo più efficiente e rispondente alle necessità concrete della realtà economica, sociale e politica italiana. Ma ci siamo dovuti ricredere ben presto, perché per mesi e mesi questo disegno di legge è rimasto bloccato nei meandri delle Commissioni del Senato, in attesa che il Governo predisponesse e presentasse alla Commissione bilancio la sua relazione tecnica, indispensabile per poter procedere. Soltanto la netta e rigida presa di posizione del Partito Democratico e delle opposizioni tutte all'interno della Conferenza dei Capigruppo ha fatto sì che, finalmente, il vostro testo giungesse all'esame di quest'Aula, pur privo dei rilievi e dei necessari miglioramenti da noi suggeriti già nell'esame nelle Commissioni.
In quest'Aula, però, ci siamo dovuti ricredere sulle vostre intenzioni, perché ancora una volta abbiamo dovuto assistere ad un gioco al rimpiattino da parte vostra, quasi al gioco delle tre carte, in quanto di fronte all'evidente necessità di integrare e completare le norme per la prevenzione e la lotta alla corruzione, avete alzato le barricate, respingendo fin dalle prime battute ogni proposta dell'opposizione, e del Partito Democratico in particolare, così come avevate fatto nelle Commissioni riunite, dove era stato espresso parere contrario sui nostri emendamenti.
E si badi bene, non si trattava da parte nostra di chiedere o pretendere chissà cosa; non volevamo inventare nulla dal nulla o recuperare da chissà quale mondo extraterrestre norme e principi di etica, di moralità, di trasparenza e di pulizia nella pubblica amministrazione e nella politica. Ci siamo fin dall'inizio semplicemente richiamati a norme del diritto internazionale, già integralmente recepite nel nostro ordinamento costituzionale e ordinario (come quelle sancite dalla Convenzione ONU anticorruzione del 2003, ratificate nel 2009 a seguito di un disegno di legge del Partito Democratico), o a norme inserite nella Convenzione europea di Strasburgo anticorruzione del 1999, in parte già ius receptum e in parte oggetto di ratifica in corso ad opera di questo Parlamento.
Ma al di là di questioni di correttezza e corrispondenza formale, sono le materie trattate da queste convenzioni internazionali, divenute oggetto dei nostri emendamenti da voi rigettati, che ci fanno ritenere che avete perso, che il Senato ha perso un'occasione importante per poter dire e far capire ai nostri concittadini e al mondo intero che la politica italiana crede che sia davvero possibile contrastare il fenomeno della corruzione. Tra l'altro, a detta della stessa Banca mondiale, tale fenomeno costituisce uno dei maggiori fattori di distorsione del mercato e delle economie in ogni parte del mondo, avendo in particolare individuato l'esistenza di una significativa correlazione tra il grado di corruzione di un Paese, il malfunzionamento delle pubbliche amministrazioni e la sua crescita economica, con effetti deleteri particolarmente rilevanti su medie e piccole imprese.
Mi preme sottolineare questo passaggio, perché purtroppo continuano a giungere, a livello internazionale, reprimende, anche piuttosto dure, nei confronti dell'Italia per assoluta insufficienza e inefficienza delle modalità e degli strumenti di lotta alla corruzione. L'ultima reprimenda, in ordine di tempo, è di pochi giorni fa e arriva direttamente dall'organismo del Consiglio d'Europa, il cosiddetto GRECO, che si occupa della corruzione negli Stati membri. Che se poi foste riusciti in quest'Aula la settimana scorsa a far passare la vostra proposta di mettere a capo dell'organismo italiano anti-corruzione il Presidente del Consiglio dei ministri, nella fattispecie il presidente Berlusconi, ironie e sberleffi non si sarebbero risparmiati a livello nazionale, ma anche internazionale.
Buona sorte ha voluto che siate rinsaviti. E almeno questo scempio ce lo avete risparmiato. Anzi, lo avete risparmiato al popolo italiano, accogliendo - per così dire, «in zona Cesarini» - la nostra richiesta di porre a capo delle attività di prevenzione del fenomeno corruttivo un organismo autonomo, secondo i dettami della Convenzione ONU del 2003, e con procedure di nomina sottoposte al parere favorevole vincolante dei due terzi dei membri delle Commissioni parlamentari. Purtroppo, però, questo è l'unico punto sul quale avete fatto un passo indietro. Forse anche a seguito di approfondita meditazione, dopo il secondo sberlone - per usare una nota recente definizione di un vostro Ministro - ricevuto dalla politica del Governo in occasione del voto referendario. È un po' poco però, decisamente poco, assolutamente insoddisfacente. Forse avreste bisogno di qualche altro sberlone elettorale, per capire che i cittadini pretendono ben altro dalla politica e dai pubblici amministratori.
Sono molti, e fondamentali, i temi che avete tralasciato. Anzi, che avete bocciato nel corso di questa discussione in Senato. E allora, per sintesi e sulla scia delle indicazione-disposizioni dell'ONU e dell'Europa, mi limito a citarli: il conflitto di interessi dei pubblici amministratori e dei titolari di cariche di governo; la corruzione anche nel settore privato; poteri e strumenti di indagine alla polizia giudiziaria e alla magistratura (particolarmente in tema di intercettazioni telefoniche); misure anti-riciclaggio; termini di prescrizione (auspicati come "lunghi" nel testo ONU); misure di prevenzione e di trasparenza nel settore degli appalti e della finanza pubblici; sequestro e confisca dei beni; cooperazione tra organismi di indagine (anche di intelligence); inopponibilità del segreto bancario; maggiori tutele e garanzie per i denuncianti e i testimoni, oltre alla non candidabilità per i condannati anche per fatti di corruzione e misure di trasparenza nella assunzione di incarichi di governo, come specificato nei nostri emendamenti. E invece, nulla di tutto questo. Avete rifiutato, eccettuata l'istituzione dell'organismo anticorruzione, il confronto parlamentare. Avete rifiutato il dibattito politico. Vi siete rinchiusi in un fortilizio, che non è una turris eburnea, ma assomiglia sempre di più ad una fortezza assediata dai cittadini, dai lavoratori, dagli imprenditori, che di voi non ne possono ormai più.
Esce da questa Aula un testo di legge dimesso, arido, incompleto, certamente insufficiente e inadeguato alla vastità e alla gravità del fenomeno, che ci porterà come Partito Democratico ad un voto contrario. Un'occasione mancata con la preoccupazione (nostra) che si tratti di un'occasione da voi volutamente mancata, con la preoccupazione dei cittadini onesti di vedere sempre più allontanarsi i valori della legalità, della prevenzione e della lotta al crimine della corruzione, quasi come una chimera. Fino a quando questi cittadini non decideranno di darvi un altro sberlone e di mandarvi finalmente a casa. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti dal Gruppo del PdL).
MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUGNAI (PdL). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo provvedimento costituisce un'altra fondamentale tappa del percorso virtuoso lungo il quale ci siamo avviati nel solco di un consolidamento e potenziamento di quel principio di legalità, per come lo stesso si coniuga nelle varie articolazioni nella società italiana, avuto sempre riguardo al ruolo e all'immagine dell'Italia in Europa e nel mondo.
Non a caso, onorevoli colleghi, è stato ricordato dal sottosegretario Augello come, approvando questo disegno di legge - arricchito, sia ben chiaro, dal contributo del dibattito parlamentare del quale (e credo che doverosamente se ne debba prendere e dare atto), il Governo ha tenuto ampiamente conto - avremo ottemperato a quasi tutte le richieste formulate nei confronti dell'Italia in campo europeo dal Gruppo degli Stati contro la corruzione, recuperando così, onorevoli colleghi, credibilità sia nella considerazione internazionale sia agli occhi dei cittadini italiani, nonché risalendo da quella posizione che oggi, relativamente agli indici di corruzione, l'Italia nel tempo ha purtroppo assunto e che non è certo in sintonia con il ruolo e l'immagine di una grande nazione civile. Tutto questo, nella consapevolezza che la corruzione effettiva o percepita costituisce sicuramente un enorme danno all'immagine del Paese, un forte disincentivo agli investimenti e un freno tirato con forza allo sviluppo economico.
Onorevoli colleghi, di questo fondamentale passaggio politico istituzionale, che ha riscosso insospettabili plausi, come ben ha ricordato il senatore Mazzatorta, noi rivendichiamo il principale merito. Infatti, nulla togliendo - lo voglio sottolineare ancora una volta - al confronto parlamentare, al quale mai il Governo e la maggioranza si sono sottratti, è innegabile che questo Governo e questa maggioranza ancora una volta hanno preso, in concreto e non a parole, il toro per le corna. Non si sono limitati a mere enunciazioni programmatiche e di principio, ma hanno legiferato espressamente al riguardo.
È un provvedimento non perfetto? Forse sì, come del resto tutte le umane cose, ma è il primo, onorevoli colleghi, che affronta organicamente questo delicato e vitale tema sotto il profilo congiunto della prevenzione, del controllo, delle sanzioni, non trascurando neppure, senza infingimenti, il tema altrettanto delicato del rapporto tra politica e corruzione. Questa primogenitura politica è circostanza che nessuno può negare, neppure l'opposizione. Quella stessa opposizione che ripetutamente, anche in quest'Aula, in più occasioni strumentalmente e suggestivamente ci ha accusato di scarsa sensibilità istituzionale nei confronti di questo specifico e delicatissimo tema; salvo poi, onorevoli colleghi (e anche questo è un fatto innegabile, perché la logica dei numeri sotto questo profilo è assolutamente implacabile), dover prendere atto ancora una volta che in questa stagione di governo, e sotto l'egida di questa maggioranza, la lotta all'illegalità in tutte le sue forme e articolazioni, con particolare riguardo alle possibili inferenze e interferenze tra criminalità organizzata e pubblica amministrazione, ha raggiunto risultati positivi mai conseguiti prima, sia sotto il profilo dei provvedimenti adottati che dei risultati conseguiti! (Applausi dal Gruppo PdL). Leggete quelle cifre, perché parlano da sole! Sono fatti, e non parole; sono fatti, e non meri programmi elettorali!
Con questa consapevolezza, che si coniuga alla positiva constatazione che quando l'opposizione o parte di essa abbandona posizioni strumentali - che la fanno arenare in quelle secche che in quest'Aula, opportunamente, anche la stessa presidente Finocchiaro ha voluto ricordare - e si confronta senza pregiudiziali, come in questo caso, svolge correttamente il suo ruolo, possiamo affermare che il Parlamento adempie nel modo più alto alle proprie funzioni nell'interesse della Nazione. Ebbene, onorevoli colleghi, con questa consapevolezza, convintamente, orgogliosamente, il Gruppo del Popolo della Libertà voterà favorevolmente su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2156, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi dal Gruppo PdL).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346.
Per un'informativa del Ministro della difesa sulle missioni internazionali
SCANU (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCANU (PD). Signor Presidente, soltanto qualche giorno fa, in occasione di un dibattito che si è tenuto alla presenza del sottosegretario Crosetto, il nostro Gruppo ha chiesto al rappresentante del Governo precise garanzie riguardo la presenza del medesimo presso le Aule parlamentari per illustrare, prima che venga emesso, il decreto sulle missioni internazionali. (Brusìo).
PRESIDENTE. Senatore Scanu, lei vada avanti, è un rapporto a due fra lei e me.
SCANU (PD). Io non ho problemi.
PRESIDENTE. Già ho quattro senatori iscritti a parlare e sono le ore 20,50.
SCANU (PD). Quindi, preferisce che continui?
PRESIDENTE. Tutti preferiamo.
SCANU (PD). Molto semplicemente vorrei pregarla, in quanto Presidente, di rappresentare con la dovuta forza al Ministro della difesa l'assoluta necessità che questi, ottemperando peraltro a precisi ordini del giorno votati a suo tempo, venga qui in Senato, incontrando magari le competenti Commissioni, prima di adottare il decreto sulle missioni internazionali. Non vorremmo infatti trovarci per l'ennesima volta di fronte ad un documento contabile privo di qualunque ragionamento politico a monte. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Scanu, gli Uffici solleciteranno la presenza del Ministro.
Sui lavori del Senato
SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge n. 2631, concernente l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per consentire un suo approfondimento. Si tratta di un provvedimento che ha avuto un iter molto intenso, lungo anche decenni. Siamo pronti a discutere in quest'Aula (si tratta di un disegno di legge che è partito peraltro dal Senato); tuttavia, sono stati presentati degli ordini del giorno molto interessanti che hanno bisogno di essere approfonditi e accolti.
Quindi, per dare modo alle colleghe, ai colleghi, a me medesima, e anche all'Aula, di approfondire, e non solo per venirci incontro reciprocamente, ma per poterci arricchire dei contributi presentati, chiedo una rinvio affinché, tramite un approfondimento, si possa consentire a quest'Aula di votare il provvedimento stesso.
QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei aderire alla richiesta della collega Serafini, soprattutto alla luce delle motivazioni che ha portato e che potrebbero rafforzare un accordo su un provvedimento importante e farlo arrivare in maniera più matura in Aula.
PRESIDENTE. Anche il Presidente Belisario ha fatto sapere che è d'accordo.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, siamo anche noi d'accordo con la proposta della collega Serafini.
BRICOLO (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRICOLO (LNP). Signor Presidente, anche il mio Gruppo concorda con tale proposta di rinvio.
PRESIDENTE. La richiesta della senatrice Serafini è pertanto accolta.
Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione
ADAMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ADAMO (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad un'interpellanza urgente che è stata presentata oggi e che riguarda la soppressione di due classi serali all'istituto Bertarelli di Milano. Si dirà: «De minimis non curat, praetor»; sono due classi in un istituto. Il problema è che la motivazione addotta per non concedere queste due classi all'istituto Bertarelli di Milano è legata al fatto che gli iscritti (62, quindi regolarissimi) risultavano per oltre il 30 per cento stranieri.
Ora, non v'è chi non veda che una norma, già molto discussa e discutibile, sui giovani in età dell'obbligo e introdotta da questo Governo, che sta creando molti problemi, non può in alcun modo essere interpretata in maniera estensiva anche alle classi serali. Chi volete che frequenti le classi serali di Milano se non i giovani lavoratori stranieri? Anzi, dovrebbe essere interesse di tutta la comunità che gli stranieri si integrino, imparino l'italiano, imparino le leggi, mettano su famiglia (e quant'altro si sente giustamente dire su questo tema), vadano a scuola, prendano una qualifica, imparino la cultura del Paese.
Invece, con la soppressione di queste due classi gli studenti non possono essere spostati nelle altre classi serali perché sono pochissime e hanno gli stessi problemi, cioè hanno una prevalenza di alunni stranieri, che non possono permettersi - voglio pensare che lo capiamo tutti - l'onere di una scuola privata. Quindi, siccome siamo agli sgoccioli e questi ragazzi restano a casa, da qui nasce l'insistenza ad una risposta e ad un intervento rapidissimi. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).
SPADONI URBANI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, il mio intervento è volto a sollecitare al Governo la risposta all'interrogazione 3-02173, che ha per oggetto l'annunciato ridimensionamento della ThyssenKrupp, dal quale può essere interessato anche il sito produttivo di Terni. Quindi vorrei una risposta al mio atto di sindacato ispettivo.
PRESIDENTE. Gli Uffici prendono atto di queste due richieste.
Sulle intimidazioni legate a inchieste sulla criminalità
organizzata nella provincia di Latina
PEDICA (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signor Presidente, leggo la prima parte di una lettera dell'associazione antimafia "Antonino Caponnetto" dove mi si chiede di intervenire. La loro preoccupazione è che, se dovessero risultare veritiere le interpretazioni di minacce velate al giudice Aielli, che conduce i lavori della corte che sta giudicando presso il tribunale di Latina gli imputati di Fondi dell'inchiesta Damasco, vorrebbe dire che ormai nella provincia di Latina sono stati superati tutti i picchi della criminalità. Non sarebbe la prima volta che i magistrati pontini sono sotto attacchi di tutte le specie; già in passato sono stati sparati colpi di pistola contro la macchina della consorte di un giudice, senza considerare i continui insulti che essi ricevono da esponenti politici. Non vogliamo parlare inoltre dei continui attentati ai danni delle rappresentanze delle Forze dell'ordine, sempre nell'area Fondi-Monte San Biagio: autovetture bruciate e colpi di pistola contro le abitazioni. Potrei fare un elenco lunghissimo dell'appunto che mi ha mandato l'associazione "Antonino Caponnetto". La cosa che mi preoccupa su questo argomento è che non vi è né un'interrogazione, né una mozione, e neanche una richiesta forte di intervento da parte del Ministro dell'interno, che io mi adopererò a fare e rappresentare.
Su questo argomento, circa due settimane fa avevo denunciato un'anomalia per quanto riguarda la consegna di un plico da parte dei Carabinieri per notificarmi una denuncia a mio nome, pervenuta in un'abitazione che non è la mia residenza in quanto appunto residente nella stessa via da trent'anni. Ebbene, io avevo denunciato una forte preoccupazione per il fatto che un carabiniere di Fondi (ho anche indicato il suo nome e cognome) ha dato la notizia di un indirizzo sbagliato.
È come se io, signor Presidente, e lo ripeto a lei come lo dissi in altra occasione al Presidente di turno...
PRESIDENTE. Anche nella precedente occasione, senatore Pedica, ero io a presiedere la seduta.
PEDICA (IdV). Bene, signor Presidente, allora le ripeto che è come se io venissi a casa sua più volte a settimana e li trovassi una lettera da parte dei Carabinieri a me indirizzata. Dopo quel fatto, al quale ancora non c'è stata né risposta né tantomeno una sollecitazione, ho ricevuto una bella lettera da parte del presidente Schifani, che sottolineava la gravità del fatto e mi assicurava che avrebbe approfondito la vicenda. Ad oggi, non vi è stata alcuna risposta, mentre vi sono stati già tre o quattro avvisi, in quell'appartamento, a testimoniare presenze diverse da quella che è la quotidianità in quell'appartamento.
Ma se sono costretto, e sarò costretto, a rivolgermi all'autorità giudiziaria per dire che, da quel giorno, in quell'appartamento, dove io non risiedo, stanno avvenendo fatti strani, allora mi rivolgerò all'autorità competente. Io mi sono però rivolto in prima istanza al Presidente del Senato, che spero prenda a cuore questa situazione, perché ne va della mia vita personale e anche dell'esigenza di sapere come, e da chi, quel carabiniere ha ricevuto l'indirizzo per inviare un chiaro segnale di attenzione, e uso solo questo termine, e per darmi un segnale chiaro su quanto ho fatto contro la criminalità a Fondi e su quanto essi stanno preparando proprio perché ho lottato contro la criminalità a Fondi.
PRESIDENTE. Il presidente Schifani ha già sollecitato il Governo per dare risposta su questo tema. Io le esprimo, inoltre, tutta la mia solidarietà.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 16 giugno 2011
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,59).
Allegato A
DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
(*) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156)
Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044)
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2164)
Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168)
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174)
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato (2346)
Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato (2340)
________________
(*) Testo preso in esame dall'Assemblea
ORDINE DEL GIORNO G101 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO
RUTELLI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, FINOCCHIARO
V. testo 2
Il Senato,
preso atto che:
le statistiche della delittuosità, cristallizzate nello SDI (sistema d'indagine gestito dal Ministero dell'interno) e le statistiche giudiziarie della criminalità, alimentate dal Ministero della giustizia, nonché la relazione della Corte dei conti, testimoniano di una massiccia intrusione della corruzione nei gangli vitali del Paese, con un andamento crescente in progressione accelerata;
accanto alla rilevazione di fenomeni riconducibili per diverse connessioni causali alla corruzione, non emergono, con immediatezza e spessore, le ragioni del bene comune e degli interessi nazionali, incarnate in istituzioni, sia pubbliche che private, votate a debellare questo devastante fenomeno che incide in profondità sulla vitalità civile e democratica del Paese;
sussiste un'illegalità diffusa che fa sentire molti partecipi di un Ğcomune destinoğ, tollerata anche da una parte della nostra classe dirigente, la quale, godendo di uno smisurato potere mediatico e politico, che certamente influenza e determina costumi e morale, ha annacquato il disvalore etico di determinati comportamenti;
considerato che:
le rilevazioni maggiormente accreditate, quelle che hanno potuto considerare le condizioni politico-economico-giudiziarie di un vasto numero di nazioni, in particolare quelle della Banca mondiale, confermano il dato secondo il quale alti livelli di costituzione, reale e percepita, sono associati a quella che viene definita una Ğpoverağ capacità di governance, cioè di elaborazione di politiche generali e di esercizio di controlli;
le stesse rilevazioni, con riguardo a nazioni nelle quali il livello di costituzione è moderato o addirittura modesto, a fronte di buona e forte governance, presentano, piuttosto che giudizi soddisfacenti, l'indicazione di strumenti di prevenzione e controllo altrettanto incisivi di quelIi necessari ad intervenire nei contesti di elevato tenore di corruzione;
in Italia, i cittadini che nutrono sentimenti di forte lealtà verso l'interesse generale e verso le istituzioni e le pubbliche amministrazioni iniziano a sentirsi in minoranza, poiché i crescenti livelli di corruzione risultano in forte dissonanza con un quadro legale evoluto e radicato nella cultura giuridica del Paese. La legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), il decreto legislativo sulla responsabilità penale amministrativa d'impresa (n. 231 del 2001), il sistema generale di controlli pubblici e di quelli stabiliti per le società private, il prezioso lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura, la sottoscrizione e la ratifica di trattati internazionali (da ultimo, si veda la legge n. 116 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione) e nel futuro più prossimo l'auspicabile ratifica ed esecuzione delle Convenzioni civile e penale sulla corruzione, definite a Strasburgo l'una nel novembre 1999, l'altra nel gennaio dello stesso anno, ovvero l'intero sistema normativo del Paese deporrebbero per un'adeguata cornice legale contro la corruzione; e tuttavia, il dato crescente della corruzione pone interrogativi sulle dinamiche reali in corso nel Paese, ben oltre quelle legali;
più che una percezione, vi è il fondato timore che la soglia di accettazione della corruzione, nei comuni e nelle città, negli uffici pubblici e in quelli privati, nei gruppi sociali, aggravata dall'incombente crisi economico-sociale, si sia abbassata, con il rischio di una generalizzata rassegnazione nella concretezza della quotidianità;
il rimbombo di richiami aI pragmatismo, non conseguenti ad un principio di responsabilità attrezzato con regole, comportamenti etici e politici, e con trasparenti meccanismi funzionali e procedurali concorre a distorcere il senso comune, con il rischio concreto di screditare anche il rispetto per il fare, per realizzare interventi pubblici, servizi, trasformazioni territoriali moderne e sostenibili;
stime pari a 60-70 miliardi di euro di corruzione all'anno costituiscono una mostruosità finanziaria, non dimenticando che un fiume ben più che doppio di miliardi di curo passa per l'evasione fiscale. La Corte dei conti, la relazione del SAeT ed agenzie indipendenti come Transparency lnternational sono concordi nella valutazione dell'enormità dello stock annuale di corruzione. Quanto sia il valore effettivo, in realtà lo si ignora: probabilmente è superiore ai dati di stima;
c'è un'indicazione di massima delle aree nelle quali si produce corruzione, ma è compito delle lstituzioni pubbliche rendere disponibile il tracciato della corruzione, modalità per modalità, settore per settore, soggetto per soggetto, a partire dalla sanità, dove molto alto è il livello di indebita intermediazione politica;
c'è stata una stagione nella quale i controlli, nelle loro variabili più aggiornate - il controllo interno, il controllo strategico, il controllo di gestione, l'accertamento della qualità - assieme a quelli tradizionali di legittimità hanno aiutato a rassicurare il Paese circa la volontà politica ed istituzionale di mettere fuori gioco le variabili criminose della competizione economica. Occorre prendere atto, alla luce dei conclamati numeri della costruzione, del loro fallimento;
il Governo, lo scorso 1º marzo ha dato notizia di aver approvato un disegno di legge anticorruzione, in un momento in cui affioravano pesanti episodi di presunta corruzione. Questo disegno di legge, allo stato, non è stato tuttavia ancora presentato in Parlamento;
Ğa coloro ai quali molto è dato, molto è richiestoğ, affermò John Fitzgerald Kennedy. Conformemente alla Convenzione ONU, alla politica, in Italia, è oggi richiesto di Ğelaborare o perseguire, secondo i principi fondamentali del sistema giuridico italiano, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilitàğ; a questi fini è cruciale un'ampia partecipazione democratica e civica,
impegna il Governo:
a) a dare attuazione piena ed integrale alla Convenzione ONU sulla corruzione ratificata con legge n. 116 del 2009, con le seguenti specificazioni: l'organo di prevenzione della corruzione, per il quale già l'Alto commissario per la lotta alla corruzione auspicava che si trasformasse in autorità indipendente, godrà dell'indipendenza necessaria ad esercitare le proprie funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Esso dovrà essere individuato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica alla quale saranno ammessi a partecipare associazioni di alta rappresentatività, università, ordini professionali, rappresentanti dei mondi produttivi e dei consumatori. La procedura di selezione sarà affidata all'insindacabile giudizio dei presidenti delle Camere;
