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Legge 29 novembre 2002, n. 269

"Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 221



Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono introdotte, per l'anno finanziario 2002, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 48.000 milioni di euro".

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.737.302.825, 416.448.279, 364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982".

3. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le parole: "del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione"" e dopo le parole: ""Interventi diversi" (interventi)" sono inserite le seguenti: "; Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi)".

4. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"34-bis. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto delle modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i fondi per i compensi ai membri della commissione che gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".

Art. 3.
(Allegati)

1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2002 nell'allegato 1 alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.

L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, E' STATO APPROVATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO.

LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI (1)

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(1) Le parti modificate e le voci introdotte sono stampate in neretto

Tabelle in formato pdf

ALLEGATO 1

Per il testo fare riferimento al supporto cartaceo, da pag. 18 a pag. 238 del S.O.