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Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 67

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 59



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 50;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'organismo di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di poter accogliere le condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari solo nelle parti compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Generalita)

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di seguito denominato "decreto di inquadramento", sono modificate a norma dei seguenti articoli.

Art. 2
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri)

1. All'articolo 4 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri""), il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute."

2. L'articolo 6 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al corso") e' modificato come segue:
a) al comma 1, lettera b), le prole "dell'effettivo incorporamento" sono sostituite dalle parole "indicata nel bando di concorso";
b) al comma 1, lettera c), le parole "stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole" sono sostituite dalle parole "stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova";
c) al comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le parole "per gli aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile";
d) al comma 1, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m)aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.";
e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuale con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.".

3. All'articolo 7 del decreto di inquadramento ("Bando di reclutamento"), dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
"2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa."

4. L'articolo 10 del decreto di inquadramento ("Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"") e' sostituito dal seguente:
"1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B"."

5. All'articolo 11 del decreto di inquadramento ("Esclusione dalla valutazione"), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:
a) sospeso dal servizio;
b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni, viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."

6. L'articolo 12 del decreto di inquadramento ("Sospensione della valutazione") e' sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Cause di sospensione della valutazione e della promozione)

1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, la medesima commissione sospende la valutazione.
2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e' data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione".

7. L'articolo 13 del decreto di inquadramento ("Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.
2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.
3. La promozione di cui ai precedenti commi e' conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata".

8. L'articolo 14 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"") e' modificato come segue:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante regionale o equiparato dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori Autorita' gerarchiche";
b) il comma 5 e' soppresso;
c) al comma 6, le parole "da almeno un anno" sono soppresse.

Art. 3
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti i ruoli ispettori e sovrintendenti. Generalita)

1. Il titolo III del decreto di inquadramento e' ridenominato "RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI".

2. L'articolo 15 del decreto di inquadramento ("Ruoli dei sottufficiali") e' modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori";
b) il comma 1 e' soppresso.

Art. 4
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti)

1. L'articolo 19 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo:
"1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione:
a) per una percentuale non inferiore al 70%, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27;
b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27.
2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di qualificazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.
3. Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del comandante generale."

2. L'articolo 20 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo:
"1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:
a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
d) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;
e) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.
3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9."

3. L'articolo 21 del decreto di inquadramento ("Modalita' del concorso e del corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Modalita' dei concorsi)

1. Nei bandi di concorso indetti con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinti per il contingente ordinario ed il contingente di mare;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi;
c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi;
d) i titoli da valutare;
e) le norme per lo svolgimento delle prove d'esame, per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b);
f) la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti e delle commissioni esaminatrici cui sono devoluti i giudizi sulle prove di esame e la valutazione dei titoli."

4. L'articolo 22 del decreto di inquadramento ("Articolazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente:
"1. La prova d'esame prevista nell'ambito del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e' costituita da una prova scritta, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo.
2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi."

5. L'articolo 23 del decreto di inquadramento ("Valutazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente:
"1. Il giudizio sulla prova d'esame di cui all'articolo 22 e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e integrata con un rappresentante del ruolo sovrintendenti.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta per ciascun concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi."

6. L'articolo 24 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie") e' sostituito dal seguente:
"1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), al termine del concorso formano distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.
2. Per la formazione delle graduatorie:
a) viene preso a base il punteggio attribuito a ciascun concorrente dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f);
b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'."

7. L'articolo 25 del decreto di inquadramento ("Esclusioni dal concorso"), e' sostituito dal seguente:

"Art. 25
(Esclusioni dai concorsi)

"1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono in qualsiasi momento essere disposte le esclusioni dai concorsi degli aspiranti che vengano considerati non in possesso dei prescritti requisiti."

8. L'articolo 26 del decreto di inquadramento ("Vincitori del concorso ed ammissioni al corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 26
(Vincitori dei concorsi)

1. Con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori dei concorsi i candidati idonei che nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente."

9. L'articolo 27 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 27
(Svolgimento dei corsi di qualificazione)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, effettuato con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), frequentano un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, che si svolge con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
3. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito relative ai predetti concorsi, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori."

10. L'articolo 28 del decreto di inquadramento ("Dichiarazione di idoneità"), e' sostituito dal seguente:

"Art. 28
(Esclusione e rinvio dai corsi)

1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia.
2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;
b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi;
c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dai corsi per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi.
3. Sono anche rinviati dai corsi i frequentatori che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."

11. L'articolo 29 del decreto di inquadramento ("Esclusione e rinvio dal corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 29
(Nomina a vicebrigadiere)

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita'. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a).
2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto.
3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.
4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso."

Art. 5
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo degli ispettori)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ("Ruolo ispettori"), e' aggiunto il seguente comma:
"2. I marescialli aiutanti acquisiscono la qualifica di luogotenente con le modalita' di cui all'articolo 58-quater del presente decreto".

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto di inquadramento ("Consistenza organica del ruolo "ispettori""), dopo la parola "unita'" sono aggiunte le seguenti ",di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante".

3. L'articolo 34 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori""), e' modificato come segue:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "compiti di" e' aggiunta la parola "insegnamento,";
b) al comma 3, le parole "possono essere" sono sostituite con le parole "sono di norma"; c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"4. I marescialli aiutanti in possesso della qualifica di luogotenente sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3, da individuare nell'ambito di una determinazione del comandate generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Il maresciallo aiutante luogotenente ha rango preminente sui parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' marescialli aiutanti luogotenenti, ha preminenza colui che risulta avere maggiore anzianita' nella medesima qualifica."

4. L'articolo 35 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo ispettori") e' modificato come segue:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato:
1) per 1/3 ai brigadieri capo;
2) per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri;
3) per 1/3 al personale del ruolo "appuntati e finanzieri", in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I posti eventualmente rimasti scoperti per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, lettera b), dopo la compensazione alla stessa percentuale tra le categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) della medesima lettera e nell'ordine medesimo, sono devoluti in favore delle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettera a). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui rimangano posti scoperti per l'ammissione al corso di cui al comma 1, lettera a)."

5. L'articolo 36 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione ai corsi") e' modificato come segue:
a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente:
"a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" ed al ruolo "appuntati e finanzieri", gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di' finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;";
b) il comma 1, lettera b), nn. 3), 4) e 8), e' modificato come segue:
"3) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova;
4) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile;

...omissis...

8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve."
c) al comma 5, lettera a), dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti numeri:
"4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento al grado superiore;";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti."

6. L'articolo 37, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue:
a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
1) per l'accertamento dei requisiti;
2) per la visita medica di primo accertamento;
3) per la visita medica di revisione;
4) per gli accertamenti attitudinali;
5) per la valutazione delle prove di esame.
La presidenza della commissione giudicatrice e' assunta da un ufficiale generale dalla Guardia di finanza. Ogni sottocommissione e' presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello. Della sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame;";
c) alla lettera f), la parola "psico-attitudinale" e' sostituita da "attitudinale".

7. L'articolo 38 del decreto di inquadramento e' modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Visite mediche e accertamenti attitudinali";
b) le parole "psico-attitudinali", "psico-attitudinale" e "commissione" sono sempre sostituite, rispettivamente, dalle parole "attitudinali", "attitudinale" e "sottocommissione".

8. L'articolo 40 del decreto di inquadramento ("Nomina e composizione delle commissioni") e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, superino le mille unita', la sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e), puo' essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a cinquecento.";
b) al comma 2, dopo le parole "comandante generale della Guardia di finanza" sono inserite le parole "o dell'autorita' dal medesimo delegata".

9. All'articolo 41 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove scritta e orale"), la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione".

10. L'articolo 42 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica") e' modificato come segue:
a) la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione";
b) al comma 2, dopo le parole "da un ufficiale" sono sempre inserite le parole "o un ispettore".

11. All'articolo 43 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie"), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione";
b) al comma 3, lettera c), dopo il n. 9), sono aggiunti i seguenti numeri:
"10) 1 ventesimo per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma d'Istituto Tecnico ad indirizzo nautico;
11) 1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a);";
c) ai commi 5 e 6, tutte le parole "decreto ministeriale" sono sostituite con la locuzione "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata".
d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
"7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa".

12. L'articolo 44 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole:
1) "si svolge", sono aggiunte le parole ", anche in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,";
2) "comandante generale della Guardia di finanza", sono aggiunte le parole "o dall'autorita' dal medesimo delegata";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto."

13. L'articolo 45 del decreto di inquadramento ("Rinvio dal corso") e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non continuativi.";
b) al comma 3, le parole "per una sola volta" sono sostituite da "per un massimo di due volte";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.".

14. L'articolo 46, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue:
a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.";
b) alla lettera a), la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione", nonche' dopo la parola "esaminatrice" sono aggiunte le parole "e della sottocommissione per l'accertamento attitudinale,".

15. Dopo l'articolo 46 del decreto di inquadramento, e' aggiunto il seguente:

"Art. 46-bis
(Accertamenti attitudinali)

1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione delle prove stabilito dal bando, ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
2. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' attitudinale e' definitivo.
3. Il concorrente giudicato idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' ammesso alle successive prove d'esame.
4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' escluso dal concorso."

16. L'articolo 48 del decreto di inquadramento ("Modalita' del corso") e' modificato come segue:
a) al comma 1, il numero "29" e' sostituito dal numero "28";
b) al comma 3, dopo le parole "all'articolo 55, comma 2," sono aggiunte le seguenti parole "lettere a), b) e c),".

17. L'articolo 49 del decreto di inquadramento ("Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo") e' modificato come segue:
a) al comma 3, le parole "da esso delegata" sano sostituite dalle parole "dal medesimo delegata";
b) ai commi 5, 8, 9, 10 e 12, le parole "il sottufficiale" sono sostituite con la parola "l'ispettore" e le parole "per sottufficiali" sono soppresse;
c) al comma 14, dopo le parole "il comandante generale della Guardia di finanza" sono aggiunte le parole "o l'autorita' dal medesimo delegata".

Art. 6
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto di inquadramento ("Forme di avanzamento"), le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti".

2. All'articolo 53, comma 1, del decreto di inquadramento ("Periodi minimi di comando, di attribuzione specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami"), le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli ispettori ed i sovrintendenti".

3. L'articolo 54 del decreto di inquadramento ("Determinazione aliquote di avanzamento") e' modificato come segue:
a) le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli Ispettori ed i sovrintendenti";
b) le parole "Ministro delle finanze, con proprio decreto," sono sostituite da "comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione o dell'autorita' dal medesimo delegata".

4. L'articolo 55 del decreto di inquadramento ("Inclusione ed esclusione dalle aliquote") e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni.";
c) al comma 3, le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti".

5. L'articolo 56 del decreto di inquadramento ("Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione") e' sostituito dal seguente:
"1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami".
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento."

6. L'articolo 57 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "ad anzianità"") e' sostituito dal seguente:
"1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianità" e' promosso, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto."

7. L'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"") e' modificato come segue:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto."
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/1 allegata al presente decreto;
b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;
c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 10 maggio 3983, n. 212, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo."
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."

8. Dopo l'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami""), sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 58-bis
(Avanzamento al grado di maresciallo aiutante)

1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene:
a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dall'autorita' dal medesimo delegata di cui all'articolo 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono ammessi i marescialli capo:
1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;
2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura
valutativa "a scelta per esami" di cui all'articolo 58, comma 3.
2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta", in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine gia' acquisito nel comune ruolo di provenienza.
3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami" non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unita'. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a).
4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutate, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami", di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non puo' superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori.
5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi "a scelta per esami".

Art. 58-ter
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti)

1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che:
a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore;
d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale, in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, agli interessati verra' corrisposto il trattamento economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale.

Art. 58-quater
(Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti)

1. Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'articolo 58 ter;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite, con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella "I" del presente decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutati luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata."

9. L'articolo 59 del decreto di inquadramento ("Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente:

"Art. 59
(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento."

