DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
(*) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156)
Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044)
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2164)
Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168)
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174)
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato (2346)
Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato (2340)
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(*) Testo preso in esame dall'Assemblea
ORDINE DEL GIORNO G101 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO
RUTELLI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, FINOCCHIARO
V. testo 2
Il Senato,
preso atto che:
le statistiche della delittuosità, cristallizzate nello SDI (sistema d'indagine gestito dal Ministero dell'interno) e le statistiche giudiziarie della criminalità, alimentate dal Ministero della giustizia, nonché la relazione della Corte dei conti, testimoniano di una massiccia intrusione della corruzione nei gangli vitali del Paese, con un andamento crescente in progressione accelerata;
accanto alla rilevazione di fenomeni riconducibili per diverse connessioni causali alla corruzione, non emergono, con immediatezza e spessore, le ragioni del bene comune e degli interessi nazionali, incarnate in istituzioni, sia pubbliche che private, votate a debellare questo devastante fenomeno che incide in profondità sulla vitalità civile e democratica del Paese;
sussiste un'illegalità diffusa che fa sentire molti partecipi di un «comune destino», tollerata anche da una parte della nostra classe dirigente, la quale, godendo di uno smisurato potere mediatico e politico, che certamente influenza e determina costumi e morale, ha annacquato il disvalore etico di determinati comportamenti;
considerato che:
le rilevazioni maggiormente accreditate, quelle che hanno potuto considerare le condizioni politico-economico-giudiziarie di un vasto numero di nazioni, in particolare quelle della Banca mondiale, confermano il dato secondo il quale alti livelli di costituzione, reale e percepita, sono associati a quella che viene definita una «povera» capacità di governance, cioè di elaborazione di politiche generali e di esercizio di controlli;
le stesse rilevazioni, con riguardo a nazioni nelle quali il livello di costituzione è moderato o addirittura modesto, a fronte di buona e forte governance, presentano, piuttosto che giudizi soddisfacenti, l'indicazione di strumenti di prevenzione e controllo altrettanto incisivi di quelIi necessari ad intervenire nei contesti di elevato tenore di corruzione;
in Italia, i cittadini che nutrono sentimenti di forte lealtà verso l'interesse generale e verso le istituzioni e le pubbliche amministrazioni iniziano a sentirsi in minoranza, poiché i crescenti livelli di corruzione risultano in forte dissonanza con un quadro legale evoluto e radicato nella cultura giuridica del Paese. La legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), il decreto legislativo sulla responsabilità penale amministrativa d'impresa (n. 231 del 2001), il sistema generale di controlli pubblici e di quelli stabiliti per le società private, il prezioso lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura, la sottoscrizione e la ratifica di trattati internazionali (da ultimo, si veda la legge n. 116 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione) e nel futuro più prossimo l'auspicabile ratifica ed esecuzione delle Convenzioni civile e penale sulla corruzione, definite a Strasburgo l'una nel novembre 1999, l'altra nel gennaio dello stesso anno, ovvero l'intero sistema normativo del Paese deporrebbero per un'adeguata cornice legale contro la corruzione; e tuttavia, il dato crescente della corruzione pone interrogativi sulle dinamiche reali in corso nel Paese, ben oltre quelle legali;
più che una percezione, vi è il fondato timore che la soglia di accettazione della corruzione, nei comuni e nelle città, negli uffici pubblici e in quelli privati, nei gruppi sociali, aggravata dall'incombente crisi economico-sociale, si sia abbassata, con il rischio di una generalizzata rassegnazione nella concretezza della quotidianità;
il rimbombo di richiami aI pragmatismo, non conseguenti ad un principio di responsabilità attrezzato con regole, comportamenti etici e politici, e con trasparenti meccanismi funzionali e procedurali concorre a distorcere il senso comune, con il rischio concreto di screditare anche il rispetto per il fare, per realizzare interventi pubblici, servizi, trasformazioni territoriali moderne e sostenibili;
stime pari a 60-70 miliardi di euro di corruzione all'anno costituiscono una mostruosità finanziaria, non dimenticando che un fiume ben più che doppio di miliardi di curo passa per l'evasione fiscale. La Corte dei conti, la relazione del SAeT ed agenzie indipendenti come Transparency lnternational sono concordi nella valutazione dell'enormità dello stock annuale di corruzione. Quanto sia il valore effettivo, in realtà lo si ignora: probabilmente è superiore ai dati di stima;
c'è un'indicazione di massima delle aree nelle quali si produce corruzione, ma è compito delle lstituzioni pubbliche rendere disponibile il tracciato della corruzione, modalità per modalità, settore per settore, soggetto per soggetto, a partire dalla sanità, dove molto alto è il livello di indebita intermediazione politica;
c'è stata una stagione nella quale i controlli, nelle loro variabili più aggiornate - il controllo interno, il controllo strategico, il controllo di gestione, l'accertamento della qualità - assieme a quelli tradizionali di legittimità hanno aiutato a rassicurare il Paese circa la volontà politica ed istituzionale di mettere fuori gioco le variabili criminose della competizione economica. Occorre prendere atto, alla luce dei conclamati numeri della costruzione, del loro fallimento;
il Governo, lo scorso 1º marzo ha dato notizia di aver approvato un disegno di legge anticorruzione, in un momento in cui affioravano pesanti episodi di presunta corruzione. Questo disegno di legge, allo stato, non è stato tuttavia ancora presentato in Parlamento;
«a coloro ai quali molto è dato, molto è richiesto», affermò John Fitzgerald Kennedy. Conformemente alla Convenzione ONU, alla politica, in Italia, è oggi richiesto di «elaborare o perseguire, secondo i principi fondamentali del sistema giuridico italiano, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilità»; a questi fini è cruciale un'ampia partecipazione democratica e civica,
impegna il Governo:
a) a dare attuazione piena ed integrale alla Convenzione ONU sulla corruzione ratificata con legge n. 116 del 2009, con le seguenti specificazioni: l'organo di prevenzione della corruzione, per il quale già l'Alto commissario per la lotta alla corruzione auspicava che si trasformasse in autorità indipendente, godrà dell'indipendenza necessaria ad esercitare le proprie funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Esso dovrà essere individuato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica alla quale saranno ammessi a partecipare associazioni di alta rappresentatività, università, ordini professionali, rappresentanti dei mondi produttivi e dei consumatori. La procedura di selezione sarà affidata all'insindacabile giudizio dei presidenti delle Camere;
b) a promuovere l'aggiornamento della legge n. 241 del 1990 alla luce dei princìpi dell'articolo 10 della Convenzione ONU, previa indizione di una sessione dedicata della Conferenza unificata per l'analisi del suo funzionamento, dell'impatto sul procedimento amministrativo, delle distorsioni registrate;
c) a propone al Parlamento: un quadro di disposizioni concernenti il settore privato che non costituiscano appesantimento ma, piuttosto, semplificazione degli oneri burocratici e consentano di rafforzare i controlli in funzione anticorruttiva; misure che prevedano l'accessibilità protetta del singolo cittadino agli organi di prevenzione della corruzione e agli organi giurisdizionali, con forme di tutela identiche a quelle assicurate dalla legge ai dati sensibili; misure che disciplinino la tracciabilità dell'intero percorso del danaro pubblico erogato nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica o in qualunque altro modo speso dalle pubbliche amministrazioni con particolare cura agli interventi nell'ambito delle procedure d'urgenza; misure volte ad adeguare l'ordinamento ai princìpi e agli istituti penalistici definiti nella Convenzione ONU in materia di repressione della corruzione, dando attuazione, in particolare, a quello secondo il quale i vantaggi della corruzione devono essere facilmente considerati inferiori agli svantaggi derivanti dalle sanzioni per comportamenti corruttivi;
d) ad estendere ai proventi accettati della corruzione - inclusa quella politico-amministrativa - il regime della confisca come già previsto dall'ordinamento giuridico italiano per altri tipi di reato;
e) ad annullare i benefici di legge (ovvero le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena, l'indulto, l'amnistia, la semi libertà o la liberazione anticipata) nei reati di tipo economico e contro la pubblica amministrazione ove l'autore del delitto non risarcisca integralmente il danno alla vittima;
f) a dar vita ad un organismo di confronto permanente per l'analisi dei fenomeni corruttivi cui prendano parte tra gli altri la Conferenza Unificata, la Banca d'Italia, la CONSOB;
g) ad assumere un'iniziativa legislativa per la regolamentazione delle attività lobbistiche, che sia ispirata al princìpio fondamentale secondo il quale l'acquisizione da parte delle istituzioni delle informazioni necessarie alla decisione è parte del procedimento formale, e le informazioni ricevute debbano essere corredate dal parere di un autorevole soggetto indipendente;
h) a recepire in ogni comparto legislativo il principio di corrispondenza tra concorso pubblico ed incarico pubblico;
i) a stabilire il regime di separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali nell'ambito dell'assegnazione di incarichi pubblici;
l) a proporre un nuovo sistema unitario e coordinato per le procedure di appalto, l'esecuzione dei lavori e i relativi controlli;
m) a rafforzare e rendere più efficiente l'azione della Corte dei conti, anche per il risarcimento dei danni subiti dall'intero Paese a causa della corruzione, consapevoli che nei Paesi in cui tale fenomeno è diffuso sovente le istituzioni assolvono contro di esso compiti formali, prima che sostanziali;
n) a promuovere una normativa che introduca l'obbligo per il Governo di corredare le proprie iniziative legislative con un'analisi volta a prevenire ogni possibile impatto negativo delle norme in termini di potenziale accrescimento del meccanismi di corruzione.
RUTELLI, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, FINOCCHIARO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
preso atto che:
le statistiche della delittuosità, cristallizzate nello SDI (sistema d'indagine gestito dal Ministero dell'interno) e le statistiche giudiziarie della criminalità, alimentate dal Ministero della giustizia, nonché la relazione della Corte dei conti, testimoniano di una massiccia intrusione della corruzione nei gangli vitali del Paese, con un andamento crescente in progressione accelerata;
accanto alla rilevazione di fenomeni riconducibili per diverse connessioni causali alla corruzione, non emergono, con immediatezza e spessore, le ragioni del bene comune e degli interessi nazionali, incarnate in istituzioni, sia pubbliche che private, votate a debellare questo devastante fenomeno che incide in profondità sulla vitalità civile e democratica del Paese;
sussiste un'illegalità diffusa che fa sentire molti partecipi di un «comune destino», tollerata anche da una parte della nostra classe dirigente, la quale, godendo di uno smisurato potere mediatico e politico, che certamente influenza e determina costumi e morale, ha annacquato il disvalore etico di determinati comportamenti;
considerato che:
le rilevazioni maggiormente accreditate, quelle che hanno potuto considerare le condizioni politico-economico-giudiziarie di un vasto numero di nazioni, in particolare quelle della Banca mondiale, confermano il dato secondo il quale alti livelli di costituzione, reale e percepita, sono associati a quella che viene definita una «povera» capacità di governance, cioè di elaborazione di politiche generali e di esercizio di controlli;
le stesse rilevazioni, con riguardo a nazioni nelle quali il livello di costituzione è moderato o addirittura modesto, a fronte di buona e forte governance, presentano, piuttosto che giudizi soddisfacenti, l'indicazione di strumenti di prevenzione e controllo altrettanto incisivi di quelIi necessari ad intervenire nei contesti di elevato tenore di corruzione;
in Italia, i cittadini che nutrono sentimenti di forte lealtà verso l'interesse generale e verso le istituzioni e le pubbliche amministrazioni iniziano a sentirsi in minoranza, poiché i crescenti livelli di corruzione risultano in forte dissonanza con un quadro legale evoluto e radicato nella cultura giuridica del Paese. La legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), il decreto legislativo sulla responsabilità penale amministrativa d'impresa (n. 231 del 2001), il sistema generale di controlli pubblici e di quelli stabiliti per le società private, il prezioso lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura, la sottoscrizione e la ratifica di trattati internazionali (da ultimo, si veda la legge n. 116 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione) e nel futuro più prossimo l'auspicabile ratifica ed esecuzione delle Convenzioni civile e penale sulla corruzione, definite a Strasburgo l'una nel novembre 1999, l'altra nel gennaio dello stesso anno, ovvero l'intero sistema normativo del Paese deporrebbero per un'adeguata cornice legale contro la corruzione; e tuttavia, il dato crescente della corruzione pone interrogativi sulle dinamiche reali in corso nel Paese, ben oltre quelle legali;
più che una percezione, vi è il fondato timore che la soglia di accettazione della corruzione, nei comuni e nelle città, negli uffici pubblici e in quelli privati, nei gruppi sociali, aggravata dall'incombente crisi economico-sociale, si sia abbassata, con il rischio di una generalizzata rassegnazione nella concretezza della quotidianità;
il rimbombo di richiami aI pragmatismo, non conseguenti ad un principio di responsabilità attrezzato con regole, comportamenti etici e politici, e con trasparenti meccanismi funzionali e procedurali concorre a distorcere il senso comune, con il rischio concreto di screditare anche il rispetto per il fare, per realizzare interventi pubblici, servizi, trasformazioni territoriali moderne e sostenibili;
stime pari a 60-70 miliardi di euro di corruzione all'anno costituiscono una mostruosità finanziaria, non dimenticando che un fiume ben più che doppio di miliardi di curo passa per l'evasione fiscale. La Corte dei conti, la relazione del SAeT ed agenzie indipendenti come Transparency lnternational sono concordi nella valutazione dell'enormità dello stock annuale di corruzione. Quanto sia il valore effettivo, in realtà lo si ignora: probabilmente è superiore ai dati di stima;
c'è un'indicazione di massima delle aree nelle quali si produce corruzione, ma è compito delle lstituzioni pubbliche rendere disponibile il tracciato della corruzione, modalità per modalità, settore per settore, soggetto per soggetto, a partire dalla sanità, dove molto alto è il livello di indebita intermediazione politica;
c'è stata una stagione nella quale i controlli, nelle loro variabili più aggiornate - il controllo interno, il controllo strategico, il controllo di gestione, l'accertamento della qualità - assieme a quelli tradizionali di legittimità hanno aiutato a rassicurare il Paese circa la volontà politica ed istituzionale di mettere fuori gioco le variabili criminose della competizione economica. Occorre prendere atto, alla luce dei conclamati numeri della costruzione, del loro fallimento;
il Governo, lo scorso 1º marzo ha dato notizia di aver approvato un disegno di legge anticorruzione, in un momento in cui affioravano pesanti episodi di presunta corruzione. Questo disegno di legge, allo stato, non è stato tuttavia ancora presentato in Parlamento;
«a coloro ai quali molto è dato, molto è richiesto», affermò John Fitzgerald Kennedy. Conformemente alla Convenzione ONU, alla politica, in Italia, è oggi richiesto di «elaborare o perseguire, secondo i principi fondamentali del sistema giuridico italiano, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilità»; a questi fini è cruciale un'ampia partecipazione democratica e civica,
impegna il Governo:
a) a dare attuazione piena ed integrale alla Convenzione ONU sulla corruzione ratificata con legge n. 116 del 2009, con le seguenti specificazioni: l'organo di prevenzione della corruzione, per il quale già l'Alto commissario per la lotta alla corruzione auspicava che si trasformasse in autorità indipendente, godrà dell'indipendenza necessaria ad esercitare le proprie funzioni al riparo da ogni indebita influenza; b) a promuovere l'aggiornamento della legge n. 241 del 1990 alla luce dei princìpi dell'articolo 10 della Convenzione ONU, previa indizione di una sessione dedicata della Conferenza unificata per l'analisi del suo funzionamento, dell'impatto sul procedimento amministrativo, delle distorsioni registrate;
