L. 09 gennaio 2019, n. 3
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 1, co. 27 | Art. 1, co. 27: il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 gennaio 2020), un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore. |