Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare/Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
V leg.
2. Regolamento interno

(approvato nella seduta del 31 luglio 1969)
Art. 1
La pubblicità dell'attività della Commissione, salvo quanto disposto al successivo articolo 2, è assicurata nel modo previsto dall'articolo 41 del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 2
Gli atti istruttori compiuti dalla Commissione in base ai poteri di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione sono coperti da segreto.
Art. 3
Alle sedute della Commissione e dei Comitati di indagine non è di regola ammessa la presenza di persone estranee alla Commissione stessa.
La Commissione può, a maggioranza, derogare caso per caso a tale divieto, osservato sempre il disposto dell'articolo 2, limitatamente alle riuniuoni che hanno carattere conoscitivo. La Commissione o il Consiglio di Presidenza su delega della stessa potranno decidere volta per volta la pubblicità delle sedute conoscitive dei Comitati di indagine.
Art. 4
Ogni qualvolta il Consiglio di presidenza lo riterrà opportuno, sarà predisposto e previo esame ed approvazione della Commissione, sarà trasmesso alla stampa ed alla RAI-TV un ampio rapporto sullo stato dei lavori della Commissione stessa e dei suoi Comitati di indagine.