Legge 10 Gennaio 2000, n. 6
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, é sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:
a)
riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;2.
Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità, nonché l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio.2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, é emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, é sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizza zione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, é aggiunto il seguente:
"Art. 2- bis. - 1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento é riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento é ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2- quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 2- bis della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é aggiunto il seguente:
"Art. 2- ter. - 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 2- ter della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é aggiunto il seguente:
"Art. 2- quater. - 1. Per le finalità di cui alla presente legge é istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, é formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2- quater della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea, é sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.