EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Improcedibile
All'emendamento 2.0.2000, sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite, a livello nazionale, alla Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di cui al successivo comma 1-bis.
1-bis. È istituita l'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
1-ter. L'Autorità, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, agisce in piena autonomia e indipendenza ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti dell'Autorità sono scelti tra magistrati di ogni ordine con almeno quindici anni di anzianità di servizio, professori ordinari di università in materie giuridiche o economiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio, prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.
1-quater. I membri dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o rinominati per un altro mandato. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici e i magistrati, quest'ultimi previa autorizzazione dei competenti organi di autogovemo, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Il presidente ed i componenti dell'Autorità percepiscono un trattamento economico complessivo pari a quello percepito rispettivamente dal presidente e dai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1-quinquies. L'Autorità ha i seguenti compiti:
a) definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale; a tal fine si avvale di tutte le strutture pubbliche che possano coadiuvarla;
b) collabora con i paritetici organismi regionali ed internazionali, competenti al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;
c) predispone e coordina, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1-octiesdecies, il Piano nazionale anticorruzione;
d) definisce modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) istituisce e gestisce una banca dati centralizzata ed informatizzata nella quale inserisce tutti i dati acquisiti nel corso della propria attività, regolandone le modalità di inserimento, aggiornamento ed accesso tramite apposito regolanlento, da adottarsi entro novanta giorni dalla istituzione;
f) conclude protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con le Autorità giudiziarie e le Forze di polizia;
g) conclude accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la programmazione e la realizzazione di piani formativi e di aggiornamento per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illegalità;
h) dispone indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propna o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazione anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tesa ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
i) dispone monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
1-sexies. L'Autorità esercita le sue funzioni in relazione ad ogni amministrazione pubblica, centrale e locale, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica. Esercita altresì attività di controllo sugli enti e le società private che contrattano con la pubblica amministrazione.
1-septies. L'Autorità riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nelle amministrazioni pubbliche.
1-octies. L'Autorità, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, esercita seguenti poteri:
a) acquisisce dati, informazioni e documenti da ogm pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto al suo controllo;
b) effettua accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;
c) compie audizioni, ove ritenuto utile, di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti al controllo;
d) ordina alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnala carenze nei piani adottati;
e) impartisce istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole ammini strazioni;
f) irroga sanzioni amministrative m caso di inottemperanza agli ordini, alle segnalazioni ed alle istruzioni impartite.
1-nonies. Ai fini dell'efficace esercizio dei propri poteri, l'Autorità si avvale dell'ausilio della Guardia di Finanza, ovvero anche delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia.
1-decies. L'Autorità può irrogare le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro;
b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro;
c) in caso di mancato consenso all'accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro;
d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che SIano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro;
e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati la sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.
1-undecies. In caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle violazioni, l'Autorità può aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al dipendente pubblico una sanzione aggiuntiva pari all'importo dei premi di produttività, comunque denominati, ed al dirigente una sanzione aggiuntiva pari all'importo della retribuzione di risultato, comunque denominata, per tutti gli anni ai quali le violazioni si riferiscono.
1-duodecies. Con successivo regolamento, adottato entro novanta giorni dalla istituzione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'Autorità stabilisce le regole procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il procedimento deve comunque prevedere, a pena di nullità, regole di garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato.
1-terdecies. Tutti i provvedimenti dell'Autorità sono ricorribili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Autorità è sempre assistita, in ogni giudizio, dall'Avvocatura dello Stato.
1-quaterdecies. L'Autorità comUnIca immediatamente al titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici. L'Autorità è altresì obbligata a comunicare immediatamente all'Autorità giudizi aria fatti, atti o comportamenti penalmente rilevanti. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Autorità.
1-quinquiesdecies. Per i propri compiti l'Autorità utilizza sedi e locali forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica di personale è stabilita, nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, in cinquanta unità ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale è assegnato all'Autorità, su richiesta del Presidente, in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Autorità può anche stipulare contratti a tempo determinato, della durata massima di un anno e nei limiti della dotazione organica fissata per la fase di prima applicazione, al fine di assicurare la sua piena operatività.
1-sexdecies. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di trenta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, nominato dai membri dell'Autorità, che ne risponde al Presidente.
l-septiesdecies. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante destinazione delle somme necessarie dal "Fondo unico giustizia", costituito con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 destina le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore all'1 per cento mediante riassegnazione all'Autorità, per assicurarne il funzionamento, con conseguente riduzione percentuale delle altre assegnazioni. Il decreto assicura che all'Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione. In caso di insufficienza dell'assegnazione, con successivo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri aumenta le quote minime delle risorse assegnate, fino alla piena copertura degli oneri.
1-octiesdecies. Tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali elaborano e trasmettono annualmente all'Autorità propri piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione».
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 2.
Ritirato
All'emendamento 2.0.2000, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) collabora con il Dipartimento della funzione pubblica alla predisposizione del Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 4 lettera c);».
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Lo schema di Piano nazionale anticorruzione predisposto ai sensi del comma 4, lettera c) è trasmesso alla Camera ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di Piano. Il piano è adottato dal Consiglio dei Ministri ed è emanato come decreto del Presidente della Repubblica».
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 3.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 4.
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 5.
V. testo 2
All'emendamento 2.0.2000, al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo la rotazione dei dirigenti sia nelle amministrazioni dirette centrali che in quelle periferiche».
SPADONI URBANI (*)
Approvato
All'emendamento 2.0.2000, al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo negli stessi settori la rotazione di dirigenti e funzionari».
________________
(*) Aggiungono le firme in corso di seduta il senatore Viespoli e tutti i componenti del Gruppo CN-Io Sud
D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, SERRA
Respinto
All'emendamento 2.0.2000, sopprimere il comma 6.
IL GOVERNO
Approvato nel testo emendato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. In attuazione dell'articolo 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale ai sensi degli articoli 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica di cui al comma 4 lettera c);
c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo;
d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui agli articoli 4 e 5.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli organi competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.