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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 567 del 15/06/2011


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10 E ORDINE DEL GIORNO

10.0.2 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità)

        1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, i soggetti condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale non possono ricoprire le seguenti cariche:

            a) componenti delle assemblee elettive di comuni, di province e di città metropolitane;

            b) componenti delle giunte di comuni, di province e di città metropolitane;

            c) sindaci dei comuni e delle città metropolitane;

            d) presidenti delle province.

        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i soggetti di cui al comma 1, seguento i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere la decadenza delle cariche ricoperte alla data di entrata in vigore della presente legge;

            b) prevedere la incadidabilità e l'ineleggibilità;

            c) prevedere la decadenza in caso di incompatibilità sopravvenuta».

10.0.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)

        1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        "a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale".

        2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale».

10.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

        1.Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art.4-bis.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)

        1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

        2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.

        3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

        4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"».

10.0.252

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Ritirato e trasformato nell'odg G10.0.252

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

        1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)

        1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

        2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma l, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.

        3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

        4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"».

G10.0.252 (già em. 10.0.252)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2156,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.252.

________________

(*) Accolto dal Governo

10.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)

        1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

        2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2».

10.0.250

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)

        1. Per l'assunzione di incarichi di governo, gli interessati devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

            a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

                1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;

                2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

                3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

                4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

                5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

            b) che non siano stati destinatari di:

                1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

10.0.251

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Ritirato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari)

        1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è aggiunto il seguente:

        "Art. 1-ter. - 1. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunto durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dagli articoli 6-bis e 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

        2. I membri del Parlamento per i quali esista o si determinino le incompatibilità di cui al comma 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare.

        3. I membri del Parlamento non possono essere eletti per più di due volte consecutive"».

10.0.253

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamento dei partiti e della politica)

        1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 1, comma 5-bis, sono soppresse le parole: "che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o"».