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Legge 8 luglio 1998, n. 222

"Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneita' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili."

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.160 dell' 11 luglio 1998


Art. 1.
Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: "avere svolto un tirocinio triennale" sono inserite le seguenti: "presso una societa' di revisione, o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: "con sottoscrizione autenticata," sono inserite le seguenti: "dal legale rappresentante della societa' di revisione o".

Art. 2.
Proroga di termini

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, la parola: "centottanta" e' sostituita dalla seguente: "trecento".

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Disposizione transitoria

1. Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui detti collegi od organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla carica se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non conseguono l'iscrizione in detto registro.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.