Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02490
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Atto n. 4-02490
Pubblicato il 25 giugno 2002
Seduta n. 195
MARTONE. - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio. -
Premesso che:
la legge Galli, al suo articolo 25, primo comma, dice che per i siti protetti l’Ente di gestione decide quali e quante acque possano essere captate; per la realizzazione dell’acquedotto Rio Acque Striate il gestore è l’Ente parco naturale Capanne di Marcarolo, che, nel corso della Conferenza dei Servizi, ha espresso la sua contrarietà alla captazione; anche i comuni di Gavi e Carrosio hanno rifiutato l’opera opponendosi alla sua realizzazione; nel sito ove si vuole realizzare la captazione insiste un sito di Interesse Comunitario (codice IT 1190015) tutelato dalla direttiva CEE 92/43 CEE Habitat; il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio con una lettera protocollata in data 19 marzo 2002, indirizzata ai sindaci dei comuni di Voltaggio, Franconalto e per conoscenza alla Prefettura, comunicava l’inizio dei lavori per il periodo 20 marzo 2002 delle opere inerenti la costruzione dell’acquedotto per i comuni di Carrosio e Gavi; la lettera n. scv/20/2001/2109 del 12 novembre 2001 facendo riferimento alla Direttiva UE n. 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, afferma, oltre al resto, che «la realizzazione dell’acquedotto Rio Acque Striate richiederebbe una preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva citata, detta “Habitat“», e che «la realizzazione del progetto è quindi possibile solo a seguito di un esito positivo di detta valutazione di incidenza»; la realizzazione della nuova miniera in località convenzionalmente denominata Monte Bruzeta andrà a distruggere le fonti di approvvigionamento idrico dei comuni di Gavi e Carrosio (circa 5.000 persone); considerato che: l’articolo 1 della legge n. 36 del 1994 (legge Galli), sulla tutela e la regolamentazione delle acque, vieta la distruzione di fonti idriche destinate all’alimentazione umana e, in via di principio, ne ipotizza la salvaguardia; da parte di comitati locali e Legambiente sono stati prelevati 5 campioni di terreno dal luogo dove dovrebbe sorgere la presa dell’acqua del futuro acquedotto e che le analisi relative, effettuate dal professor Luciano Cortesogno all’Istituto di geologia dell’università di Genova, hanno evidenziato una presenza di fibre di amianto in percentuale maggiore del 90 per cento; si ha notizia che successivamente l’ARPA del Piemonte ha effettuato prelievi in loco, senza peraltro pubblicizzare l’esito delle analisi tendenti a verificare la presenza di rocce amiantifere nei luoghi dove dovrebbero svolgersi i lavori; è comprovata in loco l’esistenza di crisotilo e l’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, esplicita e sancisce il divieto assoluto in Italia di scavarlo, importarlo, commercializzarlo e produrlo; nessuna misura precauzionale a tutela della salute pubblica è stata disposta dalle Autorità competenti sul territorio al fine di garantire la salute dei cittadini (articolo 32 della Costituzione); i lavori di costruzione dell’acquedotto di cui all’oggetto continuano alacramente nella parte bassa della valle facendo presagire che entro il mese di settembre prossimo, qualora non vengano impartite direttive nazionali, verranno realizzate le opere di presa in area con notevole presenza di crisotilo; una relazione tecnica a cura dell’idrogeologo Giancarlo Perosino, del CREST di Torino, nel verificare i dati progettuali dell’azienda Cementir, committente dell’acquedotto, ha individuato gli stessi inattendibili e difformi dalla realtà ed ha valutato, con metodo scientifico universalmente riconosciuto, l’impossibilità di garantire il prelievo per uso potabile, visto che le quantità di acqua da captare corrisponderebbero alla portata totale del torrente in tempo di magra, non garantendo il benché minimo deflusso di acqua, si chiede di sapere: quali iniziative si intenda intraprendere per valutare l’eventuale presenza di rocce amiantifere nei luoghi oggetti di intervento e quali misure si intenda adottare al fine del rispetto delle leggi vigenti; quali altre iniziative si intenda assumere per dar modo di verificare i dati sulla portata e quindi il deflusso minimo vitale del Rio Acque Striate che se captato in toto andrebbe di fatto ad inaridire l’intero asse del torrente Lemme del quale è il maggiore affluente, procurando ingente ed irreversibile danno ambientale; se si intenda attuare, per un giusto principio di precauzione, iniziative per la sospensione dei lavori al fine della tutela dei lavoratori e dei cittadini, nonché per effettuare altresì la valutazione di incidenza necessaria secondo quanto afferma il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio con lettera n. scv/20/2001/21109 ed il rispetto del sito di Interesse Comunitario (codice IT 1190015) tutelato dalla direttiva CEE n. 92/43 CEE Habitat.