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Legge 29 dicembre 2000, n. 400

"Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attività culturali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2001


Art. 1.

(Interventi su beni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per interventi nel settore degli Archivi di Stato e su beni non statali, con le modalità del comma 2 del medesimo articolo, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100 milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002.

Art. 2.

(Piano pluriennale per l'archeologia)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.

Art. 3.

(Contributi ed interventi speciali)

1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, è determinato in lire 400 milioni annue.

2. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.
3. Alla Fondazione Teatro alla Scala è concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo è finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro.
4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002.
5. Al Fondo Ambiente Italiano è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole è concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo addizionale di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali della Scuola.
7. Al fine di assicurare la realizzazione del 30º anniversario del «Giffoni Film Festival», è assegnato al comune di Giffoni Valle Piana un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di spettacolo,
sport e attività culturali)

1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonchè gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: «da prendere in considerazione» sono inserite le seguenti: «secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali».
3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole «in misura prevalente»;

b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

4. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, è sostituito dal seguente:
«10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
5. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: «contributi in conto interessi, in favore» sono inserite le seguenti: «di persone fisiche e giuridiche private e».

6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: «secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
7. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti».
8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001».
9. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
10. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

Art. 5.

(Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico)

1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513.
3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 6.

(Copertura degli oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dei commi 5 e 7 dell'articolo 3, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





IL PRESIDENTE

Allegato

Tabella 1

(Articolo 5)

Personale dell'Arma dei Carabinieri da collocare in soprannumero
per il potenziamento del Comando Carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico

GRADOUNITÀ
Generali di brigata
1 Colonnelli
1 Tenenti colonnelli
2 Ufficiali inferiori
21 Marescialli nei vari gradi
18 Brigadieri nei vari gradi
24 Appuntati e Carabinieri
21 TOTALE . . .

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