Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

XIII legislatura

Doc. XXIII n. 4

Seconda relazione semestrale sullo stato dei lavori

presentata dal Presidente della Commissione

(PELLEGRINO)

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n.172, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n.499 e successive modificazioni

Comunicata alle Presidenze il 19 novembre 1997

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I N D I C E

 

  1. La discussione sullo stato dei lavori: l'iniziativa politica della Commissione per la proroga. L'ulteriore proroga legislativa.

  2. Le audizioni dei responsabili politico-istituzionali del periodo dell'eversione e del terrorismo. Le audizioni di alcuni importanti estremisti di destra e di sinistra. Le audizioni di alcuni indagatori e magistrati.

  3. Il caso Craxi. Le polemiche scoppiate all'indomani della mancata audizione e l'incontro con il Ministro Dini.

  4. Le attività svolte dal comitato di lavoro su Ustica. Le acquisizioni documentali più recenti.

  5. Alcune importanti acquisizioni documentali.

  6. L'ulteriore proroga legislativa dei processi ancora in corso con il vecchio rito.

  7. Il questionario sul terrorismo e l'eversione: un capitolato di domande rivolte ai consulenti della Commissione.

 

 

1. La discussione sullo stato dei lavori: l'iniziativa politica della Commissione per la proroga. L'ulteriore proroga legislativa.

Nei mesi primaverili la Presidenza della Commissione ha inteso stimolare un dibattito e provocare una decisione sulla organizzazione dei lavori, in vista del termine legislativo previsto per l'attività della Commissione stessa per il 31 ottobre 1997.

A quella data, infatti, la Commissione avrebbe dovuto rassegnare al Parlamento la relazione conclusiva e - conseguentemente - si imponeva l'adozione di un preciso calendario di attività nel quale, accanto agli ultimi atti d'inchiesta ritenuti necessari, potesse trovare adeguato spazio la redazione di un documento conclusivo, la sua discussione in seno alla Commissione e la sua approvazione finale.

A tale riguardo - e sempre in ottemperanza del dettato legislativo - i consulenti della Commissione erano stati richiesti di un contributo di studio e di aggiornamento della proposta di relazione Pellegrino, depositata nel dicembre 1995; ciò alla luce delle nuove acquisizioni compiute dalla Commissione e degli sviluppi processuali più recenti di numerosi giudizi su fatti di eversione e di terrorismo.

Il dibattito sullo stato dei lavori e sulle iniziative da assumere si è protratto per alcune sedute presso il plenum della Commissione, ove si sono fronteggiati due orientamenti. Da un lato, i sottoscrittori dell'ordine del giorno Corsini ritenevano che, esaurite le ultime audizioni entro l'estate, si dovesse porre mano ad un documento conclusivo che desse conto anche delle nuove acquisizioni, ritenute peraltro tali da non alterare l'impianto categoriale ed interpretativo della proposta di relazione Pellegrino.

Sul versante opposto si collocavano quanti - prevalentemente raccolti intorno all'ordine del giorno Fragalà ed altri - sostenevano che le nuove emergenze, specie sul terreno delle inchieste giudiziarie, imponessero una riconsiderazione profonda dei contenuti della proposta Pellegrino e rendessero necessaria, da parte della Commissione, una nuova stagione di attività d'inchiesta, per le quali non sarebbe stato sufficiente il tempo disponibile (i pochi mesi dalla primavera al 31 ottobre 1997).

Tale secondo orientamento si faceva promotore di un'iniziativa politica della Commissione volta alla sua proroga fino al termine della corrente legislatura, laddove i fautori del primo ritenevano che, esaurita l'esperienza di questa Commissione sul terrorismo e le stragi, le Camere avrebbero dovuto farsi carico di istituire un nuovo e più moderno organismo parlamentare con compiti di osservatorio - anche permanente - su fatti eversivi dell'ordine democratico.

Fra questi due schieramenti, sono state sostenute alcune posizioni intermedie, in particolare, quella sintetizzata nell'ordine del giorno Grimaldi ed altri. Esso affermava la necessità tanto di una proroga legislativa della Commissione - inalterata la sua natura giuridica - quanto di un serrato piano d'indagine su numerosi filoni d'inchiesta meritevoli di approfondimento. Tutto ciò - ad avviso dei sottoscrittori - senza mettere radicalmente in discussione il documento Pellegrino, inteso come base per una comune discussione e apprezzabile per i contenuti e la qualità del ragionamento storico-politico.

La Commissione fece poi convergere il suo unanime assenso su un ulteriore punto di mediazione: sarebbero state adottate, presso le rispettive Camere di appartenenza, le iniziative legislative di proroga dell'attività della Commissione fino al termine della legislatura; in caso poi di intervenuta proroga legislativa, ciò non avrebbe impedito la predisposizione - sulla base delle acquisizioni istruttorie e senza la previsione di vincoli temporali - di una o più ipotesi di relazione.

Così, dopo il consueto iter legislativo, la Commissione stragi è stata prorogata fino alla scadenza della XIII legislatura con la legge del 25 luglio 1997, n. 243, che ne ha mantenuto inalterati i compiti e le finalità.

 

2. Le audizioni dei responsabili politico-istituzionali del periodo dell'eversione e del terrorismo. Le audizioni di alcuni importanti estremisti di destra e di sinistra. Le audizioni di alcuni indagatori e magistrati.

Ancor prima che conseguisse la proroga legislativa, la Commissione aveva intrapreso un ciclo di audizioni dei responsabili politico-istituzionali che ricoprirono i principali incarichi di governo e di partito nel periodo dell'eversione e del terrorismo. L'obiettivo che la Commissione tuttora si prefigge di raggiungere è quello di fondare su una corretta analisi del corrispondente periodo storico-politico il suo giudizio sulle eventuali responsabilità della classe politica e dirigente che ha segnato un'epoca della storia nazionale. In tale direzione, il contributo di informazioni e le griglie interpretative forniti dai massimi protagonisti della vita politica nazionale di quel periodo hanno dato vita ad un fecondo contraddittorio, che ha conosciuto anche toni alti e vivaci di contrapposizione, ma ha comunque consentito di acquisire preziose testimonianze, meritevoli tutte di essere tenute in considerazione ai fini del giudizio ricostruttivo che compete alla Commissione.

Sono stati così ascoltati: il senatore Giulio Andreotti (in tre sedute: 11 e 17 aprile e 8 maggio 1997); l'onorevole Arnaldo Forlani (in due sedute: 18 aprile e 15 maggio 1997); l'onorevole Luigi Gui (29 aprile 1997); il senatore Paolo Emilio Taviani (1° luglio 1997); il senatore Francesco Cossiga (6 novembre 1997). Sulla programmata audizione dell'onorevole Bettino Craxi si dirà al successivo paragrafo 3.

L'andamento delle audizioni ha reso opportuno - a fini di puntualizzazione o di riscontro su questioni specifiche - allargare il panorama dei soggetti da ascoltare, che è stato così integrato con l'audizione del magistrato, dottor Giovanni Arcai (4 giugno 1997) e del generale C.C. Francesco Delfino (25 giugno 1997), con prevalente riferimento alla strage di Brescia; del signor Stefano delle Chiaie (in due sedute: 16 e 22 luglio 1997), in ordine soprattutto all'eversione di destra; del signor Valerio Morucci (18 giugno 1997) con riferimento al terrorismo di sinistra e al caso Moro in particolare.

A questo riguardo giova precisare che la Commissione aveva deciso di procedere all'ascolto, tra i brigatisti rossi, anche di Mario Moretti, di Lauro Azzolini e di Franco Bonisoli. Costoro sono stati richiesti di incontrare la Commissione in sede di libera audizione e, a tale scopo, contattati presso le sedi carcerarie nelle quali essi si trovano astretti. La risposta negativa del Moretti fatta pervenire alla Commissione è basata sulla convinzione che gli svariati procedimenti penali e le attività di Commissioni parlamentari abbiano definito fatti e responsabilità, collettive e personali, e che non esistano più segreti o verità da nascondere. Azzolini ha semplicemente declinato l'invito. Bonisoli si è dichiarato indisponibile per l'immediato ed in linea di principio, anche se si è riservato una risposta definitiva da fornire alla Commissione entro l'autunno.

Per doverosa completezza di informazione va aggiunto che, sempre con riferimento al caso Moro, la Commissione aveva deciso di ascoltare in libera audizione anche l'onorevole Flaminio Piccoli, il quale, tuttavia, ha giudicato inutile una sua audizione presso la Commissione e si è riservato di riconsiderare questa eventualità nei prossimi mesi.

 

3. Il caso Craxi. Le polemiche scoppiate all'indomani della mancata audizione e l'incontro con il Ministro Dini.

Come è noto, fra le personalità che la Commissione avrebbe dovuto ascoltare - lo si è anticipato al paragrafo precedente - vi era l'onorevole Bettino Craxi, il quale assunse la carica di segretario del partito socialista nel 1976 e fu Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1983 al 1987.

L'onorevole Craxi risiede ad Hammamet, Tunisia, ed in seguito alle vicende giudiziare che lo hanno riguardato non può fare rientro in Italia senza incorrere automaticamente nell'applicazione delle sanzioni penali alle quali egli è stato condannato in via definitiva. La Commissione non aveva quindi altra scelta che incontrare l'onorevole Craxi in Tunisia, subordinatamente all'assenso dell'audiendo e delle autorità locali. Quanto poi alle autorità italiane, il Ministero di grazia e giustizia fece subito pervenire una risposta con la quale escludeva la necessità di autorizzazioni da parte italiana; il Ministero degli affari esteri e la rappresentanza diplomatica a Tunisi presero parte ad un fitto scambio di contatti con gli uffici della Commissione per le necessarie intese con il Governo tunisino.

Nel frattempo veniva acquisito - prima per le vie brevi e, successivamente, per iscritto - il consenso dell'onorevole Craxi ad essere ascoltato dalla Commissione. Tale consenso era stato, in una prima fase, rappresentato dalle autorità tunisine come l'unica condizione da soddisfare per procedere all'audizione, che nel frattempo veniva accuratamente preparata, tanto sul piano logistico e della sicurezza, quanto sotto il profilo della documentazione e del corredo informativo messo a disposizione dei commissari.

Va detto che l'intento della Commissione di acquisire la deposizione dell'onorevole Craxi - ancorché frutto di una deliberazione pressoché unanime - non andò esente da critiche e riserve prevalentemente da parte di settori della maggioranza politico-parlamentare, nel cui ambito furono assunte iniziative di radicale dissenso che si concretarono, tra l'altro, in una raccolta di firme in calce ad una lettera di protesta trasmessa alla Commissione. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, di fronte a tali manifestazioni di protesta, ribadì la decisione già assunta, confermandone in pieno l'utilità e le ragioni, riaffermando le sue incoercibili prerogative di organo d'inchiesta e precisando che le perplessità in merito al contatto fra un organo del Parlamento e un cittadino latitante all'estero non erano state sollevate in occasione della audizione (svoltasi a Johannesburg il 3 marzo 1997) del generale Maletti, anch'egli latitante per la giustizia italiana.

A circa dieci giorni dalla programmata audizione, il 16 ottobre 1997, il Ministro degli affari esteri comunicava che il Governo tunisino aveva mutato atteggiamento: escludeva cioè un contatto diretto tra la Commissione e l'onorevole Craxi e suggeriva invece l'invio di un questionario scritto. L'Ambasciata italiana a Tunisi attribuiva tale cambiamento di linea "alla ampia eco di stampa provocata dall'audizione".

Seguirono frequenti contatti fra la Commissione e gli organi del Ministero degli esteri per verificare i margini di un ripensamento tunisino, ma il 20 ottobre 1997 i tunisini fecero sapere alla rappresentanza diplomatica italiana che lo stato di salute dell'onorevole Craxi - come riscontrato dalle stesse autorità tunisine - era incompatibile con lo svolgimento dell'audizione.

Preso atto della quantomeno singolare "certificazione" di Tunisi, la Commissione ha dovuto, per il momento, rinviare l'audizione. Immediatamente hanno avuto luogo vibrate proteste, culminate nella prospettata dimissione di numerosi commissari. Si è al riguardo ipotizzato che l'atteggiamento negativo assunto dalle autorità tunisine fosse stato condizionato in tutto o in parte da pressioni di personalità o ambienti politici italiani. Del pari, si è mostrata diffidenza circa l'asserito stato di salute dell'onorevole Craxi, quale prospettato dagli organi del Governo tunisino e non confermato dal diretto interessato. E' stato quindi convocato il Ministro degli esteri, onorevole Lamberto Dini, il quale ha ricostruito l'accaduto difendendo l'operato degli organi del suo Ministero . Quanto al merito del revirement tunisino - che nel giro di poche settimane, giova ricordarlo, ha assunto tre differenti atteggiamenti - il Ministro ha detto di non averne approfondito le cause sostanziali, dichiarandosi peraltro disponibile a verificarle se ci fosse un'espressa richiesta della Commissione. Il Ministro ha poi assunto dinanzi alla Commissione l'impegno a proseguire nell'azione diplomatica nei confronti del Governo di Tunisi ed ha formulato la previsione che l'audizione, in futuro, potrà essere svolta. Su proposta della Presidenza della Commissione si è così concordato di sollecitare una dichiarazione di Craxi in ordine al suo stato di salute, in considerazione del fatto che questo risulta ormai essere l'unica condizione per lo svolgimento dell'audizione.

 

4. Le attività svolte dal comitato di lavoro su Ustica. Le acquisizioni documentali più recenti.

Il comitato di lavoro sul caso Ustica, costituito il 20 marzo 1997, ha svolto nel semestre considerato dalla presente relazione una rilevante mole di attività.

Esso ha tenuto periodiche riunioni di aggiornamento (sette incontri: 11 e 16 aprile, 21 maggio, 11 giugno, 3 luglio, 25 settembre e 30 ottobre 1997) nel corso delle quali hanno avuto luogo, tra l'altro, quattro incontri di lavoro con il giudice istruttore, dottor Rosario Priore. Questi ha progressivamente illustrato l'andamento dell'istruttoria penale, con particolare riferimento allo stato delle perizie radaristiche ed alle difficoltà incontrate nell'ambito della lettura ed interpretazione dei tracciati radar. A tale riguardo, infatti, giova ricordare che per lungo tempo le competenti autorità Nato, pur fornendo un grado di collaborazione giudicata eccellente dallo stesso magistrato, non hanno prestato il loro consenso alla desecretazione di determinati codici di lettura dei tracciati radar, desecretazione che costituiva presupposto indispensabile per la identificazione della nazionalità dei velivoli militari in volo nello spazio aereo italiano la sera del disastro di Ustica.

La Commissione, così come altri organismi parlamentari, non ha mancato di sollecitare, anche formalmente, l'azione del Governo affinché venisse adottata da parte della Nato una decisione favorevole all'utilizzo in sede processuale - se non degli stessi codici - quantomeno del risultato della lettura e della interpretazione dei tracciati radar. In un incontro fra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione, accompagnato dai vicepresidenti, tenutosi il 1° agosto 1997 a Palazzo Chigi, sono state precisate e discusse le aspettative di collaborazione da parte della Nato maturate presso la Commissione. Recentemente - in occasione della riunione del 30 ottobre 1997 - il giudice Priore ha comunicato al gruppo di lavoro che la Nato gli ha messo finalmente a disposizione - in forme processualmente utilizzabili - il risultato interpretativo delle operazioni di lettura dei tracciati. Per tal via risultano contemperati, da un lato, l'interesse a non porre a rischio il sistema strategico difensivo comune ai paesi Nato e, dall'altro, l'interesse del magistrato a disporre di informazioni ritenute necessarie al processo.

E' proseguita, nel frattempo, l'attività di acquisizione di materiale documentale relativo al caso Ustica: sulla base delle intese raggiunte con il giudice istruttore, un consulente della Commissione procede a selezionare, presso quell'Ufficio, il materiale documentale d'interesse per l'inchiesta parlamentare, con riferimento anche al contesto internazionale e mediterraneo in cui si è collocato il disastro di Ustica. Notizie specifiche riguardanti la datazione della caduta sul territorio italiano (in Sila) di un aereo da combattimento libico sono giunte dal giudice istruttore di Venezia.

 

5. Alcune importanti acquisizioni documentali.

5.1 Come si ricorderà, nella prima relazione semestrale di questa legislatura (doc. XXIII, n. 2) si era dato ampio conto dell'individuazione di un archivio-deposito del Ministero dell'interno presso la Circonvallazione Appia, archivio presso il quale risultavano fisicamente custoditi documenti non reperibili attraverso il sistema di classificazione generale degli atti adottato presso quella amministrazione. Documenti importanti - anche in materia di eversione - risultavano oggettivamente sottratti alla possibilità di conoscenza generale, così da far pensare alla costituzione di una sorta di archivio parallelo e occulto.

Numerose autorità giudiziarie si sono occupate - a vario titolo - del caso e se ne attendono le conclusioni. Dal canto suo, il Ministro dell'interno ha tempestivamente insediato, con decreto ministeriale del 12 dicembre 1996, una commissione amministrativa d'inchiesta presieduta dall'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza. La commissione Caramazza ha rassegnato formalmente le sue conclusioni il 20 marzo 1997 depositando un rapporto finale che documenta il lavoro svolto ed i suoi esiti.

Il Ministro dell'interno - sulla base dell'interesse suscitato dalla vicenda in sede parlamentare - ha ritenuto di trasmettere copia di tale rapporto alle Presidenze di Camera e Senato in data 2 maggio 1997, precisando peraltro che il contenuto del documento restava riservato alle persone dei destinatari. A seguito di una richiesta avanzata dal Presidente della Commissione e dopo uno scambio di lettere a chiarimento intervenuto tra i Presidenti delle Camere e il Ministro dell'interno, lo stesso Ministro in data 3 giugno 1997 rendeva ostensibile il documento riservato agli organismi parlamentari bicamerali che ne facessero richiesta, rimettendo la decisione al riguardo ai Presidenti delle due Camere.

I Presidenti delle due Camere, dopo avere riscontrato sia la competenza che l'interesse della Commissione stragi all'acquisizione del documento, in data 27 ottobre 1997 hanno trasmesso alla Commissione la sopracitata relazione Caramazza affinché detta relazione potesse essere acquisita agli atti dell'inchiesta.

5.2 Altra acquisizione che merita essere rilevata è stata quella relativa al cosiddetto "Piano Paters" (Piano di azione antiterrorismo). L'esistenza di questo documento era stata l'oggetto di una prima segnalazione, in data 17 settembre 1997, pervenuta dal giudice istruttore di Roma il quale inviò alla Commissione e alla Procura della Repubblica di Roma fotocopia di una cartellina recante la menzione del Piano ed un biglietto manoscritto datato gennaio 1979 dal quale si desumeva l'esistenza di un piano per operazioni speciali antiterrorismo, trasmesso nel marzo 1978, al fine di aggiornamenti del suo contenuto, dall'allora ministro dell'interno all'allora presidente del Consiglio.

La Procura della Repubblica di Roma, alla data del 23 settembre, segnalava alla Commissione che sulla documentazione in questione vigeva il vincolo del segreto investigativo, essendo stato aperto al riguardo un procedimento penale. Successivamente, il 16 ottobre, un'agenzia di informazione divulgava notizie concernenti il documento. Ciò induceva il giorno stesso l'Ufficio di Presidenza allargato della Commissione a riunirsi e a deliberare l'invio alla Procura della Repubblica di Roma di un esposto a chiarimento e con l'indicazione sia dei nominativi dei parlamentari che avevano legittimamente consultato il documento presso la Commissione, sia le modalità previste e fatte osservare per la consultazione stessa.

In data 17 ottobre il presidente Pellegrino indirizzava al Ministro dell'interno e al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri formale richiesta di acquisizione del cosiddetto Piano Paters, ed il successivo giorno 20 il Ministro dell'interno comunicava che il Piano era disponibile presso il Gabinetto del suo Ministero e che non vi era difficoltà alcuna acchè esso fosse acquisito dalla Commissione. Il giorno successivo, però, lo stesso Ministro doveva far presente che il documento non poteva più essere trasmesso, poichè su di esso il Collegio per i reati ministeriali, investito del procedimento, aveva imposto il segreto investigativo nonchè l'inibizione di comunicazione ad altri che non fossero i membri dell'Ufficio procedente.

Sono seguite altre lettere ed il Presidente della Commissione ha quindi preso contatto direttamente con il presidente del Collegio per i reati ministeriali. Questi, alla data del 4 novembre 97, comunicava al Ministro dell'interno che il Collegio aveva deliberato che il documento poteva essere trasmesso alla Commissione richiedente, aggiungendo che esso restava comunque sottoposto al segreto investigativo e che questo doveva intendersi esteso ai componenti della Commissione. In relazione a tale comunicazione il Ministro dell'interno in data 5 novembre 97 ha inviato il Piano Paters al Presidente della Commissione.

5.3 Sono poi giunti alla Commissione, e resi immediatamente disponibili ai suoi membri, numerosi documenti e note informative provenienti prevalentemente da organi giudiziari. In particolare, il giudice istruttore di Venezia ha inviato una segnalazione sulle attività di una rete informativa coordinata da una speciale Divisione del Ministero dell'interno ed operante fino agli anni '80.

5.4 Il giudice istruttore di Milano, che segue vari filoni di inchiesta sulla eversione di destra, e che si avvale di recenti deposizioni testimoniali fornite anche da pentiti e da collaboratori di giustizia, ha puntualmente informato la Commissione sugli sviluppi delle sue numerose inchieste.

5.5 Va ricordato che è stata richiesta, ed è stata acquisita dalla Commissione, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari milanese, in data 12 giugno 1997, nei confronti di due nuovi presunti responsabili della strage del 12 dicembre 1969 alla Banca dell'agricoltura di Milano. Tale atto giudiziario - che si colloca nell'ambito della nuova indagine che viene condotta con il nuovo rito processuale dalla Procura della Repubblica di Milano e che si basa su importanti deposizioni testimoniali raccolte a partire dal 1994 - prelude probabilmente ad una conclusione ravvicinata della fase predibattimentale del procedimento ed alle conseguenti definitive richieste che la Procura della Repubblica trasmetterà al giudice per le indagini preliminari.

5.6 Il Ministero dell'interno, a riscontro di una richiesta formulata dal Presidente della Commissione in data 14 marzo 1995, ha proseguito nell'invio, in più riprese, di una documentazione molto ampia, dettagliata e ben ordinata su singoli episodi di eversione e di violenza politica, nonché su persone ed organizzazioni che hanno operato in Italia dal dopoguerra fino agli anni '80.

 

6. L'ulteriore proroga legislativa dei processi ancora in corso con il vecchio rito.

Alla data del 30 giugno 1997 sarebbe venuto a scadenza il termine entro il quale dovevano concludersi le fasi dell'istruttoria formale di alcuni procedimenti iniziati e condotti con il rito processuale vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale intervenuta, come è noto, nel 1989. Fra i procedimenti in questione ve ne erano alcuni di particolare rilievo, quali: quello per il disastro aereo di Ustica; quello per la strage del maggio 1973 dinanzi alla questura di Milano; quello relativo alla caduta dell'aereo Argo16; quelli relativi a filoni d'indagine sul terrorismo e l'eversione di destra, condotti dal giudice istruttore di Milano.

Al riguardo è prevalsa in sede parlamentare l'opinione che non fosse opportuno interrompere - con la rimessione degli atti alle procure della Repubblica competenti - un lavoro istruttorio in molti casi ormai prossimo alla conclusione, e ci si è orientati verso un ulteriore e breve proroga del termine, per soli sei mesi, e verso una limitazione della proroga a pochi procedimenti ancora in corso ed individuati specificamente attraverso il riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli del codice penale nn. 285, 286 (devastazione, saccheggio, guerra civile) nonché i nn. 422 (strage) e 428 (naufragio, disastro aviatorio). Si è così giunti al varo della legge n. 183 del 27 giugno 1997 che ha operato, nei termini anzidetti, la proroga legislativa delle istruttorie pendenti con il vecchio rito fino alla nuova data del 31 dicembre 1997.

 

7. Il questionario sul terrorismo e l'eversione: un capitolato di domande rivolte ai consulenti della Commissione.

Dopo la pausa estiva la Presidenza della Commissione ha predisposto un capitolato di domande sui principali fatti di eversione e di terrorismo che sono oggetto di indagine presso la Commissione stessa. Il capitolato, aperto al contributo delle varie parti politiche, è stato inviato, per decisione dell'Ufficio di Presidenza allargato, a tutti i consulenti della Commissione affinchè questi vi rispondano sulla base delle acquisizioni istruttorie e documentali operate dalla Commissione.

Scopo dell'iniziativa è quello di ancorare su solide basi documentali il giudizio storico politico che la Commissione è chiamata ad esprimere sulle numerose e complesse materie di sua competenza. Il questionario copre infatti tutte le problematiche che concernono i temi dell'eversione e del terrorismo, materia di cui viene analizzato anche il terreno di possibile coltura. Il periodo considerato va dal secondo dopoguerra al caso Moro incluso (*).

Ai consulenti è stato assegnato un termine di sessanta giorni per fornire le risposte, termine ormai di imminente scadenza. Pervenute le risposte - che, giova ripeterlo, dovranno essere basate sulle risultanze documentali presenti agli atti della Commissione - sarà più agevole procedere alla redazione di un documento di sintesi che rifletta le certezze ormai acquisite agli atti dell'inchiesta ed al giudizio storico comune, e che su di esse costruisca l'intelaiatura ed il presupposto del futuro giudizio politico della Commissione di inchiesta.

Da ultimo va aggiunto che - nello spirito di mutua collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto fra la Commissione e le diverse autorità giudiziarie - il questionario è stato inviato anche agli organi della magistratura ancora impegnati in procedimenti per fatti di terrorismo e di eversione. L'iniziativa tende non già ad ottenere altrove le risposte che la Commissione autonomamente deve darsi, quanto piuttosto alla più ampia circolazione degli spunti di riflessione e di approfondimento, nel pieno rispetto delle differenti prerogative e dei diversi compiti istituzionali.

