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Legge 8 ottobre 1997, n. 344

"Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1997



Art. 1.
(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.

2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di quelle regionali.

3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.

4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.

5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.

Art. 2.
(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)

1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i princìpi del «Piano d'azione di Lisbona», approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonchè le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 3.
(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)

1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 4.
(Interventi per la conservazione della natura)

1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.

2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, è istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini.

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) costa teatina».

4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) è aggiunta la seguente:
«ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"».

5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4.

6. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

7. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara» sono sostituite dalle seguenti: «e del Gennargentu».

8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1o gennaio 1998.

9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonchè per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.

12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5.
(Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale)

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

5. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: «si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto» sono inserite le seguenti: «o il noleggio».

6. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.

Art. 6.
(Ampliamento della pianta organica)

1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.

3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero da espletare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;
f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'ANPA.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.

Art. 7.
(Programma stralcio di tutela ambientale)

1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.

2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.

3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazione e concessione.

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari,» sono sostituite dalle seguenti: «per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.»;
c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «per le politiche agricole».

2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonchè i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti».

3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti».

5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti».

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si omette il testo della tabella allegata