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Legislatura 15ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 91 del 09/10/2007


IN SEDE CONSULTIVA 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010  

- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008

- (Tab. 18) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

 

In apertura di seduta, il presidente TREU ricorda che l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, si concluderà con la votazione dei due rapporti, riguardanti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria. I rapporti e gli eventuali rapporti di minoranza devono essere trasmessi alla Commissione bilancio nel termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

            Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 128 del Regolamento,  nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, la Commissione può esaminare esclusivamente gli emendamenti  riferiti  alle tabelle di bilancio, poiché gli emendamenti al disegno di legge finanziaria possono essere presentati solo alla Commissione bilancio. Ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, possono inoltre essere esaminati in Commissione gli ordini del giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere definitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accoglimento, possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.

            Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio - prosegue il Presidente - vanno presentati alla Commissione competente, che è, ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del Regolamento, sede inderogabile di esame degli stessi. Se accolti, gli emendamenti sono trasmessi alla Commissione bilancio, come proposta della Commissione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in  sede referente presso la Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l'emendamento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.

            Considerata la stretta connessione delle materie trattate con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e del Ministero della solidarietà sociale, il Presidente propone altresì di svolgere la discussione congiuntamente, con disgiunzione dell'esame nella fase  della votazione dei rapporti.

            Per quanto concerne le modalità di prosecuzione dei lavori, dopo le repliche, si passerà all'illustrazione e votazione degli eventuali emendamenti ed ordini del giorno che non siano stati illustrati dai proponenti nel corso dei loro interventi. A tal fine, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per le ore 18 di oggi. Successivamente alla votazione degli emendamenti si passerà alla votazione dei rapporti, previe eventuali dichiarazioni di voto.

 

            La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

 

Il relatore alla Commissione sulla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria ROILO (Ulivo)introduce l'esame, rilevando preliminarmente che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 si sviluppa a partire dagli obiettivi raggiunti con la legge finanziaria dello scorso anno e orienta le risorse pubbliche disponibili verso la crescita, l’equità sociale e la stabilità. Il disegno di legge finanziaria per il 2008, che assume caratteri di maggiore snellezza e trasparenza rispetto agli anni precedenti, si propone di avviare la riduzione della pressione fiscale; di riutilizzare le risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale per la casa, le persone  non autosufficienti, le fasce sociali più deboli; di semplificare e ridurre i costi fiscali per le imprese; di dare applicazione al Protocollo sul lavoro e sul welfare del 23 luglio scorso; di imprimere un forte impulso alle infrastrutture, all’università e alla ricerca; di reperire risorse aggiuntive per la sicurezza; di sostenere la cooperazione; e di riqualificare la spesa pubblica, anche attraverso la riduzione dei costi della politica.

Si prevede inoltre che l’azione di risanamento dei conti pubblici, tenuto conto dei risultati conseguiti nel 2007, prosegua nel 2008, con la progressiva riduzione del deficit e del debito: il rapporto deficit-PIL, che per il 2007 è del 2,4 per cento, sarà del 2,2 per cento nel 2008, confermando così gli impegni sottoscritti in sede europea. Il debito pubblico, che ha ripreso a scendere nel 2007, si ridurrà progressivamente fino a portarsi sotto il 100 per cento già nel 2010. L’avanzo primario, che nel 2006 era pressoché azzerato, nel 2007 è stato significativamente ricostituito (2,5 per cento del PIL) e nel 2008 sarà pari al 2,6 per cento. La pressione fiscale, rispetto al tendenziale, diminuisce.

La struttura complessiva della manovra in esame - prosegue il relatore - si caratterizza anche per la riclassificazione per missioni e programmi del bilancio di previsione dello Stato, che si riflette anche sulle modalità con cui è articolata la manovra stessa. Insieme al disegno di legge finanziaria, inoltre, è stato presentato un decreto che legge prevede riduzioni fiscali per 2,2 miliardi di euro e investimenti per circa 3,4 miliardi. In questo ambito, sono stati destinati 910 milioni in aiuti alla cooperazione allo sviluppo, 500 milioni di euro per l’anticipo del contratto del pubblico impiego e 150 milioni aggiuntivi per il capitolo 5 per mille. Con le misure fiscali del decreto-legge si realizza l’obiettivo già indicato con la legge finanziaria per il 2007 di redistribuire una parte delle entrate ottenute con il recupero dell’evasione fiscale.

Il disegno di legge finanziaria, la cui entità è inferiore di oltre un terzo alla manovra dello scorso anno, è interamente dedicato a equità e sviluppo, non dovendo destinare risorse alla riduzione del deficit. Le risorse sono reperite attraverso maggior gettito per 6,3 miliardi di euro e tagli di spesa per 4,6 miliardi.

Tale essendo il quadro generale della manovra, per quanto riguarda le parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, il relatore rileva in primo luogo che le politiche previdenziali e del lavoro sono, rispettivamente, oggetto della missione 25 e della missione 26.

       Per quanto concerne la parte del provvedimento all'esame relativa alla previdenza, di cui al Capo XXII, l'articolo 56 consente agli enti previdenziali pubblici di effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta - ovvero tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e le partecipazioni minoritarie in società immobiliari - e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, a decorrere dal 2008. La relazione illustrativa precisa che il suddetto limite percentuale è introdotto in relazione alla cessazione dell'applicazione del tetto generale di spesa per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004. Il comma 3 dello stesso articoloprecisache gli investimenti immobiliari, nella forma indiretta summenzionata, non sono più computati tra le somme depositate presso le aziende di credito, ai fini del calcolo del relativo limite: si ricorda, infatti, che gli enti assoggettati alla cosiddetta tesoreria unica non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi. La relazione illustrativa osserva infatti che l'inclusione degli investimenti immobiliari in forma indiretta nel limite di tesoreria summenzionato ha determinato spesso l'impossibilità di effettuare investimenti immobiliari.

       Il relatore si sofferma quindi sui commi 4 e 5: il primo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possa essere ammesso il superamento del limite del sette per cento di cui al comma 1, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi generali di finanza pubblica richiamati nel medesimo comma 1; il secondo specifica che, a decorrere dal 2008, non si applicano i limiti percentuali stabiliti da precedenti disposizioni per gli impieghi in investimenti immobiliari delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici, ivi compresi, come spiega la relazione illustrativa, i limiti, minimi o massimi, stabiliti per specifici enti o settori immobiliari. Si ricorda che il limite massimo generale (che ora viene abrogato dal comma 1) è pari al 15 per cento dei fondi disponibili.

L'articolo 57 definisce l'entità dell'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 88 del 1989, mentre il successivo articolo 58 opera una regolazione di effetti contabili, consentendo che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l'INPS, per l'anno 2006, possano essere utilizzati trasferimenti all'Istituto previsti per altri interventi e non utilizzati, secondo quanto risulta in base al conto consuntivo INPS per il 2006.

            L' articolo 59 proroga al 2008 la possibilità, già prevista dall'articolo 1, comma 767 della legge finanziaria per il 2007, di utilizzare le risorse destinate al contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti statali, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'accordo sottoscritto nel 2007 per la istituzione del Fondo per i dipendenti delle regioni, autonomie locali e sanità, nonché alle ipotesi di accordo sottoscritte quest'anno per la istituzione del Fondo per i dipendenti dei Ministeri, Enti pubblici non economici, presidenza del Consiglio, ENAC e CNEL.

L'articolo 60 reca l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo presso l'INPS antecedente alla entrata in vigore della legge n. 480 del 1988, confermando le modalità applicative fino ad ora seguite dall'INPS, mentre l'articolo 61, al comma 1, chiarisce che le disposizioni concernenti il riconoscimento dei periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro si applicano agli iscritti in costanza di attività lavorativa, con esclusione, pertanto, dei soggetti già pensionati; al comma 2 figurano norme di interpretazione autentica delle disposizioni in materia di perequazione della maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6, comma 3 della legge n. 140 del 1985, confermando l'applicazione delle modalità finora seguite dall'INPS.

L'articolo 62 istituisce il Fondo per il finanziamento del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità sociale e la crescita sostenibile, del 23 luglio 2007, al fine di assicurare la copertura finanziaria del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica recante le disposizioni di attuazione del predetto protocollo.

Il relatore passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge finanziaria attienente alle politiche del lavoro, inquadrate nella Missione 26: l'articolo 63 prevede, al comma 1, l'assegnazione di 14 milioni di euro per l'anno 2008 in favore di Italia lavoro s.p.a., a titolo di contributo da parte del Ministro del lavoro per fare fronte agli oneri ordinari di funzionamento: l'intervento è posto a carico del Fondo per l'occupazione che viene adeguatamente rifinanziato alla Tabella D, riguardante il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia. Con il comma 2 sono destinati 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, alle attività formative nell'esercizio delle attività di apprendistato, mentre il comma 3 provvede ad incrementare di 30 milioni di euro annui il contributo annuale per il funzionamento e le attività dell'ISFOL.

       L'articolo 64 concerne le risorse relative al Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, disponendo, limitatamente al 2008, un impiego parzialmente diverso della spesa prevista dall'articolo 1, comma 571, della legge  n. 296 del 2006. Tale disposizione infatti finalizzava le risorse stanziate ad un incremento di sessanta unità di personale: la modifica proposta per il 2008 destina solo una parte dello stanziamento complessivo all'incremento del personale - nella misura di 1.015.000 euro - mentre i restanti 1.734.650,70 euro vengono finalizzati al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando medesimo.

L'articolo 65 reca una serie di proroghe di ammortizzatori sociali: in particolare, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dirette a prorogare, per il 2008, l'analoga disposizione in materia di proroga degli ammortizzatori sociali prevista dall'articolo 1, comma 1190, della legge n. 296 del 2007, nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere concessi trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, in deroga alla normativa vigente, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti con specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008. Il comma 3 prevede la possibilità di concedere, anche per l'anno 2008, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo ed alle imprese di vigilanza con più di cinquanta addetti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro. Con il comma 4 si provvede al rifinanziamento, nel limite di 30 milioni di euro, per l'anno 2008, dell'intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, per cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

La disposizione di cui al comma 5, infine, consente anche per l'anno 2008 l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi concessi ai sensi della legge n. 223 del 1993, nel limite di spesa di 45 milioni di euro.

Tutti gli interventi di cui all'articolo 65 sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, rifinanziato con la Tabella D.

L'articolo 66 proroga, per il 2008, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 dello stesso anno, con conseguente autorizzazione di spesa per l'importo di 20 milioni di euro, sempre a carico del Fondo per l'occupazione.

Con l'articolo 67 viene infine modificato l'articolo 1, comma 2, lettera p), numeri 1 e 2, della legge n. 123 del 2007, in tema di sicurezza  sui luoghi di lavoro, nella parte relativa alle modalità di finanziamento riguardanti la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi, nonché il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro da parte dell'INAIL. Il criterio vigente prevede l'utilizzo di una quota delle risorse già destinate, in base all'articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2007, alla riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei premi relativi alla gestione artigianato dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sempre che tali risorse risultino effettivamente sussistenti, in base ai criteri e alla procedura di individuazione di cui al medesimo comma 780. Il comma 2 dell'articolo 67 dispone, invece, che per le medesime finalità, siano stanziate risorse per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Pur precisando che si tratta di norme che esulano dall'ambito di diretta competenza della Commissione, il relatore ritiene opportuno effettuare una breve panoramica sulle disposizioni relative al pubblico impiego, anche in considerazione del dibattito in corso sul rinnovo dei contratti e del preannunciato sciopero per il 26 ottobre. In particolare, l'articolo 92 reca disposizioni per il contenimento degli incarichi, nonché del lavoro flessibile e straordinario nella pubblica amministrazione, al fine, come precisa la relazione illustrativa, di ricondurre nell'ambito delle finalità originarie sia il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sia il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato. In tale contesto va segnalato il comma 3 dello stesso articolo, che, nel riformulare l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che il sistema di reclutamento ordinario nelle pubbliche assunzioni comporta l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, e che le stesse amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla legislazione vigente solo per fronteggiare esigenze straordinarie e per periodi non superiori a tre mesi.

L'articolo 93 reca varie disposizioni in materia di assunzioni di personale, prevedendo, in primo luogo, il differimento al 31 maggio 2008 del termine per l'effettuazione delle assunzioni già autorizzate per il 2007 ai sensi della legge finanziaria per il 2005. L'articolo 94 prevede la possibilità di stipulare accordi di mobilità anche intercompartimentale, tra le diverse amministrazioni, autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'economia, al fine di ricollocare il personale presso uffici che versino in condizioni di carenza di organico e di definire percorsi formativi, nel limite delle risorse disponibili e secondo le vigenti disposizioni in materia.

L'articolo 95 reca le disposizioni relative agli oneri contrattuali per i bienni 2006-2007 e 2008-2009: con i commi da 1 a 10 si provvede, per il biennio 2006-2007, a dare attuazione alle intese tra il Governo e le organizzazioni sindacali, del 6 aprile e del 29 maggio 2007, e le risorse per i benefici contrattuali riferiti a tale biennio sono integrate per assicurare il riconoscimento di benefici economici pari a 101 euro mensili per il personale dei Ministeri ed incrementi corrispondenti per il personale di altri comparti. Per il biennio 2008-2009 si provvede a quantificare gli oneri corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale: il comma 11 definisce le risorse per il personale dipendente delle amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva, e il comma 12 definisce quelle per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle amministrazioni statali, con specificazione delle risorse destinate al comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo n. 195 del 1995.

       Il relatore si sofferma quindi sul complesso dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rilevando che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, l'articolo 74, comma 9, del disegno di legge finanziaria prevede un taglio lineare della spesa per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, di tutti gli stati di previsione, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione pari a 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni annui a decorrere dal 2010.

       La Tabella A del disegno di legge finanziaria (che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento) prevede, per l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una dotazione pari a 900 migliaia di euro annui a decorrere dal 2009 (mentre non reca alcuna dotazione per il 2008).

       La Tabella A si limita, dunque, nel caso di specie, a confermare gli stanziamenti già previsti dal bilancio a legislazione vigente. Tali stanziamenti - come conferma la relazione illustrativa - sono, in realtà, intesi ad una finalità non attinente alle materie di competenza del Ministero, cioè alla copertura del disegno di legge sul conflitto di interessi.

       La Tabella B - che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento - non reca (così come lo stato a legislazione vigente) alcun accantonamento per il Ministero in esame.

       La Tabella D prevede un incremento per il 2008, pari a 800 milioni di euro, della dotazione del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993. Si rileva che una parte di tale incremento è già impiegato ai fini della copertura di alcune norme di spesa, previste dall'articolato del medesimo disegno di legge finanziaria.

       Le Tabelle C, E e F non recano variazioni per lo stato di previsione del Dicastero in esame rispetto alla legislazione vigente.

 

Il relatore alla Commissione sulla Tabella n. 18, recante lo stato di previsione del Ministero solidarietà sociale, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria DI SIENA (SDSE)introduce quindi l'esame, rilevando preliminarmente che le parti del disegno di legge finanziaria per il 2008 che si riferiscono all'ambito di competenza del Ministero della solidarietà sociale toccano diverse temi, alcuni dei quali, per alcuni profili, incidono anche sulle attribuzioni di altri Dicasteri: cita, a titolo di esempio, la disciplina del congedo parentale, di cui all'articolo 54, che interviene sulle competenze del Ministero del lavoro per i profili previdenziali e quelle del Ministro per le politiche per la famiglia per quanto concerne i destinatari della norma. Di contro, nella valutazione complessiva della manovra di finanza pubblica all'esame, occorre considerare anche alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 159 del 2007, nelle quali figurano misure di notevole impatto sotto il profilo delle politiche sociali. Tale ad esempio è l'articolo 44 (Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito) che, per il 2007, attribuisce ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per il 2006 è pari a zero, una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. A tali soggetti, inoltre, è attribuita un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico. Sempre con riferimento al decreto-legge n. 159, va poi ricordato l'articolo 45, che al comma 1 integra di 25 milioni di euro il finanziamento già disposto con la legge finanziaria per il 2007, del Piano straordinario per i servizi socio-educativi, mentre il comma 2 provvede ad integrare di ulteriori 25 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche sociali. Va altresì ricordato che il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria reca norme fiscali in favore dei contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili adibite ad abitazioni principali, suscettibili di alleggerire il carico fiscale sulle famiglie e di promuovere l'autonomia dei giovani,

            Il relatore rileva quindi l'opportunità di fare riferimento alla nuova classificazione del bilancio di previsione, ripartito in missioni e programmi, nell'ambito dei quali sono indicate le risorse afferenti ad aree omogenee dell'azione pubblica e agli obiettivi perseguiti per ciascuna area: relativamente alla sfera di attribuzioni del Ministero per la solidarietà sociale, il disegno di legge finanziaria detta disposizioni che riguardano sia la Missione 24, Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, sia la Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.

Per quel che riguarda la Missione 24, al Capo XXI, l’articolo 53 reca l’istituzione, presso il Ministero della solidarietà sociale, del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finanziata attraverso una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, inerente al Fondo per le politiche sociali. Tale somma, ai sensi del comma 2, è destinata al finanziamento del contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché, ai sensi del comma 3, al finanziamento di una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché di attività di promozione e diffusione di buone pratiche.

L’articolo 54 disciplina il congedo per maternità e quello parentale nei casi di adozione e affidamento, con la finalità di equiparare tali diritti a quelli conseguenti alla filiazione biologica: in particolare il comma 1 novella l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – testo unico per la tutela della maternità – estendendo di ulteriori due mesi il periodo trimestrale di congedo di maternità previsto dalla norma vigente per le lavoratrici che abbiano adottato un minore. Detto periodo di congedo, pari complessivamente a cinque mesi, decorre dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, nei casi di adozione nazionale. Per quel che concerne il caso di adozione internazionale, viene abrogato l’articolo 27 del decreto legislativo n. 151, che disciplina attualmente tale profilo, e viene stabilito che il congedo in tale ipotesi può essere fruito sia prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, sia dopo l’ingresso del minore in Italia, entro e non oltre i cinque mesi successivi all’ingresso stesso, ferma restando comunque la durata complessiva del congedo. La lavoratrice che non si avvalga o si avvalga solo in parte del congedo di maternità previsto per le adozioni internazionali, può comunque fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Tutte le tipologie di congedo citate - prosegue il relatore - sono fruibili alle medesime condizioni anche dai lavoratori, se non richiesti dalla lavoratrice, come dispone il comma 3 dell’articolo 54 del disegno di legge in esame. Il successivo comma 4  novella l’articolo 36 del decreto legislativo n. 151, e, nel precisare cheil congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale e di affidamento – con conseguente abrogazione, al successivo comma 5, dell’articolo 37 del suddetto decreto, inerente alla stessa materia - stabilisce che lo stesso può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore, in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità prevista per i congedi parentali all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

L’articolo 55 comma 1 del disegno di legge in titolo stabilisce che per l’anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

            L’articolo 68 comma 1 destina risorse - per un ammontare pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 - al cofinanziamento dei programmi in materia migratoria per i quali si chiede il contributo europeo, al fine di consentire l’accesso ai fondi dell’Unione Europea istituiti nell’anno 2007 – oltre a quelli già approvati nel 2006 - quali il fondo integrazione, di cui alla decisione n. 2007/435/CE, il Fondo di ritorno, di cui alla decisione n. 575/2007/CE, il fondo frontiere, di cui alla decisione n. 574/2007/CE, il fondo europeo per i rifugiati, di cui alla decisione n. 573/2007/CE.

Al comma 2 del medesimo articolo viene prevista un’integrazione di 50 milioni di euro per l’anno 2008, a favore del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria per il 2007.

       Passando ad esaminare il complesso dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, il relatore  rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, l'articolo 74, comma 9, del disegno di legge finanziaria prevede un taglio lineare della spesa per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, di tutti gli stati di previsione, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione pari a 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni annui a decorrere dal 2010.

       La Tabella A del disegno di legge finanziaria, che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, prevede, per l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, una dotazione pari a 260.699 migliaia di euro per il 2008, a 282.707 migliaia per il 2009 e a 345.707 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010. Tali valori costituiscono, rispetto al corrispondente accantonamento previsto nel bilancio a legislazione vigente, un incremento pari a 201.000 migliaia di euro per il 2008, 254.000 migliaia per il 2009 e a 317 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010.

       La Tabella B - che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento - non reca alcun accantonamento per il Ministero in esame.

       Le Tabelle C, D, E ed F - conclude il relatore - non recano variazioni per lo stato di previsione del Dicastero in esame rispetto allo stato a legislazione vigente.

 

Si apre la discussione.

 

Il senatore LIVI BACCI (Ulivo) rileva che la pur ampia illustrazione del relatore Roilo dovrebbe essere integrata con un riferimento all'articolo 70, comma 1, lettera a) del disegno di legge finanziaria riguardante la realizzazione di un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando la priorità alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Analogamente, occorrerebbe considerare il nuovo testo del comma 340 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, di cui al comma 1 dell'articolo 71 del disegno di legge finanziaria all'esame, che prevede l'istituzione di zone franche urbane, al fine  di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale e culturale delle persone che abitano in aree urbane marginali: si tratta infatti di una problematica che rientra pienamente nella sfera di competenza del Ministero della solidarietà sociale.

Nel disegno di legge finanziaria è stato disposto molto opportunamente il raddoppio, rispetto allo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2007, delle risorse destinate al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati:  peraltro, pur nella consapevolezza che la manovra di finanza pubblica all'esame si sforza di redistribuire risorse scarse in modo quanto più possibile oculato, occorre tenere presente che le somme disponibili presso tale Fondo appaiono ancora molto esigue - circa trenta euro per immigrato regolare - a fronte dell'esigenza di realizzare interventi di integrazione di ampio respiro, che vanno considerati come prioritari, per un equilibrato sviluppo economico e sociale del paese.

 

Il senatore BOBBA (Ulivo) richiama l'attenzione sulla parte della Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria riguardante il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a parziale rettifica della breve annotazione del relatore Roilo, rileva infatti che in essa va segnalata una incongruenza, poiché,  mentre vengono destinate risorse per rimodulare la spesa disposta all'articolo 80, comma 4 della legge n. 448 del 1998, che, a sua volta, assicura il finanziamento della legge n. 40 del 1984, riguardante la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, non è previsto alcuno stanziamento per finanziare la formazione professionale nel suo complesso, secondo la previsione di cui all'articolo 1, comma 1163 della legge finanziaria per il 2007. Sembrerebbe invece ragionevole pervenire ad una unificazione delle due voci di spesa.

 

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), riservandosi di intervenire su altri profili nella seduta pomeridiana, osserva che, per quanto attiene al pubblico impiego, la apprezzabile affermazione di principio dell'articolo 92 del disegno di legge finanziaria sui limiti da porre all'utilizzazione delle collaborazioni esterne e sulla preferenza da accordare al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovrebbe essere rafforzata mediante la previsione di norme di indirizzo che orientino la attività delle pubbliche amministrazioni nel senso di prevedere la predisposizione di piani per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale per il personale statale relativo al biennio 2008-2009, le somme indicate ai commi 11 e 12 dell'articolo 95 si limitano a coprire l'indennità di vacanza contrattuale, mentre il disegno di legge finanziaria non contempla ulteriori risorse da destinare al finanziamento dei nuovi contratti per il biennio predetto, confermando, per questo profilo, la discutibile prassi introdotta dall'Esecutivo di centro-destra  nella passata legislatura. Potrebbe essere invece opportuno prevedere un apposito stanziamento, commisurato, eventualmente, al tasso di inflazione programmata, come segnale della volontà del Governo di aprire quanto prima il confronto con le organizzazioni sindacali per il rinnovo contrattuale.

 

Secondo il senatore VIESPOLI (AN), le risorse indicate nel disegno di legge finanziaria non sono neanche sufficienti ad assicurare la copertura dell'indennità di vacanza contrattuale, se si considera che essa, secondo l'Accordo del luglio 1993,  è attribuita nella misura del 30 per cento del tasso di inflazione programmata nei primi sei mesi e del 50 per cento nei mesi successivi.

 

Il PRESIDENTE condivide i rilievi del senatore Livi Bacci, pur osservando che gli articoli 70 e 71 del disegno di legge finanziaria,  inclusi nell'ambito della missione 28, riguardante lo sviluppo e il riequilibrio territoriale, investono temi di diversa natura e attengono pertanto alle competenze di diversi dicasteri. Richiama quindi l'attenzione sulla rilevanza di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, soffermandosi in particolare sull'articolo 56, relativo agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali - recante disposizioni molto attese dai soggetti interessati - e sull'articolo 59, che accantona risorse per la previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: rispetto a tale ultima norma, occorre a suo avviso verificare la congruità delle risorse destinate al finanziamento delle spese di avvio dei Fondi pensione. Altrettanto rilevante è poi la modifica alla legge n. 123 del 2007, sulla sicurezza del lavoro, poiché con essa sono attribuite  risorse certe alle attività di formazione ed agli investimenti in sicurezza delle piccole, medie e micro imprese, secondo l'auspicio più volte espresso nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 12.