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Decreto Legislativo 28 novembre 2005, n. 253

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Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;

Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Introduzione dell'articolo 1-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonche' la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalità di cui all'articolo 1, e' impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne' ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

5. Con uno o più decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

6. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.».

Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b): al secondo periodo le parole: «accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud» sono sostituite dalle seguenti: «accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonche', dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, da sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto»; alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto;»;

b) al comma 1, lettera c), alla fine del secondo periodo le parole «con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia»;

c) al comma 1, lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regione militare della Sardegna.»;

d) al comma 1, lettera h), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.»;

e) al comma 1, dopo la lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«l-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' le funzioni già espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito;

«l-ter) a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali;

«l-quater) all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: «tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea» sono sostituite dalle seguenti: «due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali»;

f) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica.»;

g) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:

«4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.»;

h) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza.».

Art. 3.
Sostituzione delle tabelle allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. Gli allegati A, C e B, D al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

Art. 4.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.»;

b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:

«2-ter. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.».

Art. 5.
Introduzione dell'articolo 5-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123, e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509, sono abrogati.».

Art. 6.
Personale civile

1. Ai fini del reimpiego del personale civile operante nelle strutture oggetto di soppressione o riorganizzazione di cui al presente decreto, sono adottate le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

Art. 7.
O n e r i

1. I provvedimenti di riorganizzazione di cui al presente decreto sono adottati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TABELLA A
TABELLA B
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