b) a promuovere l'aggiornamento della legge n. 241 del 1990 alla luce dei princìpi dell'articolo 10 della Convenzione ONU, previa indizione di una sessione dedicata della Conferenza unificata per l'analisi del suo funzionamento, dell'impatto sul procedimento amministrativo, delle distorsioni registrate;
c) a propone al Parlamento: un quadro di disposizioni concernenti il settore privato che non costituiscano appesantimento ma, piuttosto, semplificazione degli oneri burocratici e consentano di rafforzare i controlli in funzione anticorruttiva; misure che prevedano l'accessibilità protetta del singolo cittadino agli organi di prevenzione della corruzione e agli organi giurisdizionali, con forme di tutela identiche a quelle assicurate dalla legge ai dati sensibili; misure che disciplinino la tracciabilità dell'intero percorso del danaro pubblico erogato nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica o in qualunque altro modo speso dalle pubbliche amministrazioni con particolare cura agli interventi nell'ambito delle procedure d'urgenza; misure volte ad adeguare l'ordinamento ai princìpi e agli istituti penalistici definiti nella Convenzione ONU in materia di repressione della corruzione, dando attuazione, in particolare, a quello secondo il quale i vantaggi della corruzione devono essere facilmente considerati inferiori agli svantaggi derivanti dalle sanzioni per comportamenti corruttivi;
d) ad estendere ai proventi accettati della corruzione - inclusa quella politico-amministrativa - il regime della confisca come già previsto dall'ordinamento giuridico italiano per altri tipi di reato;
e) ad annullare i benefici di legge (ovvero le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena, l'indulto, l'amnistia, la semi libertà o la liberazione anticipata) nei reati di tipo economico e contro la pubblica amministrazione ove l'autore del delitto non risarcisca integralmente il danno alla vittima;
f) a dar vita ad un organismo di confronto permanente per l'analisi dei fenomeni corruttivi cui prendano parte tra gli altri la Conferenza Unificata, la Banca d'Italia, la CONSOB;
g) ad assumere un'iniziativa legislativa per la regolamentazione delle attività lobbistiche, che sia ispirata al princìpio fondamentale secondo il quale l'acquisizione da parte delle istituzioni delle informazioni necessarie alla decisione è parte del procedimento formale, e le informazioni ricevute debbano essere corredate dal parere di un autorevole soggetto indipendente;
h) a recepire in ogni comparto legislativo il principio di corrispondenza tra concorso pubblico ed incarico pubblico;
i) a stabilire il regime di separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali nell'ambito dell'assegnazione di incarichi pubblici;
l) a proporre un nuovo sistema unitario e coordinato per le procedure di appalto, l'esecuzione dei lavori e i relativi controlli;
m) a rafforzare e rendere più efficiente l'azione della Corte dei conti, anche per il risarcimento dei danni subiti dall'intero Paese a causa della corruzione, consapevoli che nei Paesi in cui tale fenomeno è diffuso sovente le istituzioni assolvono contro di esso compiti formali, prima che sostanziali;
n) a promuovere una normativa che introduca l'obbligo per il Governo di corredare le proprie iniziative legislative con un'analisi volta a prevenire ogni possibile impatto negativo delle norme in termini di potenziale accrescimento del meccanismi di corruzione.
RUTELLI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, FINOCCHIARO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
preso atto che:
le statistiche della delittuosità, cristallizzate nello SDI (sistema d'indagine gestito dal Ministero dell'interno) e le statistiche giudiziarie della criminalità, alimentate dal Ministero della giustizia, nonché la relazione della Corte dei conti, testimoniano di una massiccia intrusione della corruzione nei gangli vitali del Paese, con un andamento crescente in progressione accelerata;
accanto alla rilevazione di fenomeni riconducibili per diverse connessioni causali alla corruzione, non emergono, con immediatezza e spessore, le ragioni del bene comune e degli interessi nazionali, incarnate in istituzioni, sia pubbliche che private, votate a debellare questo devastante fenomeno che incide in profondità sulla vitalità civile e democratica del Paese;
sussiste un'illegalità diffusa che fa sentire molti partecipi di un Ğcomune destinoğ, tollerata anche da una parte della nostra classe dirigente, la quale, godendo di uno smisurato potere mediatico e politico, che certamente influenza e determina costumi e morale, ha annacquato il disvalore etico di determinati comportamenti;
considerato che:
le rilevazioni maggiormente accreditate, quelle che hanno potuto considerare le condizioni politico-economico-giudiziarie di un vasto numero di nazioni, in particolare quelle della Banca mondiale, confermano il dato secondo il quale alti livelli di costituzione, reale e percepita, sono associati a quella che viene definita una Ğpoverağ capacità di governance, cioè di elaborazione di politiche generali e di esercizio di controlli;
le stesse rilevazioni, con riguardo a nazioni nelle quali il livello di costituzione è moderato o addirittura modesto, a fronte di buona e forte governance, presentano, piuttosto che giudizi soddisfacenti, l'indicazione di strumenti di prevenzione e controllo altrettanto incisivi di quelIi necessari ad intervenire nei contesti di elevato tenore di corruzione;
in Italia, i cittadini che nutrono sentimenti di forte lealtà verso l'interesse generale e verso le istituzioni e le pubbliche amministrazioni iniziano a sentirsi in minoranza, poiché i crescenti livelli di corruzione risultano in forte dissonanza con un quadro legale evoluto e radicato nella cultura giuridica del Paese. La legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), il decreto legislativo sulla responsabilità penale amministrativa d'impresa (n. 231 del 2001), il sistema generale di controlli pubblici e di quelli stabiliti per le società private, il prezioso lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura, la sottoscrizione e la ratifica di trattati internazionali (da ultimo, si veda la legge n. 116 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione) e nel futuro più prossimo l'auspicabile ratifica ed esecuzione delle Convenzioni civile e penale sulla corruzione, definite a Strasburgo l'una nel novembre 1999, l'altra nel gennaio dello stesso anno, ovvero l'intero sistema normativo del Paese deporrebbero per un'adeguata cornice legale contro la corruzione; e tuttavia, il dato crescente della corruzione pone interrogativi sulle dinamiche reali in corso nel Paese, ben oltre quelle legali;
più che una percezione, vi è il fondato timore che la soglia di accettazione della corruzione, nei comuni e nelle città, negli uffici pubblici e in quelli privati, nei gruppi sociali, aggravata dall'incombente crisi economico-sociale, si sia abbassata, con il rischio di una generalizzata rassegnazione nella concretezza della quotidianità;
il rimbombo di richiami aI pragmatismo, non conseguenti ad un principio di responsabilità attrezzato con regole, comportamenti etici e politici, e con trasparenti meccanismi funzionali e procedurali concorre a distorcere il senso comune, con il rischio concreto di screditare anche il rispetto per il fare, per realizzare interventi pubblici, servizi, trasformazioni territoriali moderne e sostenibili;
stime pari a 60-70 miliardi di euro di corruzione all'anno costituiscono una mostruosità finanziaria, non dimenticando che un fiume ben più che doppio di miliardi di curo passa per l'evasione fiscale. La Corte dei conti, la relazione del SAeT ed agenzie indipendenti come Transparency lnternational sono concordi nella valutazione dell'enormità dello stock annuale di corruzione. Quanto sia il valore effettivo, in realtà lo si ignora: probabilmente è superiore ai dati di stima;
c'è un'indicazione di massima delle aree nelle quali si produce corruzione, ma è compito delle lstituzioni pubbliche rendere disponibile il tracciato della corruzione, modalità per modalità, settore per settore, soggetto per soggetto, a partire dalla sanità, dove molto alto è il livello di indebita intermediazione politica;
c'è stata una stagione nella quale i controlli, nelle loro variabili più aggiornate - il controllo interno, il controllo strategico, il controllo di gestione, l'accertamento della qualità - assieme a quelli tradizionali di legittimità hanno aiutato a rassicurare il Paese circa la volontà politica ed istituzionale di mettere fuori gioco le variabili criminose della competizione economica. Occorre prendere atto, alla luce dei conclamati numeri della costruzione, del loro fallimento;
il Governo, lo scorso 1º marzo ha dato notizia di aver approvato un disegno di legge anticorruzione, in un momento in cui affioravano pesanti episodi di presunta corruzione. Questo disegno di legge, allo stato, non è stato tuttavia ancora presentato in Parlamento;
Ğa coloro ai quali molto è dato, molto è richiestoğ, affermò John Fitzgerald Kennedy. Conformemente alla Convenzione ONU, alla politica, in Italia, è oggi richiesto di Ğelaborare o perseguire, secondo i principi fondamentali del sistema giuridico italiano, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilitàğ; a questi fini è cruciale un'ampia partecipazione democratica e civica,
impegna il Governo:
