L. 22 giugno 2017, n. 103
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 1, co. 16 | il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale. |
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Art. 1, co. 18 | il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. |
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Art. 1, co. 20 | il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio. |
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Art. 1, co. 82, 83 e 84, lett. a)-e) | il Governo è delegato ad adottare, nel termine di 3 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 novembre 2017) decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. |
D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2018 |
Art. 1, co. 82, 83 e 84, lett. f)-m) | il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. |
D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103. G.U. 19 febbraio 2018, n. 41 |
Art. 1, co. 82, 83 e 85 | il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario. |
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Art. 1, co. 86 | il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio |
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Art. 1, co. 87 | entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. |