Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare/Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
XIII leg.
3. Regolamento interno

Regolamento interno
(approvato nelle sedute del 25 febbraio e dell'11 marzo 1997,
modificato nella seduta del 20 gennaio 1998)



TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.
Compiti della Commissione.

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla legge 1° ottobre 1996, n. 509, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
Composizione e durata.

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.
2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, la Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1996, n. 509.
Art. 3.
Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione.

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1996, n. 509.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
Art. 4.
Partecipazione alle sedute della Commissione.

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, salvo quando disposto dal comma 5 dell'articolo 25.
Art. 5.
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

1. Nella seduta convocata per la costituzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, dell'Ufficio di Presidenza, fino a quando non è stato eletto il Presidente, le sue funzioni sono svolte dal commissario più anziano per età presente alla seduta.
2. Fino a quando non sono stati eletti i Segretari, le loro funzioni sono svolte dai due commissari più giovani per età presenti alla seduta.
Art. 6.
Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
Art. 7.
Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula di concerto con i rappresentanti dei Gruppi e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. I Vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
3. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Art. 8.
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonchè quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso propone alla Commissione la costituzione dei Comitati di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
Convocazione della Commissione.

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 10.
Ordine del giorno delle sedute.

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 11.
Numero legale.

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 12 comma 2.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 12.
Deliberazioni della Commissione.

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.
2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui al successivo articolo 22 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale o dieci commissari chiedano lo scrutinio segreto.
4. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo crutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 3, la domanda s'intende ritirata.
5. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 13.(modificato il 20 gennaio 1998)
Pubblicità dei lavori.


1. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato negli Atti parlamentari, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, una breve nota informativa contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.
2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.
3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al precedente comma 2.
4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale che è letto ed approvato nella successiva seduta.
5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

Art. 14.
Norme applicabili.

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla legge 1° ottobre 1996, n. 509, e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO IV

MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.
Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può affidare ai Comitati di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° ottobre 1996, n. 509, compiti particolari su oggetti e per tempi determinati. I Comitati riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.
Art. 16.
Attività istruttoria.

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma dell'audizione libera.
3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.
Esame di testimoni e confronti.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. Allorchè la Commissione esamina come testimoni le persone che ritiene utili ai fini dell'inchiesta, il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innnazi alla Commissione.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 18.
Convocazione di testimoni.

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate dalla Commissione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria.
2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.
3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.
Art. 19.
Falsa testimonianza.

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 20.
Denuncia di reati.

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è tasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.
3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da una informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Art. 21.
Archivio della Commissione.

1. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. L'Ufficio di Presidenza definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione. La Commissione può decidere di apporre agli atti da essa formati il segreto funzionale.
2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 25 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione.
4. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
Art. 22.
Relazione conclusiva.

1. Allorchè la Commissione intenda riferire al Parlamento ai sensi della legge 1° ottobre 1996, n. 509, comma 1, lettera d), il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa i Presidenti dei due rami del Parlamento. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Art. 23.
Pubblicazione di atti e documenti.

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione,

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 24.
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 25.
Collaborazioni.

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
2. I collaboratori di cui al comma 1 si impegnano con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.
4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori esterni.
5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.
Art. 26.
Modifiche al Regolamento della Commissione.

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.