a) a dare attuazione piena ed integrale alla Convenzione ONU sulla corruzione ratificata con legge n. 116 del 2009, con le seguenti specificazioni: l'organo di prevenzione della corruzione, per il quale già l'Alto commissario per la lotta alla corruzione auspicava che si trasformasse in autorità indipendente, godrà dell'indipendenza necessaria ad esercitare le proprie funzioni al riparo da ogni indebita influenza; b) a promuovere l'aggiornamento della legge n. 241 del 1990 alla luce dei princìpi dell'articolo 10 della Convenzione ONU, previa indizione di una sessione dedicata della Conferenza unificata per l'analisi del suo funzionamento, dell'impatto sul procedimento amministrativo, delle distorsioni registrate;
c) a propone al Parlamento: un quadro di disposizioni concernenti il settore privato che non costituiscano appesantimento ma, piuttosto, semplificazione degli oneri burocratici e consentano di rafforzare i controlli in funzione anticorruttiva; misure che disciplinino la tracciabilità dell'intero percorso del danaro pubblico erogato nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica o in qualunque altro modo speso dalle pubbliche amministrazioni con particolare cura agli interventi nell'ambito delle procedure d'urgenza; misure volte ad adeguare l'ordinamento ai princìpi e agli istituti penalistici definiti nella Convenzione ONU in materia di repressione della corruzione, dando attuazione, in particolare, a quello secondo il quale i vantaggi della corruzione devono essere facilmente considerati inferiori agli svantaggi derivanti dalle sanzioni per comportamenti corruttivi;
d) a dar vita ad un organismo di confronto permanente per l'analisi dei fenomeni corruttivi cui prendano parte tra gli altri la Conferenza Unificata, la Banca d'Italia, la CONSOB;
e) ad assumere un'iniziativa legislativa per la regolamentazione delle attività lobbistiche, che sia ispirata al princìpio fondamentale secondo il quale l'acquisizione da parte delle istituzioni delle informazioni necessarie alla decisione è parte del procedimento formale, e le informazioni ricevute debbano essere corredate dal parere di un autorevole soggetto indipendente;
f) a recepire in ogni comparto legislativo il principio di corrispondenza tra concorso pubblico ed incarico pubblico;
g) a stabilire il regime di separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali nell'ambito dell'assegnazione di incarichi pubblici;
h) a proporre un nuovo sistema unitario e coordinato per le procedure di appalto, l'esecuzione dei lavori e i relativi controlli;
i) a rafforzare e rendere più efficiente l'azione della Corte dei conti, anche per il risarcimento dei danni subiti dall'intero Paese a causa della corruzione, consapevoli che nei Paesi in cui tale fenomeno è diffuso sovente le istituzioni assolvono contro di esso compiti formali, prima che sostanziali;
l) a promuovere una normativa che introduca l'obbligo per il Governo di corredare le proprie iniziative legislative con un'analisi volta a prevenire ogni possibile impatto negativo delle norme in termini di potenziale accrescimento del meccanismi di corruzione.
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(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Improcedibile
All'emendamento 2.0.2000, sostituire il comma 1 con i seguenti:
Ğ1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite, a livello nazionale, alla Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di cui al successivo comma 1-bis.
1-bis. È istituita l'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
1-ter. L'Autorità, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, agisce in piena autonomia e indipendenza ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti dell'Autorità sono scelti tra magistrati di ogni ordine con almeno quindici anni di anzianità di servizio, professori ordinari di università in materie giuridiche o economiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio, prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.
1-quater. I membri dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o rinominati per un altro mandato. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici e i magistrati, quest'ultimi previa autorizzazione dei competenti organi di autogovemo, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Il presidente ed i componenti dell'Autorità percepiscono un trattamento economico complessivo pari a quello percepito rispettivamente dal presidente e dai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1-quinquies. L'Autorità ha i seguenti compiti:
a) definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale; a tal fine si avvale di tutte le strutture pubbliche che possano coadiuvarla;
b) collabora con i paritetici organismi regionali ed internazionali, competenti al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;
c) predispone e coordina, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1-octiesdecies, il Piano nazionale anticorruzione;
d) definisce modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) istituisce e gestisce una banca dati centralizzata ed informatizzata nella quale inserisce tutti i dati acquisiti nel corso della propria attività, regolandone le modalità di inserimento, aggiornamento ed accesso tramite apposito regolanlento, da adottarsi entro novanta giorni dalla istituzione;
f) conclude protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con le Autorità giudiziarie e le Forze di polizia;
g) conclude accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la programmazione e la realizzazione di piani formativi e di aggiornamento per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illegalità;
h) dispone indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propna o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazione anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tesa ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
i) dispone monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
1-sexies. L'Autorità esercita le sue funzioni in relazione ad ogni amministrazione pubblica, centrale e locale, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica. Esercita altresì attività di controllo sugli enti e le società private che contrattano con la pubblica amministrazione.
1-septies. L'Autorità riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nelle amministrazioni pubbliche.
1-octies. L'Autorità, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, esercita seguenti poteri:
a) acquisisce dati, informazioni e documenti da ogm pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto al suo controllo;
b) effettua accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;
c) compie audizioni, ove ritenuto utile, di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti al controllo;
d) ordina alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnala carenze nei piani adottati;
e) impartisce istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole ammini strazioni;
f) irroga sanzioni amministrative m caso di inottemperanza agli ordini, alle segnalazioni ed alle istruzioni impartite.
1-nonies. Ai fini dell'efficace esercizio dei propri poteri, l'Autorità si avvale dell'ausilio della Guardia di Finanza, ovvero anche delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia.
1-decies. L'Autorità può irrogare le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro;
b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro;
c) in caso di mancato consenso all'accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro;
d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che SIano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro;
e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati la sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.
1-undecies. In caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle violazioni, l'Autorità può aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al dipendente pubblico una sanzione aggiuntiva pari all'importo dei premi di produttività, comunque denominati, ed al dirigente una sanzione aggiuntiva pari all'importo della retribuzione di risultato, comunque denominata, per tutti gli anni ai quali le violazioni si riferiscono.
1-duodecies. Con successivo regolamento, adottato entro novanta giorni dalla istituzione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'Autorità stabilisce le regole procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il procedimento deve comunque prevedere, a pena di nullità, regole di garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato.
1-terdecies. Tutti i provvedimenti dell'Autorità sono ricorribili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Autorità è sempre assistita, in ogni giudizio, dall'Avvocatura dello Stato.
1-quaterdecies. L'Autorità comUnIca immediatamente al titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici. L'Autorità è altresì obbligata a comunicare immediatamente all'Autorità giudizi aria fatti, atti o comportamenti penalmente rilevanti. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Autorità.
1-quinquiesdecies. Per i propri compiti l'Autorità utilizza sedi e locali forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica di personale è stabilita, nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, in cinquanta unità ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale è assegnato all'Autorità, su richiesta del Presidente, in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Autorità può anche stipulare contratti a tempo determinato, della durata massima di un anno e nei limiti della dotazione organica fissata per la fase di prima applicazione, al fine di assicurare la sua piena operatività.
1-sexdecies. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di trenta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, nominato dai membri dell'Autorità, che ne risponde al Presidente.
l-septiesdecies. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante destinazione delle somme necessarie dal "Fondo unico giustizia", costituito con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 destina le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore all'1 per cento mediante riassegnazione all'Autorità, per assicurarne il funzionamento, con conseguente riduzione percentuale delle altre assegnazioni. Il decreto assicura che all'Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione. In caso di insufficienza dell'assegnazione, con successivo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri aumenta le quote minime delle risorse assegnate, fino alla piena copertura degli oneri.
1-octiesdecies. Tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali elaborano e trasmettono annualmente all'Autorità propri piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzioneğ.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 2.
Ritirato
All'emendamento 2.0.2000, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
Ğb) collabora con il Dipartimento della funzione pubblica alla predisposizione del Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 4 lettera c);ğ.
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
Ğ5-bis. Lo schema di Piano nazionale anticorruzione predisposto ai sensi del comma 4, lettera c) è trasmesso alla Camera ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di Piano. Il piano è adottato dal Consiglio dei Ministri ed è emanato come decreto del Presidente della Repubblicağ.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 3.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 4.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 5.
V. testo 2
All'emendamento 2.0.2000, al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ğ, prevedendo la rotazione dei dirigenti sia nelle amministrazioni dirette centrali che in quelle perifericheğ.
SPADONI URBANI (*)
Approvato
All'emendamento 2.0.2000, al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ğ, prevedendo negli stessi settori la rotazione di dirigenti e funzionariğ.
________________
(*) Aggiungono le firme in corso di seduta il senatore Viespoli e tutti i componenti del Gruppo CN-Io Sud
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 6.
IL GOVERNO
Approvato nel testo emendato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 2-bis.
1. In attuazione dell'articolo 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale ai sensi degli articoli 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica di cui al comma 4 lettera c);
c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo;
d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui agli articoli 4 e 5.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli organi competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ORDINE DEL GIORNO
FINOCCHIARO, BIANCO, LEGNINI, SANNA
Non posto in votazione (*)
Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2156,
premesso che:
l'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) prevede, a decorrere dall'anno 2010, lo stanziamento della somma di quattro milioni di euro per il finanziamento, con decreto interministeriale, di progetti sperimentali e innovativi nelle materie di competenza della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge delega n. 15 del 2009, prevede l'istituzione, presso la suddetta Commissione, della Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle stesse amministrazioni, la diffusione della legalità e della trasparenza, di sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità e di promuovere la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche;
in coerenza con l'attuazione degli obiettivi della Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche si ritiene utile ed opportuno destinare una quota del suddetto finanziamento di quattro milioni di euro, con delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e per un importo non superiore al 30 per cento, alle attività ed ai nuovi compiti in materia di contrasto alla corruzione previsti dal disegno di legge in esame, attività e compiti rientranti nell'ambito delle competenze della Sezione;
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative. necessarie a destinare una quota del finanziamento di cui in premessa alle attività ed ai nuovi compiti in materia di contrasto alla corruzione previsti dal provvedimento in esame, in linea con le finalità di trasparenza, legalità ed integrità indicate dall'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 10.
Non posto in votazione (*)
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)
1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
ĞArt. 6-bis. - 1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale.
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.ğ.
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
Ğ1-bis). Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.ğ.
________________
(*) Approvato l'emendamento 10.251 (testo 2), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
ĞArt. 10.
1. L'articolo 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Elettori). - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis".
2. L'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:
"Art. 2. - (Limitazioni per incapacità civile). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.
Art. 2-bis. - (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). - 1. Non sono elettori:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 2-ter. - (Limitazioni per indegnità morale). - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso.
c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".
3. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma 1".
4. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.".
5. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole "Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,".
6. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.".
7. L'articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:
"Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) siano elettori;
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.
2. Non possono essere candidati a deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).
4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera a) sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b) sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.
Art. 6-bis. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), esisteva al momento della candidatura".
8. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-quater, non possono neppure rivestire:
a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;
2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;
b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);
c) la carica di:
1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.
9. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 8 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.ğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
ĞArt. 10. - (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al Capo Il, del Titolo Il sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "candidabilità ed eleggibilità";
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla".
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"ğ.
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
ĞArt. 10. - (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2 siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:
a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-quater, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;
c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a)".
2. All'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 10 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"ğ.
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
ĞArt. 10. - (Delega al Governo in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica derivante da sentenze definitive di condanna per delitti non colposi) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le norme del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) ferme restando le disposizioni di cui alla lettera a), prevedere per quali altri delitti, per i quali la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo tre anni, non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione;
c) prevedere la durata dell'ineleggibilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'ineleggibilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative dall'ineleggibilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.ğ
FINOCCHIARO, ZANDA, SANNA, CASSON, LEGNINI, BIANCO, DELLA MONICA, INCOSTANTE, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: ĞArt. 10ğ fino alla fine dell'articolo con le seguenti: ĞArt. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme perla elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533) - 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) è sostituito dai seguenti:
"Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti seguenti requisiti:
a) siano elettori:
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.
2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di cui al conuna 2.
4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera a), sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b), sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori".
2. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a un atto per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, diverso dalle fattispecie di cui alle lettere precedenti, punito con pena edittale non inferiore a due anni di reclusione.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 6-ter. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fà parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare le osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'alticolo 6, comma 1, lettera b), esisteva al momento della candidatura".
3. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico delle leggi recanti le norme per relezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o nel caso in cui le dichiarazioni non siano veritiere".
4. All'articolo 5 del decreto legislativoc1e.cl'eto legislativ 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Non possono essere candidati al Senato della Repubblica e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 2, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1-ter. Le condizioni soggettive di incandidabilità sono rilevate secondo le modalità di cui agli articoli 6, commi 4 e 5 e 6-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361".
5. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblicağ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: ĞArt. 10ğ fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
ĞArt. 10. - (Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo) - 1. Per l'assunzione di incarichi di governo, gli interessati devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:
1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che comporti interdizione dai pubblici uffici;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto dl attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) che non siano stati destinatiri di:
1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condannağ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: ĞArt. 10ğ fino alla fine dell'articolo con le seguenti: ĞArt. 10. - 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-terdel codice penale.
1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis 1-ter 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: ĞArt. 10ğ fino alla fine dell'articolo con le seguenti: ĞArt. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale".
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.".
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Non sono eleggibili a senatore coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.".ğ
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: ĞArt. 10ğ fino alla fine dell'articolo con le seguenti: ĞArt. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale".
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.".
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Non sono eleggibili a senatore coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.".ğ
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole:Ğun annoğ con le seguenti: Ğcentottanta giorniğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
Ğa) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici, prevedere che non siano candidabili a deputati, a senatori e a parlamentari europei coloro che abbiano riportato condanne per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penaleğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, alle lettere a) e b) sopprimere le parole: Ğa pene superiori a due anni di reclusioneğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, sostituire la lettera b), con le seguenti:
Ğb) prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), che non possano essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputati, senatori e parlamentari europei coloro che siano stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per i delitti di cui agli articoli 640-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
b-bis) prevedere che l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 sia nullağ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10,251 (testo 2), al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: ĞTitolo Il, Capo Iğ, con le seguenti: ĞTitoli Il e IIIğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: ĞCapo Iğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: Ğe, se del caso, per altriğ, con le seguenti: Ğe per iğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Approvato
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
Ğe-bis) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore di cui alla presente legge siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di Governoğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, alla lettera g), sostituire la parola: Ğvalutareğ, con la seguente: Ğprevedereğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il seguente:
Ğ2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo materia di cause ostative all'assunzione di cariche di governo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che non possano ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale;
b) prevedere che per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n 400;
c) prevedere che l'eventuaie nomina di coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) sia nulla e che i medesimi effetti si determinino qualora le cause ostative di intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governoğ.
Conseguentemente, sostiture il comma 3 con il seguente:
Ğ3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 e al comma 2-bis, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui ai periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottatiğ.
