stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26

"

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 26


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonche' nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;

Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non già l'introduzione di casi di incompatibilità, ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;

Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione può chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

CAPO I
FINALITÀ E FUNZIONI

Art. 1.
Scuola superiore della magistratura

1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

3. La Scuola e' una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Art. 2.
F i n a l i t à

1. La Scuola e' stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola e' composta da due distinte articolazioni.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE

Sezione I
STATUTO E ORGANI

Art. 3.
S t a t u t o

1. La Scuola e' retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno cinque componenti.

2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.

Art. 4.
O r g a n i

1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) i comitati di gestione.

Sezione II
IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 5.
Composizione e funzioni

1. Il comitato direttivo e' composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonche' di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

Art. 6.
N o m i n a

1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonche' il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.

2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.

3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1, essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.

4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

Art. 7.
Funzionamento

1. Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza relativa, salvo i casi di cui agli articoli 3, comma 1, e 11, comma 1. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto e' palese.

2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

Art. 8.
Indipendenza dei componenti

1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

Art. 9.
Incompatibilità

1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo e' incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

Art. 10.
Trattamento economico

1. L'indennità di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di € 20.000 annui e di € 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Sezione III
IL PRESIDENTE

Art. 11.
F u n z i o n i

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed e' eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

Sezione IV
I COMITATI DI GESTIONE

Art. 12.
F u n z i o n i

1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, e' istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono, tra loro, un presidente.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza;

b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;

c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;

d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;

f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;

g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonche' i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.

Art. 13.
N o m i n a

1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonche' tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.

2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

Art. 14.
Funzionamento

1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto e' palese.

2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all'attività del medesimo, nonche' alle discussioni e relative deliberazioni.

3. L'astensione e' obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all'articolo 30 e la discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.

Art. 15.
Indipendenza dal comitato direttivo

1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

Art. 16.
Incompatibilità

1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato di gestione e' incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

Art. 17.
Trattamento economico

1. Ai componenti dei comitati di gestione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità e' stabilita, fino ad un massimo di € 300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12, comma 2, e' riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.

TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO DEGLI UDITORI GIUDIZIARI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18.
D u r a t a

1. Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi.

Art. 19.
Articolazione

1. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo.

CAPO II
SESSIONE PRESSO LA SCUOLA

Art. 20.
Contenuto e modalità di svolgimento

1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo della Scuola medesima, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonche' delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori degli uditori giudiziari; i tutori assicurano agli uditori l'assistenza didattica.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda e' trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.

CAPO III
SESSIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 21.
Contenuto e modalità di svolgimento

1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di sette mesi, e' svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di tre mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di otto mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.

2. Il comitato di gestione approva per ciascun uditore il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all'uditore un'adeguata formazione nei settori civile e penale e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

3. Il comitato di gestione provvede, altresì, ad individuare, presso ciascun ufficio giudiziario, i magistrati affidatari presso i quali gli uditori svolgono i prescritti periodi di tirocinio.

4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun uditore loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato di gestione.

CAPO IV
VALUTAZIONE FINALE

Art. 22.
Procedimento

1. Al termine del periodo di tirocinio ordinario, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonche' di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie.

2. I giudizi sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di essi e di ogni altro elemento eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie.

3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato di gestione.

4. L'uditore valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, e' svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore.

5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego dell'uditore giudiziario.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEI MAGISTRATI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23.
Tipologia dei corsi

1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonche' della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

CAPO II
CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 24.
O g g e t t o

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità.

2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato di gestione.

Art. 25.
Obbligo di frequenza e durata

1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato e' riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

3. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

4. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

5. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione.

Art. 26.
Valutazione finale

1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di gestione, in base ai pareri espressi dai docenti ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

2. La valutazione e' inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo.

CAPO III
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PASSAGGIO A FUNZIONI SUPERIORI, PER IL PASSAGGIO DA FUNZIONI GIUDICANTI A REQUIRENTI E VICEVERSA E PER L'ACCESSO A FUNZIONI DIRETTIVE

Art. 27.
O g g e t t o

1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, nonche' delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni di servizio nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23.

2. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, nonche' per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, debbono prevedere una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica prevede lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.

3. I corsi di formazione per l'accesso a funzioni direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche teoriche e pratiche relative all'esercizio delle funzioni del dirigente, con riferimento sia a quelle di natura giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione.

Art. 28.
Frequenza e durata

1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.

2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato e' riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

3. Il differimento della partecipazione ai corsi può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.

4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.

5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.

6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del livello di professionalità manifestato dal magistrato.

CAPO IV
VALUTAZIONI PERIODICHE DEI MAGISTRATI

Sezione I
PRIMA VALUTAZIONE

Art. 29.
Periodicità

1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che si tiene secondo le modalità previste dall'articolo 24.

Art. 30.
Valutazione della Scuola

1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei pareri espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione e' inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.

Art. 31.
Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneità del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.

2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:

a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal magistrato;

b) la laboriosità e produttività;

c) la capacità tecnica;

d) l'attività giudiziaria e scientifica;

e) l'equilibrio;

f) la disponibilità alle esigenze del servizio;

g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali;

h) il rispetto della deontologia.

3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non più di due volte, con le stesse modalità previste per il primo.

4. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni.

5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato e' dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

Sezione II
VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Art. 32.
Periodicità

1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalità al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura.

Art. 33.
Corso di formazione presso la Scuola

1. Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 e' preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30.

2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non e' suscettibile di differimento.

Art. 34.
Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 35.
Progressione economica

1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale può essere disposto solo se il magistrato e' stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 36.
Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità

1. All'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità, la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 32.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38.
Abrogazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

e) l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;

g) l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonche' le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

Art. 39.
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.