GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2011
224ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,35.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2568
La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede che sul disegno di legge n. 2568, al fine di una più completa valutazione dell'impatto della normativa, si proceda anche all'audizione dei seguenti soggetti: Comunità di Sant'Egidio, Associazione bambini senza sbarre; Associazione Antigone; Gruppo Abele; Ristretti Orizzonti; Il granello di senape.
Il senatore PERDUCA (PD) chiede altresì che sia audita l'associazione Il detenuto ignoto.
Il presidente BERSELLI ritiene non accoglibili le richieste testé formulate, in considerazione dei limitati tempi di esame concessi alla Commissione giustizia.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente BERSELLI fa presente che il prossimo 31 marzo alle ore 8,30 è prevista la visita di una delegazione di rappresentanti dell'OCSE. Tenuto conto che oggetto dell'incontro saranno l'attuazione ed applicazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali, fa presente di aver informato anche la Presidenza della Commissione affari costituzionali.
IN SEDE REFERENTE
(2567) Deputato LUSSANA ed altri. - Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.
Il presidente BERSELLI nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia a domani la chiusura della discussione generale. Ricorda quindi alla Commissione che nel pomeriggio di domani, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si svolgeranno le audizioni del professor Onida; dell'Associazione Nazionale Magistrati e dell'Unione delle camere penali, così come richiesto dai senatori dell'opposizione. Fissa infine per giovedì 24 marzo 2011 alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(127) PORETTI e PERDUCA. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del giudice di pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso
(897) MARITATI. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente
(2080) VALENTINO. - Disciplina organica della magistratura onoraria
(2359) BERSELLI e MUGNAI. - Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.
Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato che sui disegni di legge in titolo è stata svolta un'ampia relazione illustrativa, dichiara aperta la discussione generale congiunta.
La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene necessario, attraverso puntuali audizioni, conoscere l'orientamento delle categorie professionali interessate, a diverso titolo, dalla riforma della magistratura onoraria.
Il presidente BERSELLI propone quindi, tenuto conto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, di concludere la discussine generale congiunta e di fissare per giovedì 24 marzo alle ore 14, il termine entro il quale ciascun componente della Commissione può indicare i soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(2329) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
(2534) DELLA MONICA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.
La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede che sui provvedimenti in titolo siano audite quanto meno le organizzazioni rappresentative della professione forense .
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene che i provvedimenti in titolo rivestano un indubbio carattere di necessità ed urgenza, in considerazione, da un lato, dell'imminente entrata in vigore della norma del decreto legislativo n. 28 del 2010 che prevede l'obbligatorio ricorso alle procedure di conciliazione (ad eccezione delle controversie relative alla circolazione di veicoli e natanti e alla materia condominiale, per le quali il recente decreto-legge "milleproroghe" ha previsto una proroga di dodici mesi) e, dall'altro, dal preannunciato lungo sciopero dell'avvocatura. La disciplina di cui al decreto legislativo n. 28, pur essendo condivisibile in linea generale, necessita di indubbie modifiche volte in particolare ad ovviare ai dubbi di costituzionalità, sia sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, sia con riguardo alla violazione dei principi di delega. Concorda infine con la richiesta formulata dalla senatrice Della Monica.
Il senatore CARDIELLO (CN) fornisce talune ulteriori precisazioni sullo svolgimento del preannunciato sciopero della magistratura.
Il presidente BERSELLI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone di concludere la discussione generale congiunta e di fissare sempre per giovedì 24 marzo alle ore 14 il termine entro il quale indicare i nominativi degli eventuali audendi.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(2418) Deputato FEDRIGA ed altri. - Disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati
(2355) LUMIA ed altri. - Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata
(Esame congiunto e rinvio)
Riferisce il relatore MAZZATORTA (LNP) sui provvedimenti in titolo i quali intervengono in materia di revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 2418, il quale, già approvato dall'altro ramo del Parlamento (AC 3541), consta di due articoli.
L'articolo 1 prevede, in primo luogo, quale sanzione accessoria disposta dal giudice, nei confronti di condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e Strage, la revoca delle prestazioni di natura assistenziale ad essi corrisposte. La norma dispone altresì la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui tali trattamenti abbiano origine da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai reati già citati.
Ai sensi del comma 2, i condannati, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, possono, previa presentazione di apposita domanda, beneficiare delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia.
Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce, poi, che, al fine di dare immediata esecuzione ai provvedimenti di revoca, essi siano, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, comunicati all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali che fanno capo al soggetto condannato. Nel rispetto del principio del favor rei la disposizione esclude ogni effetto retroattivo.
Ai sensi del comma 4, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto a trasmettere agli enti titolari l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati già ricordati ai fini della revoca delle eventuali prestazioni. L'articolo 1, infine impone al pubblico ministero, qualora ravvisi nel corso delle indagini l'irregolare percezione di prestazioni assistenziali o previdenziali, l'obbligo di informare l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.
L'articolo 2 stabilisce che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca siano destinate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2355, di iniziativa dei senatori Lumia e altri, il cui contenuto ricalca quello dell'originaria formulazione dell'Atto Camera n. 3541.
In particolare l'articolo 1 prevede la sospensione dell’erogazione di qualunque trattamento pensionistico nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale nell’ambito di procedimenti penali per i reati di terrorismo e di criminalità organizzata già ricordati (ad eccezione del reato di cui all'articolo 416-ter). Tale articolo desta dubbi di legittimità costituzionale, in primo luogo, in relazione all'articolo 36, il quale sancisce il diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro. Al riguardo osserva come, secondo giurisprudenza costante, nella nozione di retribuzione dei lavoratori sia compresa anche quella corrisposta sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza. Tale norma, poi, nella parte in cui non indica l’autorità giudiziaria competente alla sospensione del trattamento pensionistico, non prevede la possibilità di impugnare i provvedimenti da essa adottati e non impone l’obbligo di motivazione, rischia di porsi in contrasto con gli articoli 24, comma 2 e 111, comma 6 della Costituzione. In terzo luogo, talune perplessità desta, a suo parere, il comma in esame, nella parte in cui non chiarisce se nell’espressione "misure restrittive della libertà personale" rientrino solo le misure cautelari o anche le misure di sicurezza e di prevenzione.
Illustra poi il comma 3 dell'articolo 1, il quale fa salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione. Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2355, infine, prevede l'automatica revoca o sospensione dei trattamenti assistenziali o previdenziali dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 2, infine, reca disposizioni (assenti nel disegno di legge n. 2418) in materia di pensioni di reversibilità. Più nel dettaglio prevede per i familiari superstiti dei soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, a loro volta condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato o per il reato di favoreggiamento la revoca di ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (n. 329)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta 1a pomeridiana del 2 marzo scorso.
Il relatore MUGNAI (PdL) formula una proposta di parere favorevole, la quale, previa verifica del numero legale, è posta ai voti ed approvata all'unanimità.
La seduta termine alle ore 15,30.