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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 567 del 15/06/2011


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.250

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

        1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

            a) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva:

                1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;

                2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

                3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

                4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

                5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

            b) coloro che siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            c) coloro che siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1.423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            d) coloro che siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        2. Alla violazione del divieto di cui al comma 1 consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento».

12.0.2

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

        1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

            a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

            b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;

            c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non defInitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

        2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato».

12.0.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

        1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

        2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

12.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

        1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

        2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

12.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

        1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            "b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".

        2. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

        3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

12.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

        1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            "b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".

        2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

12.0.7

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

        1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            "b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona"».

12.0.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)

        1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni"».

12.0.9

ZANDA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al Codice civile)

        Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

        La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

            b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";

            c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

        "Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".

            d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:

        "Art. 2624. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

        Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

        Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".

            e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:

        "Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"».

12.0.10

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)

        1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

        La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

            b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

        La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

            c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

        La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

        2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:

        "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";

            b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresse».

12.0.11

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme in materia di influenze illecite)

        1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

    -"Articolo 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

        Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

        La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

        Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

        Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

        Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".

        2. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

        "Articolo 25. - (Corruzione e traffico di influenze illecite). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

        2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma,  si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.

        3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

        4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

12.0.12

ZANDA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

            b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse».

12.0.500 (già 12.254)

INCOSTANTE, ADAMO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al Codice di procedura penale)

        02) All'articolo 308 del Codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del Codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303."».

12.0.13

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 12-bis.

(Ulteriori modifiche al codice penale in materia di riciclaggio)

        1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis".

        2. L'articolo 648-bis del codice penale e sostituito dal seguente:

        "Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con a reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

        La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

        La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

        3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

        4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: "dagli articolo 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis"».

12.0.14

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

        "Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata faccia riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali"».

12.0.15

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

        "Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata concerna un procedimento per taluno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II"».

12.0.17

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

        "2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".

        2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».

12.0.16

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni)

        1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

        "2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".

        2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».

12.0.100

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni)

        1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa"».

12.0.18

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

        1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

        2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

        3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

        4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

        5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

        6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

        7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

        8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

            a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

            b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

            c) del nominativo del direttore della squadra;

            d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

            e) degli atti da compiersi;

            f) della durata delle indagini;

            g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

            h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

        9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

        10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

        11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

        12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, In quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

        13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

        14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

        15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

        16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.«

        17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            'd) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;'.

        18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

        19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

        20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

        21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

12.0.501 (già 12.16)

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-terdel Codice Penale in materia di autoriciclaggio)

            a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

            b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse"».