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Legge 29 luglio 1996, n. 402

" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 181 del 3 agosto 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Disposizioni diverse in materia previdenziale

1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianita' durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1 gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianita' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';".

3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilita', nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1 settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita', a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, puo' essere nuovamente attribuita l'indennita' di mobilita', nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennita' di mobilita' a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze danno priorita' ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. L'onere di cui alla presente disposizione, e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, dopo le parole: "del maggior bisogno" sono inserite le seguenti: "e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei progetti" e all'articolo 7, comma 1, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1998".

5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facolta' prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.

6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2.".

7. Il termine del 10 giugno 1996, relativo al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995, e' differito, senza interessi o altri oneri, al 20 luglio 1996.

8. Il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996, attuativo dell'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai soli fini del condono contributivo. Tenuto conto della incidenza dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai fini del condono contributivo, e' ridotta, rispettivamente, in misura non superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella provincia di Brindisi.

Art. 2.
Disposizioni previdenziali per i giornalisti

1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonche' a tutte le altre fattispecie gia' previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Per il personale giornalistico che fara' ricorso al prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di eta', l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera b), del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, e' esteso il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.

Art. 3.
Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi.

1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non puo' essere individuata in difformita' dalle obbligazioni, modalita' e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilita' nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 e' effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre modalita' diverse di deposito ai fini di cui al presente comma.

3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.".

4. A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati complessivamente in lire 94 miliardi per l'anno 1996, in lire 85 miliardi per l'anno 1997 e in lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85 miliardi per l'anno 1997 e a lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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