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L. 08 agosto 2019, n. 86

"Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 1, co. 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore.

Art. 1, co. 3

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 5, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportive. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Art. 5, co. 3 Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
 
[1]     Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
 

D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
N.b.: il decreto legislativo attua anche le deleghe di cui agli artt. 6, co. 2, 7, co. 4, 8, co. 4, 9, co. 3

Art. 6, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Art. 6, co. 3 Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
 
[1]     Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Art. 7, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Art. 7, co. 4 Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
 
[1]     Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Art. 8, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Art. 8, co. 4: Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
 
[1]     Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Art. 9, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Art. 9, co. 3 Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
 
[1]     Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
L'art. 1, co. 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.
 
L'art. 1, co. 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
 
L'art. 1, co. 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. L'art. 1, co. 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. L'art. 1, co. 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.