Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare/Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
XVI leg.
3. Regolamento interno

Regolamento interno
(approvato nella seduta di martedì 2 dicembre 2008)
TITOLO I
NORME APPLICABILI
Art. 1
Norme applicabili
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla
legge 4 agosto 2008, n. 132, di seguito denominata “legge istitutiva”. Per il suo
funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non
disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale
appartiene il Presidente della Commissione.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 2
Composizione e durata
1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva,
resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVI legislatura,
fino alla prima riunione delle nuove Camere.
2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei
componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della
legge istitutiva.
3. Il Presidente nomina i componenti dei Comitati di cui all’articolo 3, comma 1, della legge
istitutiva sulla base della designazione dei Gruppi presenti in Commissione.
Art. 3
Sostituzione dei componenti della Commissione
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un
incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della
Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa
procedura di cui all’articolo 2 della legge istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
Art. 4
Partecipazione alle sedute della Commissione
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non
ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui
all’articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all’articolo 23, e salvo quanto disposto dagli
articoli 14 e 15.

Art. 5
Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede,
dai Vice Presidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati
dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno
o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
Art. 6
Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari
1. II Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute,
regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento.
Formula di concerto con i rappresentanti dei Gruppi e dirama 1'ordine del giorno delle
sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca 1'Ufficio di Presidenza con
le procedure di cui all’articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente
Regolamento.
2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di
impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere all'elezione del
nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior
numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla
redazione del processo verbale.
3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all’Ufficio di
Presidenza, riferendo entro due giorni all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi.
Art. 7
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma
ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono
comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un
accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti
nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla
comunicazione è consentito 1'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di
cinque minuti.
2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia
di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale
riferisce.
3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone alla
Commissione la costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.
4. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese
inerenti all’attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione,
rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione ai sensi dell’articolo 6,
comma 1 del presente Regolamento.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Art. 8
Convocazione della Commissione
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la
data, 1'ora e 1'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e 1'ordine del
giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della
seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi
componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l’avviso di
convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l’ordine del giorno della
seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal
caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 9
Ordine del giorno delle sedute
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno
della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei
presenti.
2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su
argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente
dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della
seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione
immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. La Commissione ne
delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, l'iscrizione e la trattazione nella stessa seduta
o in altra successiva.
Art. 10
Numero legale
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo
dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero
legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una
votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti
minuti. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la
mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e 1'ora della
seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11
Deliberazioni della Commissione
1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della
Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli
astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.
2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all’articolo 20 ovvero
per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 2
della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della
Commissione.
3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari
richiedano la votazione nominale o dieci commissari chiedano lo scrutinio segreto. I
firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli
effetti del numero legale.
4. La richiesta, anche verbale, di cui al comma 3, deve essere presentata dopo la chiusura
della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata
di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in
Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 3, la richiesta s'intende ritirata.
5. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare
la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
Art. 12
Pubblicità dei lavori
1. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico che, salvo diversa
disposizione della Commissione, viene pubblicato negli Atti parlamentari.
Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un
resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori
intervenuti e delle decisioni adottate.
2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato 1'impianto audiovisivo
a circuito interno.
3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze,
che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.
4. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire
che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
5. Delle sedute della Commissione e dell’Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale
di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende
approvato.
6. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta
segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

TITOLO IV
MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA
Art. 13
Poteri e limitazioni nello
svolgimento dell'inchiesta
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice
di procedura penale. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla
libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice
di procedura penale.
2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o
acquisiti.
3. La Commissione può affidare ai Comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva compiti
particolari su oggetti e anche per tempi determinati.
4. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l’esercizio dei poteri dell’autorità
giudiziaria. Essi riferiscono semestralmente alla Commissione in ordine alle risultanze della
loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono
acquisiti all'inchiesta. La partecipazione dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 alle
riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.
Art. 14
Attività istruttoria
1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell’articolo 13, la
Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga
più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi
agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta sono sempre sentiti nella forma
dell’audizione libera.
3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o
sottoposte all’applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto
dell’inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia.
Art. 15
Esame di testimoni e confronti
1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui
testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta. Per le
testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli
366 e 372 del codice penale.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell’obbligo di dire tutta la verità e li
avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera
audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell’ordine e
nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta 1’ammissibilità.
4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra
persone già ascoltate.
Art. 16
Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni
1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo
ritenuto idoneo.
2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per
mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette
di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne
l’accompagnamento coattivo ai sensi dell’articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto,
appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perché lo sottoscrivano.
Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il
Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.
Art. 17
Falsa testimonianza
1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come
teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale
conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso
all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o
trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
Art. 18
Denuncia di reato
1. II Presidente informa 1'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto
dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data
comunicazione alla Commissione.
2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il
rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.
3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da una informazione di garanzia per il reato
di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane
notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidente del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art. 19
Archivio della Commissione
1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del
Comitato sul regime degli atti, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e
dei documenti, anche al fine di stabilire la riproducibilità e la trasmissione alle autorità
richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.
2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente
protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell’acquisizione dell’atto o del
documento da parte dell’ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di
classificazione e ne dà comunicazione all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi.
3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono
depositati in apposito archivio. II Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità
e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due
Camere.
4. La Commissione cura l’informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, della legge istitutiva.
5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori
esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto
specificamente ed esclusivamente alla Commissione.
6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun
caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per
l’informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
Art. 20
Relazioni al Parlamento
1. Allorché la Commissione riferisce al Parlamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
o), della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica
uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore
in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può
essere divulgato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti
anonimi.
Art. 21
Pubblicità di atti e documenti
1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso
dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide
direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'art. 19, comma 1, quali atti e
documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati
nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della
Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 22
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione
1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un
adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del
Senato della Repubblica, d’intesa tra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del
bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 7 della legge istitutiva. Il Presidente
concorda con l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la richiesta di
incremento delle spese di cui all’articolo 7 della legge istitutiva, dandone comunicazione
alla Commissione.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di
competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.
Art. 23
Collaborazioni esterne
1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute
necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con
1'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I
nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime
modalità si procede in caso di revoca dell’incarico.
2. I collaboratori esterni assumono l’incarico prestando giuramento circa l’osservanza del
vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o
nell’esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle
istruzioni del Presidente.
3. La Commissione può altresì avvalersi, per 1'espletamento degli atti e delle indagini di sua
competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.
4. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di
corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un compenso adeguato all’incarico
conferito.
5. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione
allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce di
norma alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l’alloggio e il trasporto,
nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.
6. II Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute
della Commissione.
7. L’attribuzione di compensi e il riconoscimento del rimborso delle spese ai collaboratori
esterni sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su
proposta del Presidente.
Art. 24
Modifiche al regolamento della Commissione
1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del
presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e
accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e
distribuiti agli altri componenti della Commissione.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.