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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 567 del 15/06/2011


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Modifiche al codice civile)

        1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma:

                1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;

                2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

            b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

        2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";

            b) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

            c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

            d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

        3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".

        4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma:

                1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;

                2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

                3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

            b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

        "Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

        Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"».

11.0.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione».

11.0.4

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. In esecuzione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002, squadre investigative comuni possono essere richieste dal Procuratore della Repubblica anche quando procede per i delitti di cui agli articoli 318 e 322 del codice penale».

11.0.5

CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

        2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

        3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affIni entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

        4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

11.0.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

11.0.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione)

        1. Al codice di procedura penale, all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "285, 416-bis, 416-ter" le parole: "e 422 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "422, 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 640 cpv. n. 1 del codice penale"».

11.0.50 (già 12.0.9)

ZANDA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al Codice civile)

        Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

        La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

            b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";

            c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

        "Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".

            d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:

        "Art. 2624. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

        Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

        Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".

            e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:

        "Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"».

11.0.51 (già 12.0.10)

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)

        1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

        La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

            b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

        La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

            c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

        La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

        2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:

        "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";

            b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresse».