Attività non legislative

Documento VII n. 144

XVI Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 21/11/11, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegitt. costituz. dell'art. 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 codice civile È sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale

Titolo breve: Sentenza Corte costituzionale n. 322 del 21 novembre 2011


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 25 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 644 del 13 dicembre 2011

Assegnazioni

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 13 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011




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