Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare/Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
XI leg.
3. Regolamento interno

Regolamento interno
(approvato nella seduta del 6 ottobre 1992)

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.
Compiti della Commissione.

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e le finalità stabiliti dagli articolo 25-quinquies e seguenti del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
Composizione e durata.

1. La Commissine, composta secondo le modalità di cui all'articolo 25-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dura in carica per la durata della XI legislatura.
2. La Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, la Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui al comma 1.
Art. 3.
Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione.

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla la Commissione.
Art. 4.
Partecipazione alle sedute della Commissione.

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissine di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui all'articolo 24 e dei collaboratori di cui all'articolo 25 e salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 18.
Art. 5.
Costituzione della Commissione.

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere all'elezione, fra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.
2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.
Art. 6.
Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.
Art. 7.
Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Fornula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Art. 8.
Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza:
a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute;
b) delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione;
c) esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce;
d) propone alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
Convocazione della Commissione.

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma 1.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 10.
Ordine del giorno delle sedute.

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 11.
Numero legale.

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.
2. La presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora, alla ripresa, sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.
Art. 12.
Deliberazioni della Commissione.

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale. Ai fini del computo della maggioranza sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.
3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata.
4. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
Art. 13.
Pubblicità dei lavori.

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.
2. Le delibere della Commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.
3. Per determinati documenti, notizie o discussioni, la Commissione può stabilire, finchè lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto.
4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, a cura dei Segretari.
5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario con l'indicazione degli intervenuti nelle discussioni, delle opinioni espresse e delle deliberazioni adottate.
6. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubbicato il resoconto stenografico, che viene, comunque, redatto per tutte le sedute. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni di cui al comma 3.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico sono ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Art. 14.
Norme applicabili.

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO IV

MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.
Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.
Art. 16.
Attività istruttoria.

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni anche mediante libere audizioni.
2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Art. 17.
Esame di testimoni.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale - richiamati dall'articolo 25-septies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - contro coloro che rifiutano uffici legalmente dovuti e contro gli autori di dichiarazioni false o reticenti.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
Art. 18.
Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni.

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente ovvero come testimoni sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.
3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.
Art. 19.
Falsa testimonianza.

1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
Art. 20.
Denuncia di reati.

1. Nei casi di cui all'articolo 19 ed in quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 25-novies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la Commissione invia rapporto all'Autorità giudiziaria. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.
Art. 21.
Archivio della Commissione.

1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria.
2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i presidenti delle due Camere.
3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione.
4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 del presente Regolamento o dell'articolo 25-octies comma 3 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
Art. 22.
Relazione conclusiva.

1. Fermi restando l'obbligo della Commissione di riferire comunque annualmente al Parlamento, nonchè la facoltà di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la Commissione deve presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Art. 23.
Pubblicazione di atti e documenti.

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 24.
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.
Art. 25.
Collaborazioni.

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 25-novies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 13, comma 3, del presente Regolamento, svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e possono assistere ai lavori della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
3. Ai collaborati spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 24 del presente Regolamento.
Art. 26.
Modifiche al Regolamento della Commissione.

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è preliminarmente esaminata dall'Ufficio di presidenza che ne riferisce alla Commissione con relazione scritta. Il testo e la relazione del proponente, nonchè la relazione e l'eventuale testo dell'Ufficio di presidenza sono stampati e distribuiti agli altri commissari e comunicati ai Presidenti delle Camere.
2. Il comma 1 trova applicazione anche per le aggiunte al Regolamento.
3. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.