(Parere all'Assemblea. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
La relatrice BONFRISCO (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento presentato dal Governo e approvato dalla Commissione giustizia 1.1000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 11 del decreto, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Sempre con riferimento a tale emendamento, risulta necessario verificare, relativamente al nuovo articolo 8, se l'omologazione del piano possa comportare una decurtazione dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti previdenziali, determinando così la riduzione delle somme esigibili, con conseguenze negative sotto il profilo finanziario. Per quanto attiene al nuovo articolo 11-novies, sugli organismi di composizione della crisi, rileva che occorre valutare l'opportunità di richiamare il presupposto del parere reso sul testo, in base al quale le indennità spettanti ai predetti organismi devono essere poste a carico dei soggetti che chiedono l'attivazione della copertura, senza gravare sulla finanza pubblica. Con riferimento al subemendamento 1.1000/1, segnala che occorre valutarlo in relazione al testo, posto che esso amplia l'ambito applicativo della normativa in oggetto, estendendola alle persone giuridiche. Il subemendamento 1.1000/26 rileva che è suscettibile di determinare minori entrate, in quanto introduce una forma di deducibilità dalla determinazione del reddito di impresa. Analoga valutazione deve essere svolta sull'emendamento 6.202. Fa poi presente che potrebbero derivare maggiori oneri dal subemendamento 1.1000/34, che sopprime la previsione in base alla quale le indennità spettanti agli organismi di composizione della crisi sono poste a carico dei soggetti che chiedono l'attivazione della relativa procedura. Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, rileva che il nuovo comma 5 dell'articolo 6 subordina l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti al soddisfacimento dei pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali, mentre il vigente articolo 6, comma 5, del decreto subordina l'efficacia dell'accordo al soddisfacimento dei pagamenti dovuti alla totalità delle amministrazioni pubbliche. Altresì, i commi 5 e 6 del nuovo articolo 10 devono essere valutati in relazione al parere reso sul testo del decreto; analoga valutazione deve essere svolta con riferimento alla proposta 10.202. In relazione agli emendamenti 2.5, 2.200 e 2.6, rileva che occorre valutarne la compatibilità con la funzionalità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Gli emendamenti 6.1 e 6.2, sopprimendo l'articolo 6, abrogano la previsione del comma 5 posta a tutela dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni, con il rischio di determinare minori entrate. Analogamente, segnala che possono derivare maggiori oneri dalla proposta 6.10, che sopprime il termine di novanta giorni entro cui pagare i crediti delle amministrazioni pubbliche. Altresì, gli emendamenti 6.203, 6.11 e 6.12 possono avere effetti negativi, in termini di cassa, sui pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche. In relazione all'emendamento 10.3, sostitutivo dell'articolo 10, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'emendamento 12.12, lettera b), potrebbe determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, laddove sopprime la previsione che rimette ad appositi decreti interministeriali la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. Segnala che risulta necessario valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1, in tema di diritto all'equa riparazione per l'eccessiva durata dei procedimenti, fermo restando che possono derivare maggiori oneri dal combinato disposto della fissazione di un indennizzo minimo (art. 2, comma 5, lettera c)) e dalla soppressione del tetto di spesa attualmente recato dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 89 del 2001. Occorre poi valutare i potenziali profili di onerosità connessi all'emendamento 13.8, che prevede possibilità di portare in compensazione il contributo unificato versato nelle controversie dinanzi al giudice amministrativo o tributario. Per quanto attiene all'emendamento 14.0.1, istitutivo dell'ufficio per il processo, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica per valutare la corretta quantificazione dell'onere, considerato comunque che la copertura non appare idonea. L'emendamento 14.0.2 comporta maggiori oneri, mentre occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.3, in cui peraltro viene finanziato un onere di spesa strutturale attraverso un risparmio una tantum. Rileva che è poi necessario valutare gli effetti dell'emendamento 14.0.6, laddove sopprime il vincolo di destinazione di una quota del Fondo unico della giustizia all'entrata del bilancio dello Stato. Fa presente che occorre altresì valutare, in relazione alla normativa vigente, i potenziali profili di onerosità dell'emendamento 15.2, riguardante il rinnovo dell'incarico dei giudici di pace; analoga valutazione deve essere svolta con riguardo agli emendamenti 15.7, 15.9 e 15.10. Altresì, occorre acquisire elementi che escludano l'insorgenza di oneri dall'emendamento 15.4. In relazione alla proposta 15.0.5, segnala che appare necessario acquisire elementi che escludano l'insorgenza di nuovi oneri, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Va poi verificato che la soppressione della figura del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e la corrispondente istituzione di un nuovo presidente aggiunto della Cassazione, proposta nell'emendamento 16.0.2, non comporti la corresponsione di un'indennità aggiuntiva. Infine, fa presente che occorre valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la congruità della copertura dell'emendamento 16.0.201, che sopprime una serie di contributi per spese di giustizia, riducendo conseguentemente i corrispettivi spettanti agli intermediari che elaborano le dichiarazioni dei redditi. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario POLILLO consegna una nota del Ministero della giustizia, positivamente verificata dalla Ragioneria generale, che rispondendo ad alcuni profili critici sollevati dal relatore, preannuncia l'intenzione di correggere il testo dell'emendamento 1.1000.
Il senatore MORANDO (PD) reputa necessario che la Commissione si attenga, in questa sede, all'esame degli emendamenti formalmente presentati in Assemblea, sottolineando al riguardo che la formulazione attuale della proposta 1.1000 non garantisce pienamente il pagamento dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche, rendendosi quindi necessario condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di una clausola in base alla quale i crediti delle pubbliche amministrazioni siano esclusi dai piani di ristrutturazione dei debiti dei privati.
Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) evidenzia come la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1000, preannunciata dal Governo, tuteli principalmente i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, nonché l'IVA e le ritenute fiscali non versate, mentre, per quanto riguarda gli altri crediti erariali, il livello di tutela è soltanto parziale.
Il presidente AZZOLLINI, nel condividere l'osservazione testé formulata dal senatore Pichetto Fratin, rileva l'opportunità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la valutazione di nulla osta sull'emendamento 1.1000 all'inserimento, nell'articolo 2, di una clausola che recepisca quanto contenuto nella proposta di riformulazione preannunciata dal Governo, che non presenta profili di criticità.
Soffermandosi, poi, sui subemendamenti all'emendamento 1.1000, evidenzia l'onerosità delle proposte 1.1000/26, nonché dell'emendamento sostanzialmente analogo 6.202, in quanto suscettibili di determinare minori entrate.
Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la relatrice BONFRISCO (PdL) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.1000, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che, al capoverso "Articolo 2", al comma 1, le parole da: "Può altresì" fino a: "purché ne sia previsto" siano sostituite con le seguenti: "Con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. E' possibile altresì prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato". Il parere è non ostativo su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 ad eccezione che sul subemendamento 1.1000/26 sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è altresì contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 6.202 di analogo tenore. Il parere è sospeso su tutti i restanti emendamenti.".
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.
Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.