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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 567 del 15/06/2011


PETERLINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il decreto del Ministero dell'interno 4 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, ed entrato in vigore in data 9 dicembre 2010, ha fissato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno valido nell'ambito della Comunità europea (CE) per i soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

l'art. 2 del decreto, in relazione al rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, prevede che lo straniero debba possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consenta di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, da verificarsi con appositi test;

nella particolare situazione della provincia di Bolzano, territorio bilingue e in parte trilingue, la problematica della lingua riveste una connotazione significativamente diversa per l'integrazione degli stranieri soggiornanti di lungo periodo, e ciò proprio in considerazione della particolare situazione demografica e linguistica, in quanto la lingua più diffusa risulta essere quella tedesca;

in data 9 dicembre 2010, giorno dell'entrata in vigore del decreto, presso il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, ha avuto luogo una riunione preordinata a concordare le questioni tecnico-organizzative inerenti ai test, anche in vista degli accordi con gli enti locali previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso decreto;

in tale occasione, i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano hanno sollevato la questione relativa a quanto previsto dall'articolo 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, norma di rango costituzionale;

la disposizione, in particolare, prevede che nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato; parificazione anche - e meglio- specificata dalla norma di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988;

peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha precisato, nella sentenza 24 novembre 1998 (procedimento C-274/96 Bickel), che la normativa diretta alla tutela dell'uso della lingua si applica anche ai cittadini degli altri Stati membri e che i cittadini dell'Unione non possono subire discriminazioni in merito all'uso della lingua da parte delle pubbliche amministrazioni locali;

tale principio è stato statuito anche da parte del Consiglio di Stato, Sezione VI, a favore di un cittadino austriaco nella decisione n. 2639/2006 (Hollaus);

è del tutto evidente, dunque, che i cittadini comunitari, quando esercitano il diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro dell'Unione, hanno in linea di principio il diritto di fruire di un trattamento non discriminatorio rispetto ai cittadini di tale Stato, anche in relazione all'uso delle lingue che vi sono utilizzate;

conseguentemente, il principio di parificazione delle due lingue maggiormente parlate in provincia di Bolzano dovrebbe valere anche per i cittadini stranieri, tanto più che la concessione del diritto di scelta tra le due lingue parlate e l'esercizio di tale opzione non dà luogo a complicazioni o costi supplementari, esistendo nel territorio provinciale idonee strutture scolastiche in entrambe le lingue;

al fine di realizzare appieno l'illustrato diritto di scelta del cittadino straniero, dovrebbe quindi essere offerta la possibilità opzionale di sostenere l'esame di conoscenza linguistica ai fini della concessione del rilascio di permesso di soggiorno CE nell'idioma (italiano o tedesco) che ritiene più accessibile;

in tale direzione, andava del resto un ordine del giorno presentato nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, a prima firma dell'interrogante, nell'ambito dell'esame del cosiddetto decreto milleproroghe, e accolto dal Governo in data 10 febbraio 2011, riguardo al quale tuttavia, ad oggi, non sono stati ancora adottati gli opportuni provvedimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dar seguito a quanto previsto dall'ordine del giorno, accolto dal Governo in data 10 febbraio 2011, su quanto esposto in premessa, in particolare per prevedere che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nella regione del Trentino-Alto Adige sia subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana o, in via opzionale, della lingua tedesca;

se ritenga opportuno, e in quali tempi, porre in essere al riguardo anche iniziative amministrative, autorizzando il Commissario di Governo a procedere in tal senso in base alle norme costituzionali già esistenti.

(4-05402)