10. L'articolo 60 del decreto di inquadramento ("Avanzamento straordinario per meriti eccezionali") e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite con le parole "dell'ispettore o del sovrintendente";
b) il comma 2 e' soppresso;
c) al comma 3, la parola "il sottufficiale" e' sostituita con la parola "l'interessato";
d) al comma 5, le parole "Il sottufficiale" e "I sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "L'ispettore o il sovrintendente" e "Gli ispettori o i sovrintendenti";
e) al comma 6, le parole "dei sottufficiali" e "i sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "di coloro" e "gli" e le parole ",da almeno un anno," sono soppresse.

11. L'articolo 61 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per benemerenze di servizio") e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle parole "dell'ispettore o del sovrintendente"
b) il comma 2 e' soppresso;
c) al comma 3, le parole "il sottufficiale" sono sostituite dalle parole "l'interessato";
d) al comma 4, le parole "per i sottufficiali" sono soppresse;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'ispettore o il sovrintendente, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.";
f) il comma 6 e' soppresso."

Art. 7
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti la riammissione in servizio)

1. L'articolo 68 del decreto di inquadramento ("Riammissione in servizio") e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 35o anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermita', sempreche' abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorita' sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneita' con attribuzione della relativa idoneita' a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneita' fisica.
3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.
4. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualita' morali.
5. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita', ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.
6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.
7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo."

Art. 8
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme transitorie)

1. All'articolo 69 del decreto di inquadramento ("Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212"), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto infine il seguente comma:
"Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge e' costituita come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
1-ter Gli articoli 16 e 17 della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati.".

Art. 9
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di trattamento economico)

1. Dopo l'articolo 73 del decreto di inquadramento ("trattamento economico"), sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 73-bis
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti)

1. Agli appuntati scelti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo, rimanendo immutato il livello retributivo assegnato.
2. Per il personale di cui al comma 1, che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) ovvero dell'articolo 55, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.

Art. 73-ter
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri)

1. Ai brigadieri capo che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. Tale scatto e' attribuito come assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.
2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 370.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.

Art. 73-quater
(Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli)

1. Ai marescialli capo e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:
a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni dal servizio, nel medesimo grado;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore.
2. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
3. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precede abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
5. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione del relativo trattamento economico di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo al venire meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.

Art. 73-quinques
(Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85)

1. A partire dal 1° gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
2. Ai sottotenenti e tenenti provenienti dal ruolo "ispettori", con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1.
3. Il beneficio di cui al comma 1, non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti stipendiali.
4. L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2001, e' corrisposto, ai soli fini pensionistici; anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1° gennaio 2001.
5. Contestualmente alla corresponsione dell'emolumento di cui ai commi 1, 2 e 4, e' riassorbito quello attribuito per effetto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

Art. 73-sexies
(Trattamento economico del personale in ausiliaria)

1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.
2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza."

Art. 10
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di coordinamento e finali)

1. L'articolo 77 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere di complemento") e' sostituito dal seguente:

"Art. 77
(Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)

1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vicebrigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:
a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio;
b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'."

2. L'articolo 78 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere della riserva") e' sostituito dal seguente:

"Art. 78
(Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)

1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva.
2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma.".

3. All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza."

4. All'articolo 80 del decreto di inquadramento ("Norma di equivalenza"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento."

Art. 11
(Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti)

1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.

2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.

3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore.

Art. 12
(Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:
(1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
(2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.

2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti;
b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma.

4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata in vigore dal presente decreto.

5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13
(Disposizioni transitorie in tema di avanzamento dei marescialli capo, dei marescialli ordinari e dei vice brigadieri)

1. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli di ispettori e sovrintendenti, i marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2001, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 31 dicembre 2001, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della Legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui alla presente disposizione.

2. I marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione "a scelta" determinate al 31 dicembre 2001 e giudicati "non idonei" all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2002 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. Gli stessi, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado superiore con un anno di ritardo rispetto alla decorrenza che gli sarebbe spettata con riferimento all'aliquota di valutazione dell'anno precedente.

3. Per gli anni dal 2002 al 2005 il rapporto percentuale di cui all'articolo 58-bis del decreto di inquadramento, puo' essere variato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, per consentire una completa utilizzazione delle promozioni disponibili nel grado di maresciallo aiutante.

Art. 14
(Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene:
- per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a);
- per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b).

2. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.

Art. 15
(Correttivi)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta, per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le tabelle "A", "H" ed "I" allegate al decreto di inquadramento sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "F", "C" ed "A" allegate al presente decreto.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tabelle "D/1" e "D/2" allegate al decreto di inquadramento, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "D" ed "E" allegate al presente decreto.

5. In calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", e' aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti del personale appartenente al Ruolo "Esecutori" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tale personale consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento.".

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1° gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.

2. Le disposizioni del presente decreto, ove non diversamente stabilito, decorrono dall'entrata in vigore dello stesso.

3. Con la decorrenza di cui al precedente comma 2, al personale del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultante dalla tabella "A" allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore fino al giorno precedente.

Art. 17
(Clausola finanziaria)

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutato in lire 17.308 milioni per l'anno 2001, in lire 21.396 milioni per l'anno 2002, in lire 22.404 milioni per l'anno 2003, in lire 22.220 milioni per l'anno 2004, in lire 22.252 milioni per l'anno 2005 e in lire 23.000 milioni a partire dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA "A"
(Sostituisce la tabella "I" allegata al decreto di inquadramento)


    TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI RUOLI "ISPETTORI",

    "SOVRINTENDENTI", "APPUNTATI E FINANZIERI" DELLA GUARDIA DI FINANZA.

    ====================================================================

    GRADI                       LIVELLO   SCATTI           INDENNITÀ

                                          AGGIUNTIVI (1)   PENSIONABILE

                                                           MENSILE LORDA

    ====================================================================

    Maresciallo Aiutante        VII bis      2                1.103.000

    Luogotenente (2)

    

    Maresciallo Aiutante        VII bis      1                1.103.000

    (2)(3)

    

    Maresciallo Aiutante        VII bis      0                1.103.000

    

    Maresciallo Capo (4)        VII          0                1.053.000

    

    Maresciallo Ordinario (4)   VI bis       1                1.015.000

    

    Maresciallo (4)             VI           2                  976.000

    

    Brigadiere Capo (5)         VI bis       1                1.010.000

    

    Brigadiere Capo             VI bis       0                1.010.000

    

    Brigadiere                  VI           1                  941.000

    

    Vice Brigadiere (6)         VI           0                  936.000

    

    Appuntato Scelto (7)        V            4                  829.000

    

    Appuntato Scelto            V            3                  829.000

    

    Appuntato                   V            2                  747.000

    

    Finanziere Scelto           V            1                  680.000

    

    Finanziere                  V            0                  622.000

    -------------------------------------------------------------------

    

    (1) Lo scatto aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in

        godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione

        individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti

        gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello

        retributivo) e, ove previsto, non costituisce presupposto per la

        determinazione degli scatti gerarchici. Nei casi di passaggio

        dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce

        un solo scatto, qualora risulti attribuito.

    (2) Gli scatti (aggiuntivi e/o gerarchici) non competono in caso di

        passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli

        ufficiali.

    (3) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui

        all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.

    (4) Ai "marescialli capo", ai "marescialli ordinari" ed ai

        "marescialli" di cui all'articolo 73-quater del decreto di

        inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di

        cui alla presente tabella, l'emolumento previsto, rispettiva-

        mente, ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

    (5) Trattamento economico spettante ai "brigadieri capo" di cui

        all'articolo 73-ter, comma 1, del decreto dl inquadramento.

    (6) Ai "vice brigadieri" di cui all'articolo 73-ter, comma 2, del

        decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento

        economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto

        dal medesimo articolo.

    (7) Trattamento economico spettante agli appuntati scelti di cui

        all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento.

TABELLA "B"


    GRADUALITÀ DEI REQUISITI TEMPORALI OCCORRENTI PER L'ATTRIBUZIONE

    DELLO SCATTO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 58-TER DEL DECRETO DI

    INQUADRAMENTO.

    

    ====================================================================

    ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO          ANZIANITÀ (in anni) NEL GRADO

    DI MARESCIALLO AIUTANTE              DI MARESCIALLO AIUTANTE

                                         OCCORRENTE PER L'ATTRIBUZIONE

                                         DEL BENEFICIO ECONOMICO DI CUI

                                         ALL'ARTICOLO 58 TER DEL DECRETO

                                         DI INQUADRAMENTO

    ====================================================================

           2001 -2002                               1

           2003                                     2

           2004                                     3

           2005                                     4

           2006                                     5

           2007                                     6

    --------------------------------------------------------------------

        La disposizione di cui alla presente tabella si applica

        esclusivamente nei confronti del personale che consegua la

        promozione al grado di maresciallo aiutante con decorrenza dalla

        data di entrata in vigore del presente decreto.

    

TABELLA "C"
(Sostituisce la tabella "H" allegata al Decreto di inquadramento)


     TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA,

                APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI

    

    MARESCIALLO ORDINARIO (1)                livello VI bis + 1 scatto

                                             aggiuntivo;

    

    MARESCIALLO CAPO                         livello VII;

    

    MARESCIALLO AIUTANTE                     livello VII bis;

    

    MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3)             livello VII bis + 1 scatto

                                             aggiuntivo;

    

    MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3)    livello VII bis + 2 scatti

                                             aggiuntivi.

    

    (1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le

        disposizioni di cui all'articolo 73-quater, commi 2, 4 e 5, del

        decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive

        modificazioni.

    (2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui

        all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.

    (3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presente tabella non competono

        in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei

        ruoli ufficiali.

TABELLA "D"
(Sostituisce la tabella "D/1" allegata al Decreto di inquadramento)


         PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPERTENENTI AL RUOLO

                             "SOVRINTENDENTI"

    ===================================================================

          GRADO                          REQUISITI            FORME

    ----------------------------------                    D'AVANZAMENTO

    DA                  A

    ===================================================================

    VICE BRIGADIERE     BRIGADIERE       7 ANNI DI       AD ANZIANITÀ

                                         PERMANENZA

                                         NEL GRADO

    

    BRIGADIERE          BRIGADIERE CAPO  7 ANNI DI        A SCELTA

                                         PERMANENZA

                                         NEL GRADO

    

    BRIGADIERE CAPO

    -------------------------------------------------------------------

TABELLA "E"
(sostituisce la tabella D/2 allegata al Decreto di inquadramento)


      PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPERTENENTI AL RUOLO

                          "ISPETTORI"

    

    ===================================================================

          GRADO                          REQUISITI            FORME

    ----------------------------------                    D'AVANZAMENTO

    DA                  A

    ===================================================================

    MARESCIALLO        MARESCIALLO      2 ANNI DI         AD ANZIANITÀ

                       ORDINARIO        PERMANENZA

                                        NEL GRADO

    

    MARESCIALLO        MARESCIALLO      7 ANNI DI         AD ANZIANITÀ

    ORDINARIO          CAPO             PERMANENZA

                                        NEL GRADO

    

    MARESCIALLO        MARESCIALLO      4 ANNI DI         A SCELTA PER

    CAPO               AIUTANTE         PERMANENZA        ESAMI (1)

                                        NEL GRADO

                                          OVVERO          A SCELTA

                                        8 ANNI DI

                                        PERMANENZA

                                        NEL GRADO

    MARESCIALLO

    AIUTANTE

    -------------------------------------------------------------------

    (1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo,

        richiesto per partecipare alle procedure valutative per

        l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni uno per

        coloro che conseguano tale grado con decorrenza nell'anno 2001,

        a due anni per coloro promossi nell'anno 2002 e ad anni tre per

        coloro promossi nell'anno 2003.

        Alla procedura "a scelta per esami" sono ammessi a partecipare

        anche i marescialli capo che maturino il periodo di permanenza

        minima nel grado, indicato nella presente tabella, nell'anno a

        cui si riferisce la procedura valutativa.

"Tabella F"
nel formato PDF