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Decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157

"Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008


Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

Art. 2.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.