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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 567 del 15/06/2011


MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, colleghi, desidero svolgere due osservazioni.

È stato prima sostenuto dai senatori Li Gotti e Sanna che la tecnica della delega legislativa in questa materia sarebbe al limite dell'eversione costituzionale. Così non è, e lo sapete bene. Lo stesso emendamento 10.0.2 (testo 2) del senatore Li Gotti reca una delega. Il disegno di legge n. 2164, presentato dal senatore Li Gotti nel corso della legislatura, contiene una delega per prevedere nuove cause ostative alla candidatura. Ma addirittura il concetto di incandidabilità - mi permetto in questo caso di dissentire dall'illustre collega Boscetto - è ormai consolidato e, per quanto riguarda gli amministratori locali, è inserito nell'articolo 58 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che è un decreto legislativo e dunque frutto di una delega legislativa.

Dobbiamo, quindi, accantonare, per cortesia, questo argomento. Stiamo parlando non di un decreto‑legge (nel qual caso forse ci potremmo trovare d'accordo), ma di una tecnica che in detta materia è assolutamente opportuna, perché interveniamo su diritti di rilevanza costituzionale e sulle deroghe al diritto di elettorato passivo. Bisogna quindi essere molto attenti a ciò che scriviamo nelle norme, per cui ben venga la tecnica delle delega legislativa.

Aggiungo che, per la prima volta, con questa normativa si tende ad omogeneizzare il trattamento delle cause ostative alla candidatura, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a tutti i livelli istituzionali. Oggi assistiamo, infatti, all'assurdità per cui il sindaco di un piccolo Comune di 200 abitanti, che ha una sentenza di condanna definiva per un reato con una pena superiore ai due anni, non può candidarsi a quella carica, ma al contrario può candidarsi al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati. È ovvio che si tratta di una distonia. Questa normativa consentirà quindi, attraverso l'esercizio della delega, di risolvere anche questi problemi che effettivamente appaiono assurdi.

Aggiungo anche che il tema dell'incandidabilità è ormai ampiamente dibattuto. Tra l'altro, la stessa Corte costituzionale la considera come una limitazione al diritto di accesso ai pubblici uffici, ex articolo 51, primo comma, della Costituzione. Configura, quindi, esattamente anche il parametro di riferimento di questo concetto ormai assodato.

Stiamo parlando, in fondo, di sentenze di condanna definitive e, dunque, di una causa ostativa alla candidatura che determina poi la nullità della elezione, se mai possa avvenire, di una persona che non è nemmeno nelle condizioni di presentare la propria candidatura.

Secondo noi, le perplessità che abbiamo ascoltato sono del tutto infondate, e voteremo con convinzione l'emendamento del senatore Malan. (Applausi dal Gruppo LNP).