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) prevedere l'incandidabilità e il divieto di ricoprire le cariche di cui alla lettera f) per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, i quali abbiano esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato:
1) nella regione, per le elezioni, e le cariche regionali;
2) nel distretto di corte d'appello o nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, per le elezioni e le cariche diverse da quelle di cui al numero 1);
g-ter) prevedere che, relativamente alle elezioni di cui alla lettera f), i magistrati candidati non eletti ed i magistrati eletti non possano esercitare le proprie funzioni presso uffici con competenza su comuni compresi nella circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti o candidati;
g-quater) prevedere che i magistrati i quali abbiano ricoperto gli incarichi di cui alla lettera f) non possano esercitare le proprie funzioni presso uffici compresi, rispettivamente, nel territorio di regioni, province o comuni nei quali hanno ricoperto l'incarico.
Approvato nel testo emendato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
ĞArt. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 contiene il riordino e l'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candida bili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candida bili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel Libro Il, Titolo Il, Capo I del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo tre anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, si sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;
f) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane determinata da sentenze definitive di condanna;
g) valutare per le cariche di cui alla lettera f), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera h), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;
h) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni conseguenti a sentenze definitive di condanna;
i) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;
l) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottatoğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
ĞArt. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Elettori). - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis".
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti:
"Art. 2. - (Limitazioni per incapacità civile). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.
Art. 2-bis. - (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). - 1. Non sono elettori:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a un anno per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".
3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:
"a) Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) siano elettori;
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.
2. Non possono essere candidati a deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).
4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera a), sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b), sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori;
b) Art. 6-bis. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), esisteva al momento della candidatura".
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Non possono essere candidati al Senato della Repubblica e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 2, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1-ter. Le condizioni soggettive di incandidabilità sono rilevate secondo le modalità di cui agli articoli 6, commi 4 e 5 e 6-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1 capoverso ĞArt. 6-bisğ comma 1, sopprimere le parole: Ğper cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condannağ e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
Ğa) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penaleğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1 capoverso ĞArt. 6-bisğ comma 1, sopprimere le parole: Ğper cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condannağ, e ovunque ricorrano, le parole: Ğsuperiore a due anniğ.
BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: Ğper cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condannağ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso Ğ6-bisğ, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Ğdall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quaterğ con le seguenti: Ğdagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 380, comma 2, e 407 comma 2, lettera a)ğ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso Ğ6-bisğ, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Ğe 320ğ, con le seguenti: Ğ320 e 323ğ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso Ğ6-bisğ, al comma 4, dopo le parole: Ğla decadenzağ inserire la seguente: Ğimmediatağ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso Ğ6-bisğ, al comma 4, dopo le parole: Ğdalla Camera dei deputatiğ aggiungere le seguenti: Ğentro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Autorità giudiziaria della sentenza di condanna definitivağ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Ğ2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.
1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali"ğ.
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Ğ2-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, n. 5) e 248, comma 5"ğ.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10 E ORDINE DEL GIORNO
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità)
1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, i soggetti condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale non possono ricoprire le seguenti cariche:
a) componenti delle assemblee elettive di comuni, di province e di città metropolitane;
b) componenti delle giunte di comuni, di province e di città metropolitane;
c) sindaci dei comuni e delle città metropolitane;
d) presidenti delle province.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i soggetti di cui al comma 1, seguento i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la decadenza delle cariche ricoperte alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la incadidabilità e l'ineleggibilità;
c) prevedere la decadenza in caso di incompatibilità sopravvenutağ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale".
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penaleğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
1.Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art.4-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"ğ.
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA
Ritirato e trasformato nell'odg G10.0.252
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma l, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"ğ.
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2156,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.252.
________________
(*) Accolto dal Governo
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)
1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)
1. Per l'assunzione di incarichi di governo, gli interessati devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:
1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) che non siano stati destinatari di:
1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condannağ.
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA
Ritirato
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari)
1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è aggiunto il seguente:
"Art. 1-ter. - 1. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunto durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dagli articoli 6-bis e 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
2. I membri del Parlamento per i quali esista o si determinino le incompatibilità di cui al comma 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare.
3. I membri del Parlamento non possono essere eletti per più di due volte consecutive"ğ.
BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Improponibile
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
ĞArt. 10-bis.
(Finanziamento dei partiti e della politica)
1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 1, comma 5-bis, sono soppresse le parole: "che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o"ğ.
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 11.
Soppresso
(Modifiche all'articolo 58 del testo unico)
1. All'articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ğper i delitti previsti dagli articoliğ sono inserite le seguenti: Ğ241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),ğ e le parole: Ğ, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penaleğ, sono sostituite dalle seguenti: Ğ, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penaleğ;
b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
Ğb-bis) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 335-ter del codice penale;ğ;
c) al comma 5, le parole: Ğdai commi precedentiğ sono sostituite dalle seguenti: Ğdal comma l, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4ğ.
EMENDAMENTI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Respinto il mantenimento dell'articolo
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
ĞArt. 11. - (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). - 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: "320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)" sono inserite le seguenti: "322 (Istigazione alla corruzione), e 629 (Estorsione)";
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: "320" sono inserite le seguenti: "322, 325, e 629"ğ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Ğe 353 (turbata libertà degli incanti)ğ, con le seguenti: Ğ323 (abuso di ufficio) e 353 (turbata libertà degli incanti)ğ.
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Ğe 353 (turbata libertà degli incanti)ğ con le seguenti: Ğ, 353 (turbata libertà degli incanti) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)ğ.
ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Ğ1-bis. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"ğ.
ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Ğ1-bis. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) è inserito il seguente:
"2-bis. i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"ğ.
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Ğ1-bis. Sostituire l'articolo 83 con il seguente:
"Art. 83. - (Divieto di cumulo). - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta"ğ.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt 11-bis.
(Modifiche al codice civile)
1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;
2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";
c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".
4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;
2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";
3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"ğ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 11-bis.
1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazioneğ.
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 11-bis.
1. In esecuzione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002, squadre investigative comuni possono essere richieste dal Procuratore della Repubblica anche quando procede per i delitti di cui agli articoli 318 e 322 del codice penaleğ.
CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
ĞArt. 11-bis.
1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.
2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affIni entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.
4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessağ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Ritirato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
ĞArt. 11-bis.
1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenzağ.
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Ritirato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
ĞArt. 11-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione)
1. Al codice di procedura penale, all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "285, 416-bis, 416-ter" le parole: "e 422 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "422, 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 640 cpv. n. 1 del codice penale"ğ.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 11-bis.
(Modifiche al Codice civile)
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";
c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".
d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:
"Art. 2624. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".
e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:
"Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"ğ.
DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 11-bis.
(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.
La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
"Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresseğ.
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 12.
Approvato
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 314, primo comma, la parola: Ğtreğ è sostituita dalla seguente: Ğquattroğ;
b) all'articolo 316, le parole: Ğda sei mesi a tre anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda uno a quattro anniğ;
c) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: Ğda sei mesi a quattro anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda uno a cinque anniğ;
d) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: Ğda sei mesi a tre anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda uno a quattro anniğ;
e) all'articolo 318, primo comma, le parole: Ğda sei mesi a tre anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda uno a quattro anniğ;
f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: Ğfino a un annoğ sono sostituite dalle seguenti: Ğfino a un anno e sei mesiğ;
g) all'articolo 319, le parole: Ğda due a cinque anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda tre a sei anniğ;
h) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: Ğda tre a otto anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda quattro a otto anniğ;
i) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.ğ;
l) all'articolo 354, primo comma, le parole: Ğsino a sei mesi o con la multa fino a euro 516ğ sono sostituite dalle seguenti: Ğfino a un annoğ;
m) all'articolo 356, primo comma, le parole: Ğda uno a cinque anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda due a sei anniğ.
EMENDAMENTI
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
ĞArt. 12. - (Modifiche al codice penale). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, le parole: "317, 318,", le parole: "319-bis, 320, 321," e le parole: "322-bis" sono soppresse e dopo le parole: "501-bis," sono inserite le seguenti: "629, secondo comma,";
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: "317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle seguenti: "319, 319-ter e 629, secondo comma,";
c) all'articolo 314, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
d) all'articolo 316, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";
e) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
f) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";
g) all'articolo 317-bis, le parole: "per il reato di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per il reato di cui all'articolo 314";
h) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;
i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto";
l) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente: "Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno";
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente: "Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo";
n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: "320" è sostituita dalla seguente: "319-ter" e le parole: "anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma," sono soppresse;
o) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: "anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma," e le parole: "o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma" sono soppresse;
p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente: "Art. 323-bis. - (Circostanze attenuanti). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";
q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente: "Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.";
r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente: "Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";
s) all'articolo 354, primo comma, le parole: "sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un anno";
t) all'articolo 356, primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".
u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";
v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";
z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente: "Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante). - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite";
aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628"ğ.