PELLEGRINO, presidente

(*)

Si ritiene opportuno riprodurre qui il testo del questionario:

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della Commissione e delle risultanze degli atti di inchiesta compiuti dalla Commissione in questa (soprattutto) e nelle precedenti legislature, i consulenti collegialmente o singolarmente:

A. Dicano se è vero che:

Aa. Il disarmo delle formazioni partigiane nel centro e nel settentrione di Italia non avvenne subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, ma gradualmente in anni successivi, come riflesso dell'evoluzione della situazione politica;

Ab. In particolare il disarmo delle formazioni partigiane non comuniste avvenne (con le eccezioni di cui al successivo quesito Ac) dopo la sconfitta del Fronte popolare nelle elezioni politiche del 1948; quello delle formazioni partigiane "rosse" avvenne in anni successivi e la disponibilità delle armi si protrasse così sino alla metà degli anni '50;

Ac. In tale contesto, sin dall'immediato dopoguerra, furono costituite (in parte utilizzando formazioni partigiane bianche) strutture paramilitari segrete, che furono operative nel settentrione e soprattutto nella parte nordorientale del Paese e che avevano collegamenti e legami con i vertici istituzionali degli apparati militari e del Ministero dell'interno;

Ad. A tali organizzazioni furono assegnati compiti non solo difensivi e di resistenza in caso di invasione militare del territorio nazionale, ma anche informativi, di prevenzione e di controinsorgenza;

Ae. Nel medesimo arco temporale sorsero nel Paese organizzazioni non ufficiali in funzione anticomunista che utilizzarono probabilmente risorse finanziarie provenienti anche dagli USA;

Af. Nel medesimo arco temporale l'Ufficio Affari riservati del Ministero dell'interno (nelle sue varie denominazioni che si sono succedute nel tempo) disponeva di strutture informative articolate nel territorio nazionale;

B. Dicano se il complesso di strutture ed associazioni di cui ai precedenti quesiti operava nell'ambito di un disegno strategico complessivo caratterizzato dalla partecipazione di organi e/o ambienti istituzionali.

C. Valutino se nel medesimo arco temporale siano esistite in Italia reti clandestine di opposto segno, politicamente legate al Pci e/o a centrali di intelligence del blocco orientale.

D. Dicano se è vero che:

Da. Le reti e le strutture clandestine di cui sub A) solo in parte confluirono in Gladio, continuando a sussistere anche dopo la costituzione di questa;

Db. Alla struttura Gladio sono riferibili - oltre ai compiti di resistenza in caso di invasione militare, tipici della Stay Behind - anche la possibilità di una sua utilizzazione: per compiti informativi; per compiti di controinsorgenza in ipotesi di sovvertimenti interni; per compiti di contrasto a forze politiche legalmente riconosciute;

Dc. La pluralità di tali compiti potenziali attribuiti alla struttura Gladio consente di ipotizzarne un modulo organizzatorio variabile e per ambiti distinti, ciascuno attivabile in ragione dell'obiettivo specifico di volta in volta perseguibile, non esclusa la possibilità di attivare una mobilitazione più ampia attingendo ad altre strutture parallele, in parte preesistenti alla Gladio e in questa non confluite, in parte, come i Nuclei per la difesa dello Stato, costituite in epoca successiva alla creazione di Gladio;

E. Dicano se è vero che alla Gladio e al complesso delle altre strutture clandestine nei loro riferimenti istituzionali può attribuirsi sino alla fine degli anni '60 una situazione di potenzialità operativa; in caso affermativo individuando gli episodi di loro attivazione concreta.

F. Dicano se è vero che:

Fa. Durante gli anni '60 diviene percepibile una crescente contiguità ed un progressivo innervamento di tale complesso di reti clandestine e dei loro referenti istituzionali con elementi o gruppi della Destra radicale, che abbandonavano e/o rendevano quiescente la propria ideologia anti-atlantica in vista del contrasto all'espansionismo comunista;

Fb. L'evoluzione del quadro internazionale con le prospettive di distensione ed il progressivo spostamento a sinistra dell'asse politico italiano, hanno accentuato il fenomeno di cui al precedente punto Fa. (La risposta dovrà tenere conto della complessità e delle contraddizioni del periodo storico contrassegnato da: la crisi di Cuba; il primo centro sinistra italiano; il successo elettorale del PCI nel 1963; la destituzione di Kruscev nel 1964; la guerra del Vietnam; la rivoluzione culturale in Cina; l'invasione della Cecoslovacchia; il suicidio di Jan Palach; le forti tensioni militari tra Russia e Cina; la crisi interna del PCI con l'espulsione del gruppo del Manifesto; il maggio francese e le violenze e contestazioni studentesche in Europa; l'autunno caldo; i moti insurrezionali di Danzica; la rivolta di Reggio Calabria; i successi elettorali della Destra in Italia nel 1970-72).

G. Dicano se è vero che:

G1. Settori consistenti ed influenti della classe politica e/o dirigente dell'epoca ritennero oramai inadeguata, inutile o impraticabile una risposta, basata solo sul metodo democratico e sul confronto elettorale, ai fermenti ed ai rischi della situazione politica.

Ga. Nel periodo 68-74 settori del mondo politico, apparati istituzionali, gruppi e movimenti della Destra radicale - insieme, ovvero autonomamente gli uni dagli altri, e con distinzione di obiettivi - hanno elaborato e/o posto in essere una strategia della tensione volta a determinare le condizioni di una risposta autoritaria alla situazione di disordine e di malessere sociale conseguente alla contestazione studentesca, alle rivendicazioni operaie e al crescente radicalismo della sinistra extra parlamentare;

Gb. A tale strategia sono attribuibili tentativi di colpo di Stato, sia pur restati al mero stato ideativo o a fasi iniziali di attuazione, specificando:

se tali tentativi erano diretti a sovvertire l'impianto istituzionale e democratico, o a sostituire la classe dirigente, ovvero a selezionarla;

perchè il colpo di Stato veniva ritenuto il più funzionale a tali obiettivi;

quali eventi politici, di cronaca e di violenza possono avvalorare, ex ante ed ex post, l'ipotesi che si sia progettato o tentato il colpo di Stato con le finalità predette.

Gc. A tale strategia sono ascrivibili - precisando in quali limiti - anche gli attentati della cui esecuzione materiale è stata accertata giudizialmente l'attribuzione ad elementi della Destra radicale;

H. Dicano se sia certa o almeno altamente probabile, anche alla stregua di recenti acquisizioni dell'autorità giudiziaria, l'attribuibilità a tale strategia, e quindi ad un medesimo contesto eversivo, delle tre grandi stragi impunite del periodo 69-74 (Milano, Brescia, Italicus);

I. Dicano se è vero che:

Ia. E' nettamente percepibile (e in parte riconosciuta), almeno fino al 1974, una volontaria abdicazione del potere politico da ogni compito di controllo sull'attività degli apparati di intelligence;

Ib. Gli apparati di intelligence e di sicurezza, anche dopo il 1974, furono autori di attività di depistaggio e di copertura nei confronti di elementi della destra radicale individuati dall'autorità giudiziaria come possibili autori di fatti di strage;

Ic. Tali attività di depistaggio e copertura, comprese quelle successive al 1974, appaiono ispirate dalla volontà di coprire responsabilità politiche e istituzionali riferibili al periodo anteriore;

Id. Nel 1973-74, nel nuovo quadro della situazione internazionale diviene percepibile un preciso input politico che determina progressivamente un mutato atteggiamento degli apparati di sicurezza e di intelligence nei rapporti con la Destra radicale.

L. Dicano se è vero che dal 1974 la loggia massonica P2 può ragionevolmente ritenersi anche come un centro di irradiazione di oltranzismo atlantico.

M. Dicano se è vero che:

Ma. Le Brigate rosse e le altre formazioni dell'estremismo di sinistra costituiscono parte della storia della Sinistra italiana;

Mb. Non sussistono allo stato elementi che rendano certa o almeno altamente probabile l'ipotesi di un loro condizionamento esterno o di una loro eterodirezione, pur permanendo elementi di dubbio intorno a possibili momenti di contatto tra organizzazioni terroristiche di matrice rossa e gli apparati nazionali ed esteri che potrebbero aver influenzato l'attività delle prime;

Mc. Intorno alla metà degli anni '70 diviene chiaramente percepibile un'attenuazione della complessiva azione di contrasto nei confronti del crescente terrorismo di sinistra, caratterizzata da inerzie, scelte operative errate, sottovalutazione.

N. Dicano se è vero che nei cinquantacinque giorni del sequestro Moro sono ravvisabili nella complessiva risposta dello Stato errori, inerzie e deficienze così gravi da legittimare il sospetto che siano stati almeno in parte voluti.

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