Attività non legislative

Documento VII n. 61

XIII Legislatura

Sentenza n. 283 del 18 luglio 1997 con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 498 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentile le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

Titolo breve: Sentenza n. 283 del 18.07.97


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 30 luglio 1997; annunciato nella seduta n. 234 del 31 luglio 1997

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 4 agosto 1997
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 4 agosto 1997




Informazioni aggiuntive

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