Il relatore rileva quindi l'opportunità di fare riferimento alla nuova classificazione del bilancio di previsione, ripartito in missioni e programmi, nell'ambito dei quali sono indicate le risorse afferenti ad aree omogenee dell'azione pubblica e agli obiettivi perseguiti per ciascuna area: relativamente alla sfera di attribuzioni del Ministero per la solidarietà sociale, il disegno di legge finanziaria detta disposizioni che riguardano sia la Missione 24, Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, sia la Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.
Per quel che riguarda la Missione 24, al Capo XXI, l’articolo 53 reca l’istituzione, presso il Ministero della solidarietà sociale, del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finanziata attraverso una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, inerente al Fondo per le politiche sociali. Tale somma, ai sensi del comma 2, è destinata al finanziamento del contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché, ai sensi del comma 3, al finanziamento di una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché di attività di promozione e diffusione di buone pratiche.
L’articolo 54 disciplina il congedo per maternità e quello parentale nei casi di adozione e affidamento, con la finalità di equiparare tali diritti a quelli conseguenti alla filiazione biologica: in particolare il comma 1 novella l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – testo unico per la tutela della maternità – estendendo di ulteriori due mesi il periodo trimestrale di congedo di maternità previsto dalla norma vigente per le lavoratrici che abbiano adottato un minore. Detto periodo di congedo, pari complessivamente a cinque mesi, decorre dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, nei casi di adozione nazionale. Per quel che concerne il caso di adozione internazionale, viene abrogato l’articolo 27 del decreto legislativo n. 151, che disciplina attualmente tale profilo, e viene stabilito che il congedo in tale ipotesi può essere fruito sia prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, sia dopo l’ingresso del minore in Italia, entro e non oltre i cinque mesi successivi all’ingresso stesso, ferma restando comunque la durata complessiva del congedo. La lavoratrice che non si avvalga o si avvalga solo in parte del congedo di maternità previsto per le adozioni internazionali, può comunque fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Tutte le tipologie di congedo citate - prosegue il relatore - sono fruibili alle medesime condizioni anche dai lavoratori, se non richiesti dalla lavoratrice, come dispone il comma 3 dell’articolo 54 del disegno di legge in esame. Il successivo comma 4 novella l’articolo 36 del decreto legislativo n. 151, e, nel precisare cheil congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale e di affidamento – con conseguente abrogazione, al successivo comma 5, dell’articolo 37 del suddetto decreto, inerente alla stessa materia - stabilisce che lo stesso può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore, in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità prevista per i congedi parentali all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
L’articolo 55 comma 1 del disegno di legge in titolo stabilisce che per l’anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
L’articolo 68 comma 1 destina risorse - per un ammontare pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 - al cofinanziamento dei programmi in materia migratoria per i quali si chiede il contributo europeo, al fine di consentire l’accesso ai fondi dell’Unione Europea istituiti nell’anno 2007 – oltre a quelli già approvati nel 2006 - quali il fondo integrazione, di cui alla decisione n. 2007/435/CE, il Fondo di ritorno, di cui alla decisione n. 575/2007/CE, il fondo frontiere, di cui alla decisione n. 574/2007/CE, il fondo europeo per i rifugiati, di cui alla decisione n. 573/2007/CE.
Al comma 2 del medesimo articolo viene prevista un’integrazione di 50 milioni di euro per l’anno 2008, a favore del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria per il 2007.
Passando ad esaminare il complesso dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, il relatore rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Dicastero, l'articolo 74, comma 9, del disegno di legge finanziaria prevede un taglio lineare della spesa per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, di tutti gli stati di previsione, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione pari a 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni annui a decorrere dal 2010.
La Tabella A del disegno di legge finanziaria, che costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, prevede, per l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, una dotazione pari a 260.699 migliaia di euro per il 2008, a 282.707 migliaia per il 2009 e a 345.707 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010. Tali valori costituiscono, rispetto al corrispondente accantonamento previsto nel bilancio a legislazione vigente, un incremento pari a 201.000 migliaia di euro per il 2008, 254.000 migliaia per il 2009 e a 317 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010.
La Tabella B - che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento - non reca alcun accantonamento per il Ministero in esame.
Le Tabelle C, D, E ed F - conclude il relatore - non recano variazioni per lo stato di previsione del Dicastero in esame rispetto allo stato a legislazione vigente.
Si apre la discussione.