LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, in via preliminare, con riferimento all'emendamento 10.251 (testo 2), presentato dal senatore Malan, faccio presente che noi siamo contrari alle deleghe poiché, nei limiti del possibile, cerchiamo di risolvere i problemi con i testi. Tale emendamento tratta il tema dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, cioè situazioni di particolare delicatezza che non sono, a nostro parere, delegabili.
Con gli emendamenti da noi presentati precisiamo, innanzitutto, che non conveniamo con l'indicazione che tutto debba essere fatto entro un anno dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
Inoltre, al comma 2, lettera b), si fa riferimento ai delitti previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale. Chiaramente questo è un errore, perché indicando il Capo I ci limitiamo a prevedere l'incandidabilità dei privati per i delitti contro la pubblica amministrazione. Poiché invece la norma riguarda sia il pubblico ufficiale sia il privato, cioè chiunque commetta un reato contro la pubblica amministrazione, dobbiamo eliminare il riferimento al Capo I. Non vedo la necessità di differenziare il regime della candidabilità in base al fatto se l'autore del reato contro la pubblica amministrazione sia un pubblico ufficiale o un privato. Ritengo che questo sia un errore, per cui - lo ripeto - occorre eliminare il riferimento al Capo I del codice penale.
È poi assolutamente improponibile, secondo me, che si preveda - ancora al comma 2, lettera b) - che l'incandidabilità sia stabilita «se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni». Ma questa è una delega in bianco! Tra i delitti per i quali è prevista una pena detentiva superiore a tre anni, c'è anche l'omicidio colposo: lasciamo la possibilità di prevedere l'incandidabilità per chi sia stato condannato per omicidio colposo? Non possiamo fare una cosa del genere, non possiamo scrivere in una legge delega la formula «se del caso»! La legge delega contiene riferimenti precisi e specifici a cui il soggetto delegato deve attenersi: non si può dirgli che può fare una cosa se vuole, e che quindi può anche non farla.
Parimenti, alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 10, nel testo che risulterebbe in caso di approvazione dell'emendamento 10.251 (testo 2), si consentirebbe al soggetto delegato - «fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità» - di individuare altre ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle Regioni. Ma è il legislatore che deve individuare i criteri entro cui va esercitata la delega, è il Parlamento che ha questo compito: il delegato deve solo attenersi ai principi affermati nella delega. Pertanto, non si può delegare al soggetto delegato il compito di individuare i criteri in maniera assolutamente discrezionale.
Insomma, l'emendamento 10.251 (testo 2) del senatore Malan, nel testo attuale, non è condivisibile.
Peraltro, è assolutamente importante per noi che sia introdotta la previsione dell'estensione delle condizioni che determinano l'incandidabilità anche all'assunzione delle cariche di governo: così come si prevede l'incandidabilità per i soggetti condannati, chiediamo che la medesima condizione debba comportare il divieto di assunzione di funzioni di governo.
Rammento che il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), nel rapporto fatto in seno al Consiglio d'Europa e licenziato in questi giorni, il 27 maggio 2011 - 20 giorni fa - censura il Governo italiano che non ha indicato nei suoi provvedimenti di contrasto alla corruzione nessun codice di condotta specifico nei confronti dei membri del Governo sicché l'Europa ci dice che siamo inadempienti. Ed è la seconda volta che ciò accade. Almeno su questo punto vogliamo essere adempienti? Vogliamo prevedere che accanto alla incandidabilità ci sia il divieto di assunzione di cariche di Governo per chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, a prescindere dalla pena che nel caso specifico è stata applicata? Questo è il complesso dei nostri emendamenti.
Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,33)