c) a propone al Parlamento: un quadro di disposizioni concernenti il settore privato che non costituiscano appesantimento ma, piuttosto, semplificazione degli oneri burocratici e consentano di rafforzare i controlli in funzione anticorruttiva; misure che disciplinino la tracciabilità dell'intero percorso del danaro pubblico erogato nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica o in qualunque altro modo speso dalle pubbliche amministrazioni con particolare cura agli interventi nell'ambito delle procedure d'urgenza; misure volte ad adeguare l'ordinamento ai princìpi e agli istituti penalistici definiti nella Convenzione ONU in materia di repressione della corruzione, dando attuazione, in particolare, a quello secondo il quale i vantaggi della corruzione devono essere facilmente considerati inferiori agli svantaggi derivanti dalle sanzioni per comportamenti corruttivi;
d) a dar vita ad un organismo di confronto permanente per l'analisi dei fenomeni corruttivi cui prendano parte tra gli altri la Conferenza Unificata, la Banca d'Italia, la CONSOB;
e) ad assumere un'iniziativa legislativa per la regolamentazione delle attività lobbistiche, che sia ispirata al princìpio fondamentale secondo il quale l'acquisizione da parte delle istituzioni delle informazioni necessarie alla decisione è parte del procedimento formale, e le informazioni ricevute debbano essere corredate dal parere di un autorevole soggetto indipendente;
f) a recepire in ogni comparto legislativo il principio di corrispondenza tra concorso pubblico ed incarico pubblico;
g) a stabilire il regime di separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali nell'ambito dell'assegnazione di incarichi pubblici;
h) a proporre un nuovo sistema unitario e coordinato per le procedure di appalto, l'esecuzione dei lavori e i relativi controlli;
i) a rafforzare e rendere più efficiente l'azione della Corte dei conti, anche per il risarcimento dei danni subiti dall'intero Paese a causa della corruzione, consapevoli che nei Paesi in cui tale fenomeno è diffuso sovente le istituzioni assolvono contro di esso compiti formali, prima che sostanziali;
l) a promuovere una normativa che introduca l'obbligo per il Governo di corredare le proprie iniziative legislative con un'analisi volta a prevenire ogni possibile impatto negativo delle norme in termini di potenziale accrescimento del meccanismi di corruzione.
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(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Improcedibile
All'emendamento 2.0.2000, sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite, a livello nazionale, alla Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di cui al successivo comma 1-bis.
1-bis. È istituita l'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
1-ter. L'Autorità, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, agisce in piena autonomia e indipendenza ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti dell'Autorità sono scelti tra magistrati di ogni ordine con almeno quindici anni di anzianità di servizio, professori ordinari di università in materie giuridiche o economiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio, prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.
1-quater. I membri dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o rinominati per un altro mandato. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici e i magistrati, quest'ultimi previa autorizzazione dei competenti organi di autogovemo, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Il presidente ed i componenti dell'Autorità percepiscono un trattamento economico complessivo pari a quello percepito rispettivamente dal presidente e dai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1-quinquies. L'Autorità ha i seguenti compiti:
a) definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale; a tal fine si avvale di tutte le strutture pubbliche che possano coadiuvarla;
b) collabora con i paritetici organismi regionali ed internazionali, competenti al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;
c) predispone e coordina, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1-octiesdecies, il Piano nazionale anticorruzione;
d) definisce modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) istituisce e gestisce una banca dati centralizzata ed informatizzata nella quale inserisce tutti i dati acquisiti nel corso della propria attività, regolandone le modalità di inserimento, aggiornamento ed accesso tramite apposito regolanlento, da adottarsi entro novanta giorni dalla istituzione;
f) conclude protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con le Autorità giudiziarie e le Forze di polizia;
g) conclude accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la programmazione e la realizzazione di piani formativi e di aggiornamento per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illegalità;
h) dispone indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propna o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazione anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tesa ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
i) dispone monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
1-sexies. L'Autorità esercita le sue funzioni in relazione ad ogni amministrazione pubblica, centrale e locale, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica. Esercita altresì attività di controllo sugli enti e le società private che contrattano con la pubblica amministrazione.
1-septies. L'Autorità riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nelle amministrazioni pubbliche.
1-octies. L'Autorità, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, esercita seguenti poteri:
a) acquisisce dati, informazioni e documenti da ogm pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto al suo controllo;
b) effettua accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;
c) compie audizioni, ove ritenuto utile, di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti al controllo;
d) ordina alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnala carenze nei piani adottati;
e) impartisce istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole ammini strazioni;
f) irroga sanzioni amministrative m caso di inottemperanza agli ordini, alle segnalazioni ed alle istruzioni impartite.
1-nonies. Ai fini dell'efficace esercizio dei propri poteri, l'Autorità si avvale dell'ausilio della Guardia di Finanza, ovvero anche delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia.
1-decies. L'Autorità può irrogare le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro;
b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro;
c) in caso di mancato consenso all'accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro;
d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che SIano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro;
e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati la sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.
1-undecies. In caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle violazioni, l'Autorità può aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al dipendente pubblico una sanzione aggiuntiva pari all'importo dei premi di produttività, comunque denominati, ed al dirigente una sanzione aggiuntiva pari all'importo della retribuzione di risultato, comunque denominata, per tutti gli anni ai quali le violazioni si riferiscono.
1-duodecies. Con successivo regolamento, adottato entro novanta giorni dalla istituzione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'Autorità stabilisce le regole procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il procedimento deve comunque prevedere, a pena di nullità, regole di garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato.
1-terdecies. Tutti i provvedimenti dell'Autorità sono ricorribili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Autorità è sempre assistita, in ogni giudizio, dall'Avvocatura dello Stato.
1-quaterdecies. L'Autorità comUnIca immediatamente al titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici. L'Autorità è altresì obbligata a comunicare immediatamente all'Autorità giudizi aria fatti, atti o comportamenti penalmente rilevanti. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Autorità.
1-quinquiesdecies. Per i propri compiti l'Autorità utilizza sedi e locali forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica di personale è stabilita, nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, in cinquanta unità ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale è assegnato all'Autorità, su richiesta del Presidente, in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Autorità può anche stipulare contratti a tempo determinato, della durata massima di un anno e nei limiti della dotazione organica fissata per la fase di prima applicazione, al fine di assicurare la sua piena operatività.
1-sexdecies. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di trenta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, nominato dai membri dell'Autorità, che ne risponde al Presidente.
l-septiesdecies. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante destinazione delle somme necessarie dal "Fondo unico giustizia", costituito con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 destina le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore all'1 per cento mediante riassegnazione all'Autorità, per assicurarne il funzionamento, con conseguente riduzione percentuale delle altre assegnazioni. Il decreto assicura che all'Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione. In caso di insufficienza dell'assegnazione, con successivo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri aumenta le quote minime delle risorse assegnate, fino alla piena copertura degli oneri.
1-octiesdecies. Tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali elaborano e trasmettono annualmente all'Autorità propri piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione».
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 2.
Ritirato
All'emendamento 2.0.2000, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) collabora con il Dipartimento della funzione pubblica alla predisposizione del Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 4 lettera c);».
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Lo schema di Piano nazionale anticorruzione predisposto ai sensi del comma 4, lettera c) è trasmesso alla Camera ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di Piano. Il piano è adottato dal Consiglio dei Ministri ed è emanato come decreto del Presidente della Repubblica».
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 3.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 4.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 5.
V. testo 2
All'emendamento 2.0.2000, al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo la rotazione dei dirigenti sia nelle amministrazioni dirette centrali che in quelle periferiche».
SPADONI URBANI (*)
Approvato
All'emendamento 2.0.2000, al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo negli stessi settori la rotazione di dirigenti e funzionari».
________________
(*) Aggiungono le firme in corso di seduta il senatore Viespoli e tutti i componenti del Gruppo CN-Io Sud
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 6.
IL GOVERNO
Approvato nel testo emendato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. In attuazione dell'articolo 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale ai sensi degli articoli 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica di cui al comma 4 lettera c);
c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo;
d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui agli articoli 4 e 5.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli organi competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ORDINE DEL GIORNO
FINOCCHIARO, BIANCO, LEGNINI, SANNA
Non posto in votazione (*)
Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2156,
premesso che:
l'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) prevede, a decorrere dall'anno 2010, lo stanziamento della somma di quattro milioni di euro per il finanziamento, con decreto interministeriale, di progetti sperimentali e innovativi nelle materie di competenza della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge delega n. 15 del 2009, prevede l'istituzione, presso la suddetta Commissione, della Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle stesse amministrazioni, la diffusione della legalità e della trasparenza, di sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità e di promuovere la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche;
in coerenza con l'attuazione degli obiettivi della Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche si ritiene utile ed opportuno destinare una quota del suddetto finanziamento di quattro milioni di euro, con delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e per un importo non superiore al 30 per cento, alle attività ed ai nuovi compiti in materia di contrasto alla corruzione previsti dal disegno di legge in esame, attività e compiti rientranti nell'ambito delle competenze della Sezione;
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative. necessarie a destinare una quota del finanziamento di cui in premessa alle attività ed ai nuovi compiti in materia di contrasto alla corruzione previsti dal provvedimento in esame, in linea con le finalità di trasparenza, legalità ed integrità indicate dall'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 10.
Non posto in votazione (*)
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)
1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale.
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.».
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis). Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
________________
(*) Approvato l'emendamento 10.251 (testo 2), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10.
1. L'articolo 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Elettori). - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis".
2. L'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:
"Art. 2. - (Limitazioni per incapacità civile). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.
Art. 2-bis. - (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). - 1. Non sono elettori:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 2-ter. - (Limitazioni per indegnità morale). - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso.
c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".
3. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma 1".
4. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.".
5. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole "Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,".
6. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.".
7. L'articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:
"Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) siano elettori;
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.
2. Non possono essere candidati a deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).
4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera a) sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b) sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.
Art. 6-bis. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), esisteva al momento della candidatura".
8. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-quater, non possono neppure rivestire:
a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;
2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;
b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);
c) la carica di:
1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.
9. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 8 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al Capo Il, del Titolo Il sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "candidabilità ed eleggibilità";
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla".
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"».
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2 siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:
a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-quater, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;
c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a)".
2. All'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 10 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"».
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Delega al Governo in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica derivante da sentenze definitive di condanna per delitti non colposi) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le norme del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) ferme restando le disposizioni di cui alla lettera a), prevedere per quali altri delitti, per i quali la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo tre anni, non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione;
c) prevedere la durata dell'ineleggibilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'ineleggibilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative dall'ineleggibilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.»
FINOCCHIARO, ZANDA, SANNA, CASSON, LEGNINI, BIANCO, DELLA MONICA, INCOSTANTE, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: «Art. 10» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «Art. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme perla elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533) - 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) è sostituito dai seguenti:
"Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti seguenti requisiti:
a) siano elettori:
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.
2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di cui al conuna 2.
4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera a), sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b), sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori".
2. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a un atto per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, diverso dalle fattispecie di cui alle lettere precedenti, punito con pena edittale non inferiore a due anni di reclusione.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 6-ter. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fà parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare le osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'alticolo 6, comma 1, lettera b), esisteva al momento della candidatura".
3. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico delle leggi recanti le norme per relezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o nel caso in cui le dichiarazioni non siano veritiere".
4. All'articolo 5 del decreto legislativoc1e.cl'eto legislativ 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Non possono essere candidati al Senato della Repubblica e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 2, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1-ter. Le condizioni soggettive di incandidabilità sono rilevate secondo le modalità di cui agli articoli 6, commi 4 e 5 e 6-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361".
5. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: «Art. 10» fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
«Art. 10. - (Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo) - 1. Per l'assunzione di incarichi di governo, gli interessati devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:
1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che comporti interdizione dai pubblici uffici;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto dl attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) che non siano stati destinatiri di:
1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: «Art. 10» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «Art. 10. - 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-terdel codice penale.
1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis 1-ter 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: «Art. 10» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «Art. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale".
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.".
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Non sono eleggibili a senatore coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.".»
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
All'emendamento 10.251 (testo 2), sostituire le parole da: «Art. 10» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «Art. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale".
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.".
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Non sono eleggibili a senatore coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.".»
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole:«un anno» con le seguenti: «centottanta giorni».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici, prevedere che non siano candidabili a deputati, a senatori e a parlamentari europei coloro che abbiano riportato condanne per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, alle lettere a) e b) sopprimere le parole: «a pene superiori a due anni di reclusione».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, sostituire la lettera b), con le seguenti:
«b) prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), che non possano essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputati, senatori e parlamentari europei coloro che siano stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per i delitti di cui agli articoli 640-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
b-bis) prevedere che l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 sia nulla».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10,251 (testo 2), al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «Titolo Il, Capo I», con le seguenti: «Titoli Il e III».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «Capo I».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: «e, se del caso, per altri», con le seguenti: «e per i».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Approvato
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore di cui alla presente legge siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di Governo».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), al comma 2, alla lettera g), sostituire la parola: «valutare», con la seguente: «prevedere».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
All'emendamento 10.251 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo materia di cause ostative all'assunzione di cariche di governo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che non possano ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale;
b) prevedere che per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n 400;
c) prevedere che l'eventuaie nomina di coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) sia nulla e che i medesimi effetti si determinino qualora le cause ostative di intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo».
Conseguentemente, sostiture il comma 3 con il seguente:
«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 e al comma 2-bis, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui ai periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) prevedere l'incandidabilità e il divieto di ricoprire le cariche di cui alla lettera f) per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, i quali abbiano esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato:
1) nella regione, per le elezioni, e le cariche regionali;
2) nel distretto di corte d'appello o nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, per le elezioni e le cariche diverse da quelle di cui al numero 1);
g-ter) prevedere che, relativamente alle elezioni di cui alla lettera f), i magistrati candidati non eletti ed i magistrati eletti non possano esercitare le proprie funzioni presso uffici con competenza su comuni compresi nella circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti o candidati;
g-quater) prevedere che i magistrati i quali abbiano ricoperto gli incarichi di cui alla lettera f) non possano esercitare le proprie funzioni presso uffici compresi, rispettivamente, nel territorio di regioni, province o comuni nei quali hanno ricoperto l'incarico.
Approvato nel testo emendato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 contiene il riordino e l'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candida bili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candida bili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel Libro Il, Titolo Il, Capo I del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo tre anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, si sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;
f) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane determinata da sentenze definitive di condanna;
g) valutare per le cariche di cui alla lettera f), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera h), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;
h) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni conseguenti a sentenze definitive di condanna;
i) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;
l) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Elettori). - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis".
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti:
"Art. 2. - (Limitazioni per incapacità civile). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.
Art. 2-bis. - (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). - 1. Non sono elettori:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a un anno per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".
3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:
"a) Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) siano elettori;
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.
2. Non possono essere candidati a deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).
4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera a), sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b), sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori;
b) Art. 6-bis. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), esisteva al momento della candidatura".
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Non possono essere candidati al Senato della Repubblica e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 2, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1-ter. Le condizioni soggettive di incandidabilità sono rilevate secondo le modalità di cui agli articoli 6, commi 4 e 5 e 6-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna» e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna», e ovunque ricorrano, le parole: «superiore a due anni».
BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le seguenti: «dagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 380, comma 2, e 407 comma 2, lettera a)».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e 320», con le seguenti: «320 e 323».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «la decadenza» inserire la seguente: «immediata».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «dalla Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Autorità giudiziaria della sentenza di condanna definitiva».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.
1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali"».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, n. 5) e 248, comma 5"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10 E ORDINE DEL GIORNO
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità)
1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, i soggetti condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale non possono ricoprire le seguenti cariche:
a) componenti delle assemblee elettive di comuni, di province e di città metropolitane;
b) componenti delle giunte di comuni, di province e di città metropolitane;
c) sindaci dei comuni e delle città metropolitane;
d) presidenti delle province.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i soggetti di cui al comma 1, seguento i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la decadenza delle cariche ricoperte alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la incadidabilità e l'ineleggibilità;
c) prevedere la decadenza in caso di incompatibilità sopravvenuta».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale".
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
1.Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art.4-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA
Ritirato e trasformato nell'odg G10.0.252
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma l, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2156,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.252.
________________
(*) Accolto dal Governo
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)
1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)
1. Per l'assunzione di incarichi di governo, gli interessati devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:
1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) che non siano stati destinatari di:
1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA
Ritirato
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari)
1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è aggiunto il seguente:
"Art. 1-ter. - 1. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunto durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dagli articoli 6-bis e 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
2. I membri del Parlamento per i quali esista o si determinino le incompatibilità di cui al comma 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare.
3. I membri del Parlamento non possono essere eletti per più di due volte consecutive"».
BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Improponibile
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Finanziamento dei partiti e della politica)
1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 1, comma 5-bis, sono soppresse le parole: "che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o"».
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 11.
Soppresso
(Modifiche all'articolo 58 del testo unico)
1. All'articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),» e le parole: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale»;
b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 335-ter del codice penale;»;
c) al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma l, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4».
EMENDAMENTI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Respinto il mantenimento dell'articolo
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). - 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: "320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)" sono inserite le seguenti: "322 (Istigazione alla corruzione), e 629 (Estorsione)";
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: "320" sono inserite le seguenti: "322, 325, e 629"».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)», con le seguenti: «323 (abuso di ufficio) e 353 (turbata libertà degli incanti)».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)» con le seguenti: «, 353 (turbata libertà degli incanti) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)».
ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».
ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) è inserito il seguente:
"2-bis. i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sostituire l'articolo 83 con il seguente:
"Art. 83. - (Divieto di cumulo). - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 11-bis.
(Modifiche al codice civile)
1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;
2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";
c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".
4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;
2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";
3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione».
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In esecuzione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002, squadre investigative comuni possono essere richieste dal Procuratore della Repubblica anche quando procede per i delitti di cui agli articoli 318 e 322 del codice penale».
CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.
2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affIni entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.
4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Ritirato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Ritirato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione)
1. Al codice di procedura penale, all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "285, 416-bis, 416-ter" le parole: "e 422 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "422, 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 640 cpv. n. 1 del codice penale"».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al Codice civile)
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";
c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".
d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:
"Art. 2624. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".
e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:
"Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"».
DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.
La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
"Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresse».
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 12.
Approvato
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
c) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
d) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
h) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
i) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;
l) all'articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;
m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
EMENDAMENTI
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. - (Modifiche al codice penale). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, le parole: "317, 318,", le parole: "319-bis, 320, 321," e le parole: "322-bis" sono soppresse e dopo le parole: "501-bis," sono inserite le seguenti: "629, secondo comma,";
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: "317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle seguenti: "319, 319-ter e 629, secondo comma,";
c) all'articolo 314, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
d) all'articolo 316, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";
e) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
f) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";
g) all'articolo 317-bis, le parole: "per il reato di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per il reato di cui all'articolo 314";
h) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;
i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto";
l) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente: "Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno";
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente: "Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo";
n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: "320" è sostituita dalla seguente: "319-ter" e le parole: "anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma," sono soppresse;
o) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: "anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma," e le parole: "o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma" sono soppresse;
p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente: "Art. 323-bis. - (Circostanze attenuanti). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";
q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente: "Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.";
r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente: "Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";
s) all'articolo 354, primo comma, le parole: "sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un anno";
t) all'articolo 356, primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".
u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";
v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";
z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente: "Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante). - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite";
aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628"».
Conseguentemente l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
Conseguentemente, all'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;
Conseguentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;
b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».
Conseguentemente, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) «sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629»;
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».
Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».
D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Ritirato
Sostituire l'articolo, con i seguenti:
«Art. 12. - (Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231) -1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole. "per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle parole: "per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317,318,319, 319-ter, 320 e 323".
2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle parole: "da quattro a dodici anni".
3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a cinque anni".
4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a sei anni".
5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle parole: "da cinque a quattordici anni".
6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a quattro anni".
8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: "fino a un anno" sono sostituite dalle parole: "da tre mesi a tre anni".
9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle parole: "da tre a sette anni".
10. Al comma 1 dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle parole: "da quattro a dieci anni".
11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 322-ter. - (Confisca). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata".
12. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325," sono soppresse;
b) il comma 2-bis è soppresso.
13. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "ingiusto vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle parole: "ingiusto vantaggio economicamente valutabile" e le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da sei mesi a cinque anni".
14. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito".
15. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.
16. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:
"Art 346. - (Traffico d'influenza). - 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.".
17. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:
"Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.".
18. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "commi 2 e 4," sono inserite le seguenti parole: "346, commi 1 e 2,";
b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "513-bis" sono inserite le seguenti parole: ", 513-ter"».
Ritirato
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0a) All'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articolo da 314 a 320, la società di cui sia o sia stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, viene inserita in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione; tali società non possono partecipare agli appalti pubblici e non possono essere destinatarie di contributi o finanziamenti pubblici"».
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, i numeri: "317,318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis" sono soppressi e dopo le parole: "501-bis," sono inserite le seguenti: "629, secondo comma,";
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: "317,318,319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle seguenti: "318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314,», dopo le parole: «319-bis» sono è inserita la seguente: «319-ter», e dopo le parole «501-bis», sono inserite le seguenti: «629».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:
«0a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: "501-bis", sono inserite le seguenti: "629,"».
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) l'articolo 317 è soppresso».
Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
m-bis) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 32-quinquies, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629».
BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 63, all'articolo 151, all'articolo 163, all'articolo 174, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano a chi abbia commesso delitti contro la pubblica amministrazione, ove l'autore del delitto non risarcisca integralmente il danno"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole «di cui agli articoli» inserire le seguenti «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 346, 629».
Ritirato
Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente lettera:
«0a) all'art. 158, il primo comma è sostituito dai seguenti commi:
1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal seguente comma.
1-bis. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
Ritirato
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0a) All'articolo 308, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del Codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 314:
1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente: «La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
«d-bis) l'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 317. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da due a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione od il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".
d-ter) gli articoli 319-ter e 321 sono abrogati».
Conseguentemente, sopprimere la lettera h).
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 317-bis del codice penale, le parole: "per i reati di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 314 e 629-bis"».
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
«e) l'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque indebitamente dà o promette ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro od altra utilità in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni.
Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto".
e-bis) l'articolo 321 è abrogato».
Conseguentemente, sopprimere la lettera f).
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
La condanna per i fatti previsti dal presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"».
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) l'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Circostanze aggravanti). - La pena è aumentata se il fatto di cui agli articoli 317 e 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 319-bis. - (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) l'articolo 319-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Riparazione pecuniaria). - 1. Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 317 e 318, nonché per il reato previsto dall'articolo 629, secondo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
La condanna per i fatti di cui al presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) l'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni di cui agli articoli 317, 318, 319 e 319-bis, si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter primo comma ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma ridotta di un terzo».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) l'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per compiere od omettere un atto del suo ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, chiede, per sé o per altri, denaro od altra utilità non dovuti, o ne sollecita la promessa, è punito, qualora la richiesta o sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere od omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni. Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) all'articolo 322-bis, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "terzo e quarto comma," sono inserite le seguenti: "e 629-bis"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) all'articolo 322-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dagli articoli da 314 a 320" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli da 314 a 317 e dall'articolo 629-bis";
b) al secondo comma le parole: "dall'articolo 321" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 318"».
Ritirato
Al comma 1 dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) all'articolo 323, primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 323-bis. - (Circostanze attenuanti comuni e speciali). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fmo a due terzi.
3. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena, ritenuta la circostanza attenuante di cui al secondo comma del presente articolo, per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l 'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione».
Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell'applicazione delle circostanze di cui al secondo dell'articolo 323-bis;».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:
"Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
"Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doveme comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
"Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvro adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) l'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 516 a 3.098 euro.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
«m-bis) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";
m-ter) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
«m-bis) dopo l'articolo 360 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante) - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis o di suoi associati"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:
"Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.
Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
«m-bis) il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
«m-bis) dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 629-bis. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con violenza o minaccia taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
«m-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;
m-ter) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:
a) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva:
1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) coloro che siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) coloro che siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1.423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) coloro che siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Alla violazione del divieto di cui al comma 1 consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento».
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;
c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non defInitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)
1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)
1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".
2. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.
3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".
2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona"».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni"».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al Codice civile)
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";
c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".
d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:
"Art. 2624. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".
e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:
"Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"».
DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.
La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";
c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
"Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresse».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Norme in materia di influenze illecite)
1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
-"Articolo 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
"Articolo 25. - (Corruzione e traffico di influenze illecite). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.
3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;
b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica al Codice di procedura penale)
02) All'articolo 308 del Codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del Codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303."».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 12-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale in materia di riciclaggio)
1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis".
2. L'articolo 648-bis del codice penale e sostituito dal seguente:
"Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con a reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.
4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: "dagli articolo 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis"».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:
"Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata faccia riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali"».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:
"Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata concerna un procedimento per taluno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II"».
D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".
2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".
2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa"».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.
2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:
a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
c) del nominativo del direttore della squadra;
d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
e) degli atti da compiersi;
f) della durata delle indagini;
g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.
9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.
10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, In quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.
13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.
15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.«
17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
'd) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;'.
18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.
20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.
21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-terdel Codice Penale in materia di autoriciclaggio)
a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;
b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse"».
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 13.
Approvato
(Clausola di invarianza)
1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente .