Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari/Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare/Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
VI leg.
2. Regolamento interno

(approvato nella seduta del 16 maggio 1973)

Art. 1
La pubblicità dell'attività della Commissione è assicurata tramite la pubblicazione, sul Resoconto delle sedute delle Commissioni del Senato della Repubblica e sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, di riassunti delle sedute con la indicazione degli argomenti trattati, degli interventi e delle decisioni adottate.
Nella redazione di tali riassunti saranno in ogni caso osservati i criteri necessari per garantire la segretezza degli atti istruttori compiuti dalla Commissione in base all'articolo 82 della Costituzione.
Art. 2
Ogni qualvolta lo si riterrà opportuno, saranno predisposti e, previo esame da partedella Commissione, diramati comunicati sui programmi, sullo stato dei lavori o su altri argomenti attinenti all'attività della Commissione stessa.
La Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento di determinate sedute nelle quali si discutano argomenti che non compromettano il segreto istruttorio.
Art. 3
Tutti i documenti - eccettuati quelli cui le disposizioni vigenti attribuiscono natura di atto pubblico - formati a seguito di accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione sono coperti dal segreto d'ufficio.
Resta fermo l'obbligo della Commissione di fare rapporto all'Autorità giudiziaria di ogni notizia di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale.
Di fronte ad eventuali richieste da parte dell'Autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti da segreto d'ufficio, il Presidente, d'intesa con un Comitato di tre membri della Commissione, valuterà l'opportunità della loro trasmissione, in deroga a quanto disposto nel primo comma del presente articolo.
In ogni caso, il Presidente indicherà le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.