Conseguentemente l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
ĞArt. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazioneğ.
Conseguentemente, all'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: Ğ317, 318, 319, 319-ter e 320ğ sono sostituite dalle seguenti: Ğ319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,ğ;
Conseguentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: Ğ317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bisğ sono sostituite dalle seguenti: Ğ319, 319-ter, 322ğ;
b) al comma 2-bis, le parole: Ğ317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bisğ sono sostituite dalle seguenti: Ğ319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,ğ.
Conseguentemente, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: Ğ317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Ğsono sostituite dalle seguenti: Ğ319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)ğ;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: Ğ317, 318, 319, 319-ter e 320ğ sono sostituite dalle seguenti: Ğ319, 319-ter, 322 e 629ğ;
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: Ğ317, 318, 319, 319-ter e 320ğ sono sostituite dalle seguenti: Ğ319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,ğ;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: Ğ317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,ğ sono sostituite dalle seguenti: Ğ319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,ğ.
Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: Ğtruffa e calunniağ sono sostituite dalle seguenti: Ğtruffa, calunnia ed estorsioneğ.
D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Ritirato
Sostituire l'articolo, con i seguenti:
ĞArt. 12. - (Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231) -1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole. "per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle parole: "per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317,318,319, 319-ter, 320 e 323".
2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle parole: "da quattro a dodici anni".
3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a cinque anni".
4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a sei anni".
5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle parole: "da cinque a quattordici anni".
6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a quattro anni".
8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: "fino a un anno" sono sostituite dalle parole: "da tre mesi a tre anni".
9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle parole: "da tre a sette anni".
10. Al comma 1 dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle parole: "da quattro a dieci anni".
11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 322-ter. - (Confisca). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata".
12. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325," sono soppresse;
b) il comma 2-bis è soppresso.
13. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "ingiusto vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle parole: "ingiusto vantaggio economicamente valutabile" e le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da sei mesi a cinque anni".
14. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito".
15. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.
16. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:
"Art 346. - (Traffico d'influenza). - 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.".
17. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:
"Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.".
18. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "commi 2 e 4," sono inserite le seguenti parole: "346, commi 1 e 2,";
b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "513-bis" sono inserite le seguenti parole: ", 513-ter"ğ.
Ritirato
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
Ğ0a) All'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articolo da 314 a 320, la società di cui sia o sia stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, viene inserita in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione; tali società non possono partecipare agli appalti pubblici e non possono essere destinatarie di contributi o finanziamenti pubblici"ğ.
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
Ğ0a) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, i numeri: "317,318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis" sono soppressi e dopo le parole: "501-bis," sono inserite le seguenti: "629, secondo comma,";
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: "317,318,319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle seguenti: "318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: Ğper i delitti previsti dagli articoliğ è inserita la seguente: Ğ314,ğ, dopo le parole: Ğ319-bisğ sono è inserita la seguente: Ğ319-terğ, e dopo le parole Ğ501-bisğ, sono inserite le seguenti: Ğ629ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:
Ğ0a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: "501-bis", sono inserite le seguenti: "629,"ğ.
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
Ğd-bis) l'articolo 317 è soppressoğ.
Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
m-bis) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
ĞLa stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficiğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 32-quinquies, le parole: Ğper un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320ğ sono sostituite dalle seguenti: Ğper un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629ğ.
BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
Ğ0a) all'articolo 63, all'articolo 151, all'articolo 163, all'articolo 174, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano a chi abbia commesso delitti contro la pubblica amministrazione, ove l'autore del delitto non risarcisca integralmente il danno"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole Ğdi cui agli articoliğ inserire le seguenti Ğ314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 346, 629ğ.
Ritirato
Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente lettera:
Ğ0a) all'art. 158, il primo comma è sostituito dai seguenti commi:
1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal seguente comma.
1-bis. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazioneğ.
Ritirato
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
Ğ0a) All'articolo 308, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del Codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 314:
1) al primo comma, le parole: Ğda tre a dieci anniğ sono sostituite dalle seguenti: Ğda quattro a dodici anniğ;
2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente: ĞLa condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici ufficiğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
Ğd-bis) l'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 317. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da due a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione od il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".
d-ter) gli articoli 319-ter e 321 sono abrogatiğ.
Conseguentemente, sopprimere la lettera h).
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
Ğd-bis) all'articolo 317-bis del codice penale, le parole: "per i reati di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 314 e 629-bis"ğ.
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
Ğe) l'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque indebitamente dà o promette ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro od altra utilità in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni.
Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto".
e-bis) l'articolo 321 è abrogatoğ.
Conseguentemente, sopprimere la lettera f).
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
Ğg) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
La condanna per i fatti previsti dal presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"ğ.
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
Ğg) l'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Circostanze aggravanti). - La pena è aumentata se il fatto di cui agli articoli 317 e 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
Ğg-bis) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 319-bis. - (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"ğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
Ğg-bis) l'articolo 319-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Riparazione pecuniaria). - 1. Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 317 e 318, nonché per il reato previsto dall'articolo 629, secondo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
ĞArt. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
La condanna per i fatti di cui al presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici ufficiğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
Ğh-bis) l'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni di cui agli articoli 317, 318, 319 e 319-bis, si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
ĞArt. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter primo comma ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma ridotta di un terzoğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
Ğh-bis) l'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per compiere od omettere un atto del suo ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, chiede, per sé o per altri, denaro od altra utilità non dovuti, o ne sollecita la promessa, è punito, qualora la richiesta o sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere od omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni. Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"ğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
Ğh-bis) all'articolo 322-bis, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "terzo e quarto comma," sono inserite le seguenti: "e 629-bis"ğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
Ğh-bis) all'articolo 322-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dagli articoli da 314 a 320" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli da 314 a 317 e dall'articolo 629-bis";
b) al secondo comma le parole: "dall'articolo 321" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 318"ğ.
Ritirato
Al comma 1 dopo la lettera h) inserire la seguente:
Ğh-bis) all'articolo 323, primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
ĞArt. 323-bis. - (Circostanze attenuanti comuni e speciali). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fmo a due terzi.
3. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena, ritenuta la circostanza attenuante di cui al secondo comma del presente articolo, per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l 'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisioneğ.
Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
Ğm-bis) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell'applicazione delle circostanze di cui al secondo dell'articolo 323-bis;ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
Ği) dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:
"Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
Ği-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
"Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doveme comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionaliğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
Ği-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
"Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvro adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"ğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
Ği-bis) l'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 516 a 3.098 euro.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
Ğm-bis) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";
m-ter) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali"ğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
Ğm-bis) dopo l'articolo 360 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante) - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
Ğm-bis) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis o di suoi associati"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
Ğm-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:
"Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.
Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà"ğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
Ğm-bis) il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628"ğ.
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
Ğm-bis) dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 629-bis. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con violenza o minaccia taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni"ğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
Ğm-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;
m-ter) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse"ğ.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:
a) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva:
1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) coloro che siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) coloro che siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1.423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) coloro che siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Alla violazione del divieto di cui al comma 1 consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimentoğ.
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;
c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non defInitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocatoğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)
1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogateğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)
1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogateğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".
2. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.
3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reatoğ.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".
2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reatoğ.
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona"ğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni"ğ.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Modifiche al Codice civile)
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";
c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".
d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:
"Art. 2624. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".
e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:
"Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"ğ.
DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.
La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
"Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresseğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Norme in materia di influenze illecite)
1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
-"Articolo 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
"Articolo 25. - (Corruzione e traffico di influenze illecite). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.
3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"ğ.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;
b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: Ğdei casi di concorso nel reato eğ sono soppresseğ.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt. 12-bis.
(Modifica al Codice di procedura penale)
02) All'articolo 308 del Codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del Codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303."ğ.
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ĞArt 12-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale in materia di riciclaggio)
1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis".