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L. 22 giugno 2017, n. 103

"DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FERRANTI ed altri; MOLTENI ed altri; Senatore SCILIPOTI ISGRÒ; Senatore TORRISI; Senatori MANCONI ed altri; Senatore COMPAGNA; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatori MARINELLO ed altri; Senatore COMPAGNA; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatore BARANI; Senatori CASSON ed altri; Senatori DE CRISTOFARO ed altri; Senatori LO GIUDICE ed altri; Senatori CASSON ed altri; Senatori LUMIA ed altri; Senatori LO GIUDICE ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GINETTI ed altri; Senatori CAMPANELLA ed altri; Senatori RICCHIUTI ed altri; Senatore BARANI; Senatori MUSSINI ed altri; Senatori D'ASCOLA ed altri; Senatore CAPPELLETTI; Senatrice GINETTI; Senatori BISINELLA ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (4368)"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 1, co. 16

il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale.

Art. 1, co. 18

il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Art. 1, co. 20

il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 1, co. 82, 83 e 84, lett. a)-e)

il Governo è delegato ad adottare, nel termine di 3 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 novembre 2017) decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2018

Art. 1, co. 82, 83 e 84, lett. f)-m)

il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

G.U. 19 febbraio 2018, n. 41

Art. 1, co. 82, 83 e 85

il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario.

Art. 1, co. 86

il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio

Art. 1, co. 87

entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.