Attività non legislative

Documento VII n. 84

XIV Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 4 giugno 2003 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non È prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso (Doc. VII, n. 84)

Titolo breve: Sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 4 giugno 2003


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 25 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 422 del 25 giugno 2003

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 25 giugno 2003; annuncio nella seduta ant. n. 422 del 25 giugno 2003
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 25 giugno 2003; annuncio nella seduta ant. n. 422 del 25 giugno 2003




Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina