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Legge 18 febbraio 2004, n. 39

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Requisiti per l'ammissione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Art. 2.
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario , con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al competente tribunale.

Art. 3.
Funzioni del commissario straordinario

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza .

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine puo' essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni.

3. Il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 .

Art. 4.
Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.

1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura .

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione .

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

Art. 4-bis.
Concordato

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilita' di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla societa' in amministrazione straordinaria;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato e' autorizzata dal Ministro delle attivita' produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalita' e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalita' previste dal concordato.

9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive di cui al comma 3, puo' ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

10. La sentenza che approva o rigetta il concordato e' provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva. 11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato .

Art. 4-ter.
Accertamento del passivo

1. L'accertamento del passivo e' improntato a criteri di massima celerita' e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e' proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio .

Art. 5.
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

1. Il Ministro delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza , puo' autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro .

Art. 6.
Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali, nell'interesse dei creditori , al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Art. 7.
Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita' europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attivita' produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione , di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 8.
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili .

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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