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Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271

"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 151



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi e n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 109 relativa alla durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare e n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;

Vista la Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n.313, e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 92 e n. 133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n.147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, inerente attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unita' indicate all'articolo 2, in modo da:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilita' specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi;
c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;
d) definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
e) definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi;
h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unita' mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonche' alle navi o unita' mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unita' veloci e alle piattaforme mobili.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave : qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale;
b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso;
c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova;
d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code);
e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo;
f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera;
g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le autorita' consolari;
i) organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di sanita' marittima;
l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio;
m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca ;
o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo;
p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unita' mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo;
q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine;
r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito;
s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici.

Art. 4
Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle:
a) navi o unita' appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
b) navi da diporto che non sono impiegate in attivita' di traffico commerciale ;
c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario.

Art. 5
Misure generali di tutela

1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela:
a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attivita' lavorativa a bordo;
b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora cio' non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione delle attivita' di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnico-operativa dell'unita' navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di' protezione individuale;
h) misure di protezione collettiva ed individuale;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi;
l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a);
m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) idonee misure igieniche;
o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato;
p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonche' delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alle indicazioni dei fabbricanti;
r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attivita' lavorativa da svolgere a bordo.

2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.

Art. 6
Obblighi dell'Armatore e del Comandante

1. L'armatore delle navi o unita' di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unita', valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:
a) progetto dettagliato dell'unita' - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unita', comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonche' il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.

2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, e' inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalita':
a) per le navi o unita' nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;
b) per le navi o unita' esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per le navi o unita' acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unita' e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;
d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio.

3. Il piano di sicurezza e' integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.

4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto.

5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;
d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attivita' lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonche' dei dispositivi di protezione individuali;
f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonche' la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
m) tenere a bordo della singola unita' navale ed aggiornare il "registro degli infortuni",di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale cosi' come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);
p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attivita' lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;

6. L'armatore non puo' delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).

Art. 7
Obblighi del Comandante della nave

1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonche' dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve:
a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile;
b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13, le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore;
d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza;
e) informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza di cui all'articolo 16, nel caso in cui si verifichino a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.

Art. 8
Obblighi del lavoratore marittimo

1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, deve:
a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonche' i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16;
e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6.

Art. 9
Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, i progettisti ed i costruttori di navi mercantili e da pesca nazionali devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo le disposizioni del presente decreto e di quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 232 del codice della navigazione e dall'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, integrato dalle disposizioni contenute all'articolo 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e nel decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280.

Art. 10
Contratto d'appalto o d'opera

1. L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave mercantile o da pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, deve:
a) verificare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice della Navigazione;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle navi e nei locali interessati alle attivita' appaltate e sulle relative misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro da adottare;
c) fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine di coordinare le misure di protezione di cui al comma 2 lettera b) con le attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera.

2. Il titolare della impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo e l'armatore devono:
a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di cui al comma 1 lettera b), incidenti sulle attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine di evitare interferenze con l'attivita' lavorativa di bordo connessa all'esercizio della navigazione.

3. L'armatore promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Art. 11
Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca

1. Per "durata del lavoro a bordo della nave" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa connessa all'esercizio della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto:
a) gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonche' tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza e dalla Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas;
b) le attivita' richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;
c) le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
d) le attivita' di manutenzione ordinaria della nave;
e) le attivita' richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili o da pesca o di soccorso a persone.

2. Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

3. Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, e' stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie.

4. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non e' inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.

5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due

periodi distinti, cui uno e' almeno di 6 ore consecutive, e

l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve super-

are le 14 ore.

6. Le attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 sono svolte, per quanto possibile, in maniera tale da non disturbare i periodi di riposo e da non provocare fatica.

7. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, il marittimo dovra' usufruire di un adeguato periodo di riposo compensativo qualora la durata normale del suo periodo di riposo sia interrotta da una chiamata di lavoro.

8. Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva potra' derogare a quanto previsto nei commi 4 e 5, tenendo conto di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi oppure della concessione di riposi compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia o ai marittimi che operano a bordo.

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

10.Una copia dei contratto collettivo e' conservata a bordo, a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

Art. 12
Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali

1. L'armatore designa per ogni unita' navale, tra il personale di bordo, una o piu' persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonche' il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16.

2. Il personale di cui al comma 1 e' rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed e' in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unita' ed al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacita' professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonche' le risorse adeguate al compito assegnato.

3. Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio incarico.

4. I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza ed a tale annotazione e' allegata una dichiarazione nella quale si attesti, con riferimento alle singole persone designate:
a) i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo;
b) il curriculum professionale.

5. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione puo' essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

6. Per le unita' indicate al comma 5, i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono conservati presso la sede della struttura armatoriale.

7. L'armatore ed il comandante forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni in merito:
a) alla natura dei rischi;
b) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
d) ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 13
Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti

1. Il servizio di prevenzione e protezione provvede a:
a) collaborare con il comandante dell'unita' e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unita', al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto dall'armatore;
b) segnalare al responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
c) individuare i fattori di rischio connessi alle attivita' lavorative svolte a bordo dell'unita' e relativi al normale esercizio della stessa;
d) individuare, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione contro i rischi identificati;
e) esaminare, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, gli infortuni verificatisi a bordo dell'unita' a carico dei lavoratori marittimi, al fine di relazionare in merito alla struttura armatoriale di terra;
f) informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo dell'unita';
g) proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati.

2. Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unita' ed e' consultato dall'armatore per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo.

Art. 14
Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo

1. L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:
a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'articolo 6, comma l;
b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unita', delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

2. A conclusione della riunione e' redatto apposito verbale che e' conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale e' affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio.

Art. 15
Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. Ferme restando le responsabilita' del comandante della nave previste dal codice della navigazione e dell'ufficiale responsabile della sicurezza, ove previsto, stabilite dal regolamento di sicurezza, a bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, il responsabile del servizio di cui all'articolo 13, deve:
a) sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo;
b) controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
c) segnalare al comandante della nave le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
d) valutare, d'intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla sicurezza.

Art. 16
Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

2. Il rappresentante alla sicurezza:
a) collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13;
b) e' consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
c) propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;
d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali.

3. Il rappresentante della sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa della sua attivita' e beneficia delle misure di salvaguardia e liberta' dei diritti sindacali, previste dalle vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato.

4. Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza puo' essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

Art. 17
Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. Nel "Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo" sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme internazionali. Esso puo' costituire parte integrante del "Safety Management Manual" redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.

Art. 18
Tipi di Visite

1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all'articolo 2, sono sottoposte alle seguenti visite:

a) visita iniziale:
1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove;
2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m;

b) visita periodica:
1) per le navi o unita' mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200;
2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m;

c) visita occasionale:
1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti;
2) per le navi da pesca nuove ed esistenti;
3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale;
4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera;
5) per le navi o unita' mercantili straniere.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorita' marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante.

3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 31, di seguito denominata Commissione territoriale.

4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento e' conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 19
Visita iniziale

1. Le unita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 sono sottoposte a visita iniziale:
a) entro la data di fine lavori della costruzione e comunque prima che avvenga l'immatricolazione, per le navi o unita' nuove;
b) al primo porto nazionale di approdo, per le navi nuove acquistate dall'estero.

2. Al fine di verificare la corretta compilazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1 nonche' di prevenire costruzioni non conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34, la visita iniziale puo' essere preceduta da visite informali e preliminari.

3. La visita iniziale e' effettuata, in riferimento al tipo di unita', alla specie di navigazione ed al servizio svolto dall'unita' stessa, in modo da verificare che i materiali impiegati, le sistemazioni dei locali alloggio, dei locali di lavoro e di quelli di servizio, le condizioni climatiche ed ambientali interne ai suddetti locali, gli accessi e le vie di sfuggita, l'impiego dei macchinari e degli impianti, le apparecchiature nonche' le dotazioni sanitarie siano conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.

Art. 20
Visita periodica

1. Le unita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono visitate, a cadenza biennale, al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro a quanto riscontrato nel corso della visita iniziale ovvero il rispetto delle norme previste dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34.

Art. 21
Visita occasionale

1. Al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessita' una visita occasionale e' disposta, a bordo delle unita' di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c), dall'Autorita' marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita puo', inoltre, essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16.

2. Le navi o unita' in regime di sospensione temporanea di bandiera sono sottoposte a visita occasionale al primo porto nazionale di approdo.

3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unita' mercantili straniere e' svolta secondo le procedure indicate nel Memorandum di intesa sul controllo dello stato del porto di approdo.

Art. 22
Mantenimento delle condizioni dopo le visite

1. Dopo l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 18, svolte con riferimento a quanto riportato nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo di cui all'articolo 6 comma 1, nessun cambiamento puo' essere apportato se non con le procedure di cui all'articolo 33, comma 3.

2. Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Art. 23
Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo

1. Il medico competente:
a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;
b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica indicati al comma 6;
c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;
d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;
e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;
g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.

2. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del Ministero della sanita' territorialmente competente.

5. Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi l'attivita' di vigilanza.

6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 24
Assistenza sanitaria a bordo

1. L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonche' al numero dei lavoratori marittimi imbarcati previsto dalla vigente normativa.

2. Il comandante dell'unita' provvede a che il materiale sanitario di cui al comma 1 sia sempre disponibile ed e' responsabile della custodia e della gestione delle sostanze stupefacenti facenti parte di tali dotazioni. Ferma restando tale responsabilita', il comandante della nave puo' delegare la custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio, componente del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il comandante puo' richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza medica tramite radio alla nave piu' vicina con medico a bordo o al Centro Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonche' alla stazione costiera che offre assistenza medica.

4. Per pronta consultazione dell'equipaggio, e' disponibile a bordo, a spese dell'armatore, la "Guida Pratica medica per l'assistenza ed il pronto soccorso a bordo delle navi" o altra analoga pubblicazione.

Art. 25
Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca

1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorita' Marittima ed all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' alla Azienda Unita' sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave.

2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro e' tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 26
Statistiche sugli infortuni

1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, e' segnalato dall'Autorita' marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero.

2. L'Autorita' di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero.

3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sara' predisposto un rapporto informativo che sara' inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanita', alle parti sociali interessate e, per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157.

Art. 27
Informazione e formazione dei lavoratori marittimi

1. L'armatore e il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
b) le misure e le attivita' di protezione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente.

2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.

3. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'imbarco;
b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca , tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla formazione del personale marittimo.

Art. 28
Vigilanza

1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, e' di competenza dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).

2. Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della sanita' marittima del Ministero della sanita'.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per assicurare unitarieta' ed omogeneita' di comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.

Art. 29
Informazione, consulenza ed assistenza

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanita', l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' gli altri organismi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca.

2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza.

Art. 30
Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni

1. Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonche' esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni ed igiene dei lavoro e' integrata dai seguenti componenti:
a) due dirigenti del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - esperti nel settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro marittimo, di cui uno in possesso di laurea in ingegneria;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante dei lavoratori della pesca;
c) tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante delle associazioni della pesca.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e durano in carica tre anni.

Art. 31
Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni

1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, cosi' composte:
a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;
b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanita' marittima competente per territorio;
c) un rappresentante della Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;
e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) possono far parte di piu' Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione periferica del Ministero.

3. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1 lettere e) ed f), sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca.

4. Per le problematiche concernenti le unita' che svolgono servizio di pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera f) del comma 1, e' aggiunto un rappresentante della federazione italiana piloti dei porti.

5. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un supplente.

6. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

7. La Commissione territoriale ha il compito di:
a) effettuare le visite di cui all'articolo 18;
b) effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unita' ispezionate;
c) formulare proposte al Comitato di cui all'articolo 30 per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo;
d) effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi;
e) vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie inerenti il presente decreto;
f) inviare, annualmente, al Comitato di cui all'articolo 30, una relazione sull'attivita' di vigilanza effettuata.

8. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 32
Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), dopo l'eventuale verifica della Commissione territoriale, e' munita di visto di approvazione da parte del Ministero che attesta la conformita' delle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a quanto richiesto dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34.

2. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata agli atti della Capitaneria di porto di iscrizione della nave ed una ulteriore copia e' conservata a bordo della nave ed esibita durante le visite effettuate dagli organi di vigilanza.

Art. 33
Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo

1. A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della documentazione di cui all'articolo 32, comma 1, e' rilasciato, da parte dei Ministero, un certificato attestante la conformita' alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.

2. Per le unita' indicate nell'articolo 6, comma 4, il certificato e' rilasciato dall'Autorita' marittima, a seguito di verifica nel corso di una visita occasionale da parte degli organi di vigilanza.

3. Dopo il rilascio del certificato, l'Autorita' marittima, sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, qualora lo ritenga opportuno, autorizza cambiamenti di lieve entita' rispetto alle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a bordo indicate nel piano di sicurezza approvato, purche' sia garantito un livello equivalente di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro.

Art. 34
Criteri progettuali e costruttivi

1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', e' emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformita' anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.109, n. 134 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 157, nonche' n. 92 e n. 133 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata.

Art. 35
Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante

1. L'armatore e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24, comma 1; 27, commi 2, 3 e 4;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 14.

2. Il comandante e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 22, comma 2; 24, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

3. L'armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione degli articoli 6, comma 5 lettere f), g), i), n) e q); 16, comma 4; 22, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 6, comma 5, lettere b), c), d), e), h), l), o) e p); 12, comma 7; 27, comma 1;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 6, comma 5, lettera m).

Art. 36
Sanzioni relative agli obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori marittimi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milioneduecentomila per la violazione dell'articolo 8.

Art. 37
Sanzioni relative agli obblighi del medico competente

1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere b), c), g);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo.

Art. 38
Sanzioni relative agli obblighi del titolare dell'impresa appaltatrice e dell'armatore

1. La violazione dell'articolo 10, comma 2, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.

2. La violazione dell'articolo 10, commi 1 e 3, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 39
Estinzione delle contravvenzioni

1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 40
Sanzioni amministrative

1. Qualora l'Autorita' marittima riscontri che a bordo dell'unita' mercantile o da pesca nazionale vi siano difformita' rispetto al piano di sicurezza approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni.

Art. 41
Disciplina sanzionatoria

1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorita' marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), in coordinamento tra loro.

Art. 42
Adeguamenti al progresso tecnico

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanita', si provvede:
a) al riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi di mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo delle navi;
b) all'attuazione di direttive della Unione europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
c) all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica degli allegati al presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34 in relazione al progresso tecnologico nel settore marittimo.

Art. 43
Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi, istruttorie, valutazioni tecniche, controlli e vigilanza da eseguirsi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e economica.

ALLEGATO I
(rif. art. 6 comma 5 lettera d)

FATTORI DI FATICA

1 Introduzione

1.1 Lo scopo di questo documento e' quello di fornire una descrizione generale del fattore fatica, al fine di identificare le attivita' lavorative a bordo delle navi che possono contribuire alla fatica, classificare tali fattori in esplicite categorie e indicare il punto con cui i fattori possono essere messi in relazione.
1.2 L'obiettivo e' quello di aumentare la consapevolezza di coloro che svolgono attivita' in campo marittimo dell'importanza di questi fattori e di tenerne conto nel momento in cui si prendono decisioni operative.

2 Descrizione generale della fatica

2.1 La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell'uomo, il rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione della capacita' di fare valutazioni razionali.
2.2 La fatica puo' essere provocata da fattori come il prolungamento di periodi di attivita' fisiche o mentali, riposo inadeguato, condizioni ambientali avverse, fattori fisiologici e/o stress o altri fattori psicologici.

3 Classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo

3.1 Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica piu' comunemente riconosciute e documentate sono la cattiva qualita' del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause di fatica sono vari. L'importanza dei fattori che contribuiscono alle cause di fatica si differenziano in relazione alle varie attivita'. Alcuni fattori sono piu' trattabili che altri. Alcuni possono essere raggruppati come segue:
3.1.1 Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilita' di Amministrazione:
- programmazione del lavoro e periodi di riposo;
- gradi di armamento;
- assegnazione di mansioni;
- comunicazione a terra della nave;
- unificazione delle procedure di lavoro;
- pianificazione dei viaggi;
- procedure di tenuta della guardia;
- politica di armamento;
- operazioni portuali;
- servizi ricreativi;
- compiti amministrativi;
3.1.2 Fattori relativi alla nave:
- grado di automazione;
- affidabilita' delle attrezzature;
- caratteristiche del movimento;
- livelli di rumore, calore e delle vibrazioni;
- qualita' dell'ambiente di vita e di lavoro;
- caratteristiche e requisiti del carico;
- progettazione navale;
3.1.3 Fattori relativi all'equipaggio:
- completezza di addestramento;
- esperienza;
- compatibilita' della composizione dell'equipaggio;
- qualita' e competenza dell'equipaggio.
3.1.4 Fattori ambientali esterni:
- condizioni meteorologiche;
- condizioni portuali;
- condizioni di ghiaccio;
- densita' del traffico navale.

4 Disposizioni generali

4.1 Direzione a terra a bordo e altre responsabilita' di Amministrazione

4.1.1 E' essenziale che la Direzione fornisca chiare concise e scritte guide al fine di assicurare che l'equipaggio della nave abbia familiarita' con le procedure operative della nave, le caratteristiche del carico, la lunghezza del viaggio, la destinazione, le normali procedure di comunicazione interna ed esterna e l'acquisizione della conoscenza delle procedure di gestione della nave.
4.1.2 La Direzione deve controllare che l'equipaggio che si assegna alla nave deve essere sufficientemente riposato prima di assumere le mansioni di bordo.

4.2 Fattori specifici della nave

4.2.1 Nella progettazione o modificazione delle navi devono essere tenuti in conto le prescrizioni, raccomandazioni, norme e pubblicazioni che riguardano i sopra elencati fattori di fatica. Inoltre dovrebbero essere considerati, nel momento di progettazione delle navi, l'adozione di mezzi per prevenire la fatica da questi fattori.

4.3 Fattori specifici dell'equipaggio

4.3.1 Il perfezionamento dell'addestramento deve essere considerato importante nella prevenzione della fatica. Idoneita' alla mansione, compresa l'idoneita' medica, appropriati titoli professionali esperienza lavorativa e caratteristiche dei membri dell'equipaggio sono considerati importanti in questo contesto.
4.3.2 E' importante che la Direzione della nave riconosca le problematiche che derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unita', consuetudine che potrebbe avere come conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, tutto cio' puo' portare problemi alla sicurezza.
4.3.3 Particolare accento deve essere posto dalla Direzione sui rapporti interpersonali, sulla solitudine carenza sociale e aumenti dei carichi di lavoro che possono verificarsi con un equipaggio ridotto.
4.3.4 La noia puo' contribuire alla fatica percio' e' necessario fornire ai marittimi opportuni stimoli.

4.4 Fattori ambientali esterni

4.4.1 Si dovrebbe riconoscere che i fattori ambientali esterni contribuiscono alla fatica.