Attività non legislative

Documento VII n. 98

XIII Legislatura

Sentenza n. 290 del 7 luglio 1998 con la quale la Corte stessa ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Titolo breve: Sentenza n. 290 del 07.07.98


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 18 luglio 1998; annunciato nella seduta n. 433 del 23 luglio 1998

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 23 luglio 1998
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 23 luglio 1998




Informazioni aggiuntive

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