(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2014, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)