ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156
Art. 13.
Approvato
(Clausola di invarianza)
1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente .