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Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

"

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2006



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione preliminare, nonche' alla condizione formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1;

Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 1, comma 3, atteso che il potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica, ricomprende in se' anche il potere di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione, contenuta nella legge di delegazione, della possibilità, per il procuratore della Repubblica, di «delegare» uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all'ufficio perche' lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari, non può avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento dell'esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati, mentre, d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in prima persona gestire l'intero ufficio cui e' preposto, sia pure «coadiuvato» dai soggetti di cui sopra;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Attribuzioni del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.

6. Il procuratore della Repubblica determina:

a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;

b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;

c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.

7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.
Titolarità dell'azione penale

1. Il procuratore della Repubblica e' il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati addetti all'ufficio. La delega può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato può presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

Art. 3.
Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari

1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e' necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Art. 4.
Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche

1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.

Art. 5.
Rapporti con gli organi di informazione

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

Art. 6.
Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

Art. 7.
Abrogazioni e modificazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

b) l'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».

Art. 8.
Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.