Legge 11 dicembre 2000, n. 371
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000
Art. 1.
